Comunicazioni iva - (ex art. 54-bis DPR 633/1972)
20/10/2017Con l’introduzione dell’obbligo delle comunicazioni delle liquidazioni IVA, il legislatore ha accorciato considerevolmente i termini con i quali viene accertato l’omesso versamento dell’IVA a debito relativa al primo trimestre 2017. In precedenza, tale istituto poteva essere utilizzato solamente a seguito della redazione della dichiarazione IVA o, ai sensi del comma 2-bis del suddetto articolo, anche prima della presentazione della stessa laddove ricorra un fondato pericolo per la riscossione. La comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrale relativa al primo trimestre 2017, presentata nel giugno scorso, ha già prodotto i primi effetti: a luglio, con una lettera di compliance, alcuni contribuenti sono stati invitati a versare l’Iva dovuta nel primo trimestre 2017 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
In questi giorni verranno recapitate, ai soli contribuenti che dopo l’alert di luglio non hanno eseguito alcun versamento o lo hanno fatto in misura non sufficiente, delle lettere che intimano il pagamento dell’IVA dovuta, alla ricezione delle quali non sarà più permesso al contribuente fare ricorso o presentare il ravvedimento: tali inibizioni trovano fondamento in diverse circolari dell’agenzia delle Entrate che hanno indicato una linea che è andata consolidandosi nel tempo.
Se il contribuente concorda con quanto segnalato nella comunicazione, può regolarizzare la posizione versando le somme dovute entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione: per il versamento, il contribuente potrà usare il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione.
E’ altresì possibile il pagamento rateale, sempre versando la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per cui è possibile scegliere tra un massimo otto rate trimestrali per importi entro i 5.000 euro e massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a questa.
Nei casi in cui, invece, il contribuente ritenga che il fisco abbia sbagliato i calcoli, sempre entro 30 giorni, dovrà fornire i chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati comunicati.
Tuttavia il contribuente che non ha proceduto ad effettuare il ravvedimento o ad effettuare il versamento successivamente alla comunicazione, se non pagherà le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione, si vedrà successivamente iscritte a ruolo le imposte, le sanzioni verranno applicate senza alcuno sconto (perciò saranno pari al 30% dell’imposta dovuta) e gli interessi, con l’aggiunta delle spese di notifica della cartella e dei relativi oneri di riscossione.
Autore: Dott. Fiorella Turba
Fonte: Legge 81/2017 del 22 maggio 2017