BANDO INVITALIA - “IMPRESA SICURA”
09/05/2020Chi può accedere al rimborso?
Tutte le imprese che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, restano escluse pertanto le imprese inattive;
- abbiano sede principale o secondaria in Italia;
- non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Il Bando non prevede limitazioni settoriali, pertanto sono ammesse imprese con qualsiasi codice ATECO: tuttavia, i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso.
Sono ammesse le imprese estere che hanno una sede, anche secondaria, in Italia.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a rimborso le spese riferite all’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa, ovvero:
- mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’ammissibilità al rimborso, le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.
Le fatture oggetto di rimborso devono risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso mediante mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o Paypal a condizione che siano di proprietà dell’impresa richiedente.
Rimborso concedibile
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese sostenute dall’impresa nel limite massimo di 500,00 euro per ogni addetto dell’impresa con tetto massimo 150.000,00 euro per impresa richiedente.
È possibile richiedere il rimborso per un importo non inferiore a 500 euro da considerarsi per tutti i DPI e non per singola categoria. NON SONO AMMISSIBILI gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Possono essere rimborsate, se emesse successivamente al 17 marzo 2020 ed in presenza di successiva comunicazione della fattura di saldo, anche le fatture di acconto della fornitura.
Definizione di addetti
L’impresa deve dichiarare, nella presentazione della domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto dei DPI.
Il numero deve essere inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso.
Per addetti si intendono:
- i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società)
- i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).
Cumulabilità
Le spese sostenute che beneficiano del presente contributo non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Termini di presentazione della domanda
L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI:
FASE 1 - prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi);
FASE 2 - pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dalla chiusura della FASE 1, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta.
Il medesimo elenco individuerà le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3;
FASE 3 - compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole imprese aggiudicatarie. La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno p.v.
Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili al seguente link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona dove peraltro è già disponibile la guida operativa ed il fac-simile di modulo di domanda.
Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della prenotazione del rimborso (FASE 1), l’impresa dovrà inserire:
- codice fiscale dell’impresa proponente;
- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- importo da rimborsare.
ATTENZIONE: potranno procedere alla compilazione delle domande di rimborso le sole imprese collocate in posizione utile: Sono collocate in posizione utile un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della FASE 3.
Per la presentazione della domanda di rimborso cd. FASE 3, sarà necessaria la Carta nazionale dei servizi (CNS) in possesso del legale rappresentante.
Inoltre, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia nonché della firma digitale.
NON SARA’ UN CLICK DAY: Le domande di rimborso che pervengono all’Agenzia sono ammesse a rimborso sulla base della posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.
Erogazione del rimborso
L’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso, tuttavia non è previsto un tempo indicativo per l’ottenimento.