ALIQUOTA IVA DPI e MASCHERINE - AGGIORNAMENTO

08/06/2020

L’art. 124 del cd. “Decreto Rilancio” ha modificato l’aliquota IVA applicabile ai dispositivi di protezione individuale, analiticamente indicati al seguente link https://www.studiocozzi.com/news/aliquota-iva-dpi-e-mascherine.

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Con la presente, Vi informiamo che sono state fornite nuove e differenti indicazioni sulle modalità di emissione delle fatture, riguardanti i dispositivi di protezione individuale e le mascherine, emesse dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Fino al 31 dicembre tali cessioni, infatti, dovranno contenere la seguente dicitura:

fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020”

Nonché riportare la natura IVA con codice “N4”.

 

Tuttavia, qualora dalla data di pubblicazione del suddetto decreto siano già state emesse delle fatture con indicazione di altri articoli di esenzione Iva (ad esempio art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72), si ritiene tale comportamento non sanzionabile stante l’incertezza della normativa.

In ogni caso, condizione necessaria è l’indicazione del codice natura Iva “N4” (operazioni esenti).

DPI, IVA