Chiarimenti Agenzia delle Entrate DL liquidità imprese (Circ. 9/ E 2020)

15/04/2020

A seguito delle numerose tematiche fiscali toccate dal decreto “Liquidità imprese”, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti su alcune delle tematiche sospese.

 

DOMANDA: Proroga dei versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio al 30 giugno 2020: come devo considerare la riduzione del fatturato (33% e 50%) previste dalla norma?

 

RISPOSTA: Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione (NO ravvedimenti) in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. Tale sospensione opera a condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (proroga scadenze di aprile 2020) e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (proroga scadenze di maggio 2020).

Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi.

Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi, si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi.

Il fatto di non aver diritto alla sospensione per le scadenze di aprile 2020 (calo di fatturato limitato al 20%) non pregiudica la possibilità di usufruire della sospensione dei versamenti di maggio ove si attesi il calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

 

DOMANDA: La proroga dei versamenti sopra menzionata a chi viene applicata?

 

RISPOSTA: A tutte le imprese in qualunque forma costituite, ai professionisti, alle ditte individuali ancorché abbiano intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019. Tale proroga opera anche in favore della generalità enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, limitatamente alle ritenute dei dipendenti, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi INAIL.

In quest’ultimo caso non si applicano le percentuali di riduzione del fatturato.

 

 

DOMANDA: Per la verifica del calo di fatturato, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione o alla data del documento?

 

RISPOSTA: La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate coincide con la data del documento, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Pertanto, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, andranno escluse le fatture differite emesse in marzo ma riferite ad operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

 

 

DOMANDA: Data la sospensione degli adempimenti fino al 31 maggio, i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti devono comunque essere svolti?

RISPOSTA: NO, I controlli a carico del committente sono sospesi riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle nuove scadenze.

Inoltre nel caso in cui, nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;

 

DOMANDA: Un contribuente ha rateizzato il saldo IVA e il 16 marzo 2020 ha versato la prima rata. Ricorrendone le condizioni (calo di fatturato), il contribuente può sospendere il versamento delle rate successive?

RISPOSTA: SI, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

 

DOMANDA: È possibile versare gli acconti 2020 in misura ridotta rispetto all’ordinario 100% del totale dell’imposta dovuta dell’anno precedente?

RISPOSTA: SI, nelle modalità di seguito elencate.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non si applicano sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato è pari o superiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. In sostanza, a prescindere dall’ammontare del saldo dell’imposta per l’annualità 2019, se il contribuente versa l’acconto in misura pari o superiore all’80% del saldo dovuto per l’anno d’imposta 2020 non è sanzionabile. Esempio: IRES 2019 10.000 euro – Acconto “standard” 4.000 euro a giugno e 6.000 euro a novembre –  IRES anno d’imposta 2020 4.000 euro – Acconti da pagare per non incorrere in sanzioni 4.000 * 80% = 3.200 euro.

La possibilità di ricalcolo degli acconti è valida per IRES, IRAP, IRPEF, Imposta sostitutiva dovuta da minimi e forfettari, CEDOLARE SECCA, IVIE ed IVAFE.

 

DOMANDA: È possibile sanare il carente versamento dell’acconto (inferiore all’80% del saldo 2020) mediante l’istituto del ravvedimento operoso?

RISPOSTA: SI, sempre. L’unico vincolo è la possibilità di farlo prima che sopraggiungano i controlli ex art. 36 bis e 36 ter DPR 600/73.

 

DOMANDA: La rimodulazione degli acconti vale solo per giugno o anche per novembre 2020?

RISPOSTA: Vale per entrambe le rate degli acconti.

 

DOMANDA: Quando scade il versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche?

RISPOSTA: Qualora l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 luglio 2020.

Se l’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre dell’anno resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 ottobre 2020. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.

 

DOMANDA: Come funziona il credito d’imposta del 50% per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro?

RISPOSTA: Il credito d’imposta costituisce un ampliamento della disciplina prevista per il credito d’imposta delle sanificazioni previsto dall’art. 64 del decreto “Cura Italia”.

Vengono pertanto ammesse, quali spesa agevolabili, i seguenti acquisti: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ovvero sono agevolabili l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Resta ferma la soglia di spesa massima agevolabile prevista dall’art. 64 del decreto “Cura Italia” pari ad Euro 20.000.

 

Si riporta il link della circolare dell’Agenzia delle Entrate 9E per la sua visione in formato integrale:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e