Decreti di rettifica alle previsioni della Legge di Bilancio 2026

10/09/2026

Di seguito si riepilogano le norme d’interesse contenute nei provvedimenti emanati in corso d’anno e correttivi delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026.

Regime di participation exemption (p.ex.) e tassazione dei dividendi

Il decreto-legge n. 38/2026, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026, è intervenuto eliminando le restrizioni introdotte con la Legge di Bilancio per il 2026 connesse con la presenza di una soglia minima di percentuale di partecipazione (5%) o di valore assoluto (euro 500.000) per poter usufruire del regime p.ex. e per l’esclusione parziale da tassazione dei dividendi percepiti. La normativa applicabile al periodo d’imposta 2026 è quindi tornata la medesima del periodo d’imposta 2025.

Valorizzazione delle operazioni permutative

Il decreto-legge n. 38/2026 è nuovamente intervenuto sull’art. 13 del D.P.R. n. 633/72 per stabilire che il corrispettivo delle operazioni permutative è dato dal “valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”. La valorizzazione al costo, quindi, non è più principio cardine ma rappresenta la soglia minima della valorizzazione. La nuova norma si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene prevista la regolamentazione del periodo transitorio facendo salvi:

  • i comportamenti adottati in conformità alla Legge di Bilancio per il 2026 (valorizzazione al criterio del costo) dal 1° gennaio 2026 al 23 maggio 2026;
  • i comportamenti adottati per le operazioni effettuate entro il 23 maggio 2026 in esecuzione di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2025 (valorizzazione con il criterio del valore normale).

Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Con il decreto legislativo n. 148/2026, modificando gli art. 19 e 25 del d.p.r. 633/72, è stato esteso il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto e sull’importazione di beni e servizi consentendo ora di detrarre l’imposta, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.

Valorizzazione fringe benefit auto

Il decreto legislativo n. 148/2026 ha modificato l’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi andando ad introdurre sostanziali modifiche al sistema del fringe benefit auto con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026 (che comporterà quindi in molti casi l’obbligo di conguagli per l’anno in corso).

Alla regola che prevede di assumere il 50% (ridotto al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici o al 20% per quelli ibridi) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (al netto delle somme eventualmente corrisposte dal dipendente), si affianca una forfettizzazione aggiuntiva del 5% per la presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI. Inoltre, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di compimento del 5° anno dall’immatricolazione dell’auto (indipendentemente dal tipo di alimentazione) il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 50%.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 nonché quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel corso del 2025 continua ad applicarsi il regime di valorizzazione in vigore al 31 dicembre 2024 basato sulla quantità di emissioni di CO2. Decorsi i 5 anni dall’immatricolazione scatta anche per questi veicoli la maggiorazione del 50%; si applica invece già dal 1° gennaio 2026 la maggiorazione del 5% legata alla presenza di accessori o allestimenti non previsti dalle tabelle ACI.

Ai fini della corretta valorizzazione dei fringe benefits si rende quindi ora necessario rendere disponibile al consulente paghe copia del contratto di leasing o noleggio a lungo termine o copia della fattura di acquisto dell’auto da assegnare in fringe benefit.

decreti di rettifica, legge di bilancio