Comunicazione acquisti e vendite Autoveicoli, Motoveicoli e Rimorchi di provenienza estera
10/04/2018É in vigore, dal 5 aprile 2018, il D.M. 26 marzo 2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha modificato le procedure di controllo relative all’import ed export di mezzi di trasporto a motore dall’Italia verso la comunità Europea ed i paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo e viceversa.
Data di decorrenza dell’obbligo
E’ già in vigore dalla data del 5 aprile 2018.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti alle comunicazioni sono:
- Soggetti passivi (IVA) che effettuano acquisti di Autoveicoli, Motoveicoli e Rimorchi provenienti da UE o Spazio Economico Europeo attraverso canali non ufficiali;
- Privati che acquistano i predetti veicoli (nuovi o usati) a qualsiasi titolo in altri stati membri Ue;
- Chiunque effettui la cessione, a soggetti esteri, di Autoveicoli, Motoveicoli e Rimorchi non immatricolati in Italia.
Tempistica di comunicazione
Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito né 15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.
Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alle cessioni.
Oggetto della comunicazione
Per acquisti effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- codice fiscale e denominazione dell’acquirente italiano;
- numero di identificazione individuale e denominazione del fornitore in caso di soggetto passivo IVA, mentre i dati anagrafici del fornitore verranno desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora sia un privato;
- numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero (tali informazioni si possono trovare alternativamente dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione quest’ultima da prodursi in originale al momento della comunicazione);
- data e prezzo di acquisto del veicolo (tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione).
Per cessioni a soggetti esteri di mezzi di trasporto non immatricolati in Italia
- codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
- numero di telaio e codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
- data e prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- data della cessione;
- numero di fattura (per i soli soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni) ed il prezzo di cessione;
- dati identificati dell'acquirente straniero.
Modalità di comunicazione delle operazioni
Per soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento;
- presso un ufficio della motorizzazione civile;
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista.
Esito della comunicazione
Assolti gli obblighi di comunicazione, il Dipartimento rilascia un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.
Obbligo di conservazione della documentazione
La legge prevede espressamente che “i documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria e all’eventuale cessione, devono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione”.