Comunicazione di infortunio sul lavoro ai fini statistici

20/10/2017

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro devono comunicare in via telematica, autonomamente o tramite intermediario, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal luogo di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Nel caso in cui la prognosi oggetto della “Comunicazione di Infortunio ai fini statistici” si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro saranno obbligati ad adempiere anche alla “Denuncia di infortunio”.
Diversamente l’obbligo si considera assolto fin dal principio nel caso di immediata prognosi superiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, con il solo invio della “denuncia di infortunio” di cui al richiamato articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Nei servizi on-line messi a disposizione dall’Inail, verrà prevista la possibilità di richiamare la “comunicazione di infortunio” già inviata e utilizzando la funzione “converti in denuncia” si potrà compilare ed inviare la “denuncia /comunicazione di infortunio”.

In caso di impossibilità tecniche ad inviare la comunicazione on-line, la stessa potrà essere compilata sul modello ministeriale e spedita via PEC alla sede Inail competente in funzione del domicilio dell’infortunato.

L’omessa presentazione della sola “comunicazione di infortunio ai fini statistici” comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
Per la “denuncia di infortunio” la sanzione aumenta da € 1.096,00 a € 4.932,00.

Autore: Sonia Raimondi

Fonte: DM 25.05.2016 n.183 - Circolare Inail n. 42 del 12/10/2017

Comunicazione infortunio