Corrispettivi telematici – Novità 2020

14/01/2020

Con il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore per la maggior parte delle imprese l’obbligo di certificare telematicamente i corrispettivi emessi nei confronti dei privati.

L’obbligo di comunicazione giornaliera dei corrispettivi è già operativo dal 1° luglio 2019 per coloro che avevano volume d’affari superiore ad Euro 400.000 nel 2018, mentre dal 1° gennaio 2020 sarà operativo anche per le imprese che non superano il suddetto limite.

È prevista una moratoria (ovvero la disapplicazione delle sanzioni in caso di errori e/o omissioni) per i contribuenti per cui l’obbligo di comunicazione è scattato il 1° gennaio 2020, che si estende fino al 30 giugno 2020.

La moratoria consente di procedere alla trasmissione telematica non giornaliera, bensì entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale trasmissione, in assenza di registratori telematici abilitati, dovrà essere effettuata manualmente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria (Sevizio Fatture e Corrispettivi disponibile su FiscOnline al seguente link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.

 

Termini ordinari post moratoria

A regime, la scadenza ordinaria per l’invio giornaliero dei corrispettivi è prevista per il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione.

 

Memorizzazione telematica e regime forfettario

I forfettari restano esclusi dagli adempimenti ai fini IVA e dell’emissione della fattura elettronica, ma sono comunque obbligati alla certificazione dei corrispettivi e pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono farlo in modalità telematica con le stesse regole previste per i contribuenti “ordinari”.

 

Esoneri dalla memorizzazione telematica dei corrispettivi

Sono pertanto escluse, per espressa previsione normativa, solamente le seguenti casistiche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi:

  • Le operazioni che per natura non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad es. regime editoria, tabacchi, altri monopoli di stato e prodotti agricoli rese da soggetti in regime speciale);
  • Le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone;
  • Le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei e treni che effettuano un trasporto internazionale.

 

Confermato per il 2020 il credito d’imposta per sostituzione e adattamento del registratore di cassa

Il bonus fiscale concesso dal legislatore si differenzia nel caso di aggiornamento rispetto alla sostituzione dell’apparecchio esistente.

Nel primo caso si ottiene un credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, con tetto massimo ad Euro 50,00.

Nel secondo caso, invece, si ottiene un credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, con tetto massimo ad Euro 250,00.

Il pagamento dell’adeguamento/sostituzione deve avvenire con mezzi tracciabili, mentre il credito d’imposta non è immediatamente utilizzabile, bensì bisognerà aspettare la prima liquidazione IVA periodica successiva alla data di registrazione della fattura del costo agevolabile.

 

Cosa fare in caso di malfunzionamenti del registratore?

In caso di errata trasmissione dei corrispettivi (errati, parziali ovvero incorretti) sarà necessario segnalare l’anomalia all’interno della sezione Fatture e corrispettivi del servizio FiscOnline.

In caso di mancata memorizzazione dei corrispettivi sarà invece necessario quanto prima contattare i tecnici abilitati per la sistemazione della problematica e, fintanto che questa non verrà risolta, sarà necessario tenere un registro parallelo dei corrispettivi. In tale situazione, all’interno della sezione Fatture e corrispettivi del servizio FiscOnline dovrà essere modificato lo status del registratore di cassa da “Attivo” a “Fuori Servizio”.

 

Vendite a distanza, commercio elettronico diretto ed indiretto

Coloro che effettuano questo tipo di operazioni, nei confronti di privati, restano soggetti all’obbligo di registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro.

 

Comunicazione corrispettivi ante istallazione registratore (se avvenuta dopo il 1° gennaio 2020)

Si fa presente che il registratore di cassa, una volta messo in funzione, trasmette i corrispettivi “a saldo 0” anche per i giorni nei quali l’esercizio commerciale è stato chiuso alla prima operazione del giorno di apertura successivo.

Diversamente, per i giorni del 2020 che il registratore non è stato operativo, bisognerà procedere ad inviare i dati dei corrispettivi manualmente sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero effettuarlo insieme all’operatore in sede di installazione del registratore di cassa stesso.

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda alla news https://www.studiocozzi.com/news/le-novita-previste-dal-collegato-fiscale-dl-n-124-2019 che contiene le novità previste dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2020

 

 

Autore: Dott. Andrea Sormani

Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate

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