Bonus Natale per lavoratori dipendenti

26/11/2024

Con la circolare n. 22 del 19/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito le regole di spettanza del c.d. “Bonus Natale”, un bonus esente pari a 100 € che sarà corrisposto una tantum unitamente alla busta paga della tredicesima 2024.

 

REQUISITI 

Per vedersi riconosciuto il Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve soddisfare TUTTI i seguenti requisiti reddituali (a, b) e familiari (c):

a)           titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (il requisito reddituale  va verificato a livello individuale e non di nucleo familiare).

 

Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019,
  • della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori rimpatriati;
  • Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.

 

b)           IRPEF dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato.

 

c)           presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a  2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. In caso di figli con età inferiore a 24 anni il reddito annuo non deve superare 4.000 €.

 

INCUMULABILITA’ DEL BONUS PER LO STESSO NUCLEO FAMILIARE

Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente di fatto con altro lavoratore dipendente, il Bonus Natale spetta ad uno solo di essi.

Il lavoratore dovrà, pertanto, fornire il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato o del convivente di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 dichiarando che lo stesso non è beneficiario del bonus.

 

Per “conviventi di fatto” si intendono i conviventi ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016: vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica presentata in Comune e risultante dallo stato di famiglia.

 

DOMANDA DEL LAVORATORE

Il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta. 

 

PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL’ANNO

In caso di rapporti cessati nell’anno il lavoratore dovrà consegnare, al datore di lavoro anche le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti datori di lavoro per determinare l’importo dell’indennità.

 

PRESENZA DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE

In presenza di più contratti di lavoro dipendente part-time per lo stesso lavoratore, quest’ultimo potrà percepire il bonus da un solo datore di lavoro al quale dovrà comunicare i seguenti dati:

- redditi da lavoro dipendente con altri datori di lavoro;

- giorni detrazione da lavoro dipendente non compresi nel rapporto di lavoro con il datore di lavoro a cui si chiede l’erogazione del bonus.

 

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

 Il datore di lavoro, una volta ricevuta la domanda completa, anticiperà l’importo spettante nella busta paga insieme alla tredicesima mensilità e lo stesso sarà recuperato nel modello F24 in scadenza il 16 gennaio 2025.

 

Per ulteriori chiarimenti lo studio rimane a disposizione

 

bonus natale