Dal 1 maggio nuova comunicazione telematica obbligatoria lavoro autonomo occasionale
02/05/2022Dal 1° maggio la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro, diventa la principale modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione preventiva.
Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.
QUADRO NORMATIVO
E’ in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
PROCEDURA TELEMATICA
Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi con SPID o Carta di Identità Elettronica nel portale servizi.lavoro.gov.it al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
e cliccando sulla procedura ”LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”.
Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:
Sezione 1
Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:
- codice fiscale o partita iva;
- denominazione;
- sede legale.
Sezione 2
Lavoratore autonomo, in cui inserire:
- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
- domicilio del prestatore.
Sezione 3
Rapporto di lavoro, che include:
- data di inizio;
- durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;
- descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
- compenso stimato (il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.
Sezione 4
Dati invio, che contiene:
- dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).
Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:
- la data di trasmissione della comunicazione;
- il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.
Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.
N.B. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA VIA MAIL
Con nota n. 881 del 22/04/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che manterrà attivo anche il canale di invio della comunicazione preventiva tramite mail, da utilizzare in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente. Eventuali controlli ispettivi, anche a campione, verranno effettuati prioritariamente nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della procedura telematica.
COMMITTENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva:
- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità€ di imprenditori;
- le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le ONLUS.
SANZIONI
L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.
MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO
Con nota n. 856 del 19 aprile 2022 l’Ispettorato ha specificato che in caso di mancata comunicazione preventiva potrà trovare applicazione anche la maxi-sanzione per lavoro nero (che parte da un minimo di 1.800 € a un massimo di 43.200 € per lavoratore), sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione (per es. il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24).
ACCEDI ALLE FAQ
Trattandosi di una nuova normativa sempre in evoluzione e con ancora molti dubbi interpretativi si invita a accedere alla pagina dedicata al seguente link https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Lavoratori-autonomi-occasionali-11012121.aspx , dove vengono pubblicate le note sull’argomento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.