Bonus per acquisto di energia elettrica e gas
28/03/2022Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica e gas sono state introdotte le seguenti agevolazioni.
ENERGIA ELETTRICA
IMPRESE “ENERGIVORE”
Soggetti interessati: imprese a forte consumo di energia (secondo art. 3 D.M. 21/12/2017)
Si tratta di imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:
- Operano in uno dei settori dell’Allegato 3 delle Linee guida CE;
- Operano in uno dei settori dell’Allegato 5 delle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al VAL (Valore aggiunto lordo);
- non rientrano nei primi due punti, ma appartengono agli elenchi CSEA delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014.
Credito d’imposta spettante al primo trimestre 2022 (D.L. 4/2022)
Requisiti:
Aumento del costo medio della componente energia elettrica per kWh quarto trimestre 2021 > 30% del costo medio della componente energia elettrica per kWh quarto trimestre 2019 (costi al netto di imposte e sussidi)
Agevolazione:
Credito d’imposta pari al 20% della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022
Codice tributo – Sezione Erario: “6960”
Credito d’imposta spettante al secondo trimestre 2022 (D.L. 17/2022)
Requisiti:
Aumento del costo medio della componente energia elettrica per kWh primo trimestre 2022 > 30% del costo medio della componente energia elettrica per kWh primo trimestre 2019 (costi al netto di imposte e sussidi)
Agevolazione:
Credito d’imposta pari al 25% della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022
Energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 (D.L. 17/2022)
Per il secondo trimestre 2022 è riconosciuto un credito anche nei confronti di chi produce energia elettrica.
In questo caso per la variazione di prezzo si deve tenere conto del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per produrre energia; per il credito di imposta si deve tenere conto del prezzo convenzionale dell’energia elettrica (dato dalla media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) in relazione al secondo trimestre 2022.
IMPRESE NON “ENERGIVORE”
Credito d’imposta spettante nel secondo trimestre 2022 per imprese dotate di contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw (D.L. 21/2022)
Requisiti:
Aumento del costo medio della componente energia elettrica per kWh primo trimestre 2022 > 30% del costo medio della componente energia elettrica per kWh primo trimestre 2019 (costi al netto di imposte e sussidi)
Agevolazione:
Credito d’imposta pari al 12% della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022
GAS
IMPRESE “GASIVORE”
Soggetti interessati: imprese a forte consumo di gas naturale (secondo art. 3 c. 1 D.M. 541/2021)
Si tratta di imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano nei settori di cui all’allegato 1 del decreto di cui sopra.
Credito d’imposta spettante al secondo trimestre 2022 (D.L. 17/2022)
Requisiti (devono essere simultaneamente verificati):
- Consumo nel primo trimestre 2022 di gas naturale per usi energetici (diversi dai termoelettrici) > 25% del volume di gas naturale
- Aumento del costo medio del gas naturale primo trimestre 2022 > 30% del costo medio del gas naturale primo trimestre 2019
Agevolazione:
Credito d’imposta pari al 20% della componente gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 per usi diversi dai termoelettrici
IMPRESE NON “GASIVORE”
Credito d’imposta spettante al secondo trimestre 2022 (D.L. 21/2022)
Requisiti:
Aumento del costo medio del gas naturale primo trimestre 2022 > 30% del costo medio del gas naturale primo trimestre 2019
Agevolazione:
Credito d’imposta pari al 20% della componente gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dai termoelettrici
NOTE
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022 con possibilità di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi;
- Non costituisce reddito imponibile ai fini IRES e IRAP;
- È cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi a condizione di non superare i costi sostenuti.