Aggiornamenti normativi sul domicilio digitale degli amministratori

27/11/2025

A seguito delle modifiche introdotte dall’art 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025), sono, nuovamente cambiate le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale / PEC degli amministratori al Registro delle Imprese.

La nuova normativa stabilisce che l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale riguarda esclusivamente le seguenti figure:

  • Amministratore unico
  • Amministratore delegato
  • Presidente del Consiglio di Amministrazione (solo in assenza dell’amministratore delegato)

Tale obbligo non si applica più a tutti gli amministratori delle società, ma solo alle cariche sopra indicate.

Si segnala inoltre che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, il domicilio digitale dell’amministratore non può più coincidere con quello dell’impresa presso la quale ricopre la carica.

La normativa prevede che, per i soggetti sopra indicati già in carica alla data del 31 ottobre 2025, la comunicazione in oggetto avvenga entro il 31 dicembre 2025.

Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

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