Decreto "Agosto": ecco le principali norme

07/09/2020

È stato pubblicato nella serata del 14 Agosto 2020, il testo del D.L. n. 104 del 2020 cd. “Decreto Agosto”, una manovra integrativa per contrastare l’emergenza economica e finanziaria dovuta al COVID-19.

Art. 1 – PROLUNGAMENTO CIG E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNI

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per 18 settimane (9+9). Per l’accesso alla seconda trance di ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro dovrà pagare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cassa secondo le seguenti modalità:

  1. 9% nel caso di riduzione del fatturato del 1° semestre 2020, rispetto al 1° semestre 2019, inferiore al 20%;
  2. 18% nel caso di nessuna riduzione del fatturato.
  3. contributo addizionale non e' dovuto per riduzione pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.l 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane del presente comma.

 

Art. 3 – ESONERO CONTRIBUTIVO

Ai datori di lavoro di diritto privato, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti CIG e Cassa in deroga ed assegni di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.l 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

 

Art. 5 – PROROGA NASPI E DIS-COLL

La NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni: la mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 6 – ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI

Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo, coloro che assumono, dal 15 agosto 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

Art. 8 – PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causale, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi e numero massimo di proroghe.

 

Art. 14 – LICENZIAMENTI

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (art. 1) ovvero dell’esonero contributivo (art. 3) resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

 

Art. 58 – FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato del secondo trimestre 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019 e che l’attività sia esistente al 15 Agosto 2020. Il predetto contributo spetta, a prescindere dal calo dei ricavi, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare una apposita istanza.

Tale contributo è erogato per il 90% al momento dell’accettazione della domanda a seguito della presentazione delle fatture certificanti gli acquisti, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del bonus.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per l’accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo da definire con apposito decreto, il richiedente è tenuto a registrarsi all’interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione»,

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio.

 

Art. 59 – FONDO PER ESERCIZI COMMERCIALI IN CENTRI STORICI

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 ed il fatturato del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

 

Art. 63 – Agevolazione per assemblee condominiali per approvazione interventi agevolabili con superbonus 110%

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

Art. 65 – Proroga moratoria PMI

La moratoria prevista dall’articolo 56, comma 2-6-8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata estesa fino al 31 gennaio 2021 mentre originariamente era in scadenza al 30 settembre 2020.

Per le imprese già ammesse la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Sono altresì ammesse le imprese che non avevano fatto richiesta della moratoria prevista dal dl 18 del 2020.

Pertanto:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;

b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

 

Art. 71 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE SOCIETARIE

Fino al 15 ottobre 2020, continuano ad essere applicabili le modalità di svolgimento delle assemblee a distanza per tele-videoconferenza e che la votazione possa essere espressa con modalità scritta.

 

Art. 74 – RIMODULAZIONE FONDO PER L’ACQUISTO DI AUTO A BASSO CONSUMO

Il decreto Agosto ha rimodulato gli incentivi e rifinanziato l’agevolazione.

Le risorse totali stanziate ammontano a 400 milioni di euro, di cui 100 milioni per l’Ecobonus ex legge di Bilancio 2019 e 300 milioni riservati esclusivamente agli incentivi del decreto Rilancio:

  • 50 milioni per la fascia di emissioni 0-60 CO2 g/km;
  • 150 milioni per la fascia da 61 a 90 g/km;
  • 100 milioni per quella da 91 a 110 g/km.

Con il decreto Agosto la fascia di emissioni 61-110 g/km di CO2 è stata sdoppiata: la prima è stabilita con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km, per la quale sono stati rafforzati gli incentivi, e quella con emissioni di CO2 da 91 a 110 g/km, per la quale, invece, il bonus, rispetto alla versione precedente, è rimasto invariato.

Il decreto Agosto modifica anche l’extra bonus, pari a 750 euro, a favore delle persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano un secondo veicolo di categoria M1.

È stata infatti eliminata la possibilità di utilizzare tale bonus supplementare per l’acquisto della nuova auto: a seguito della modifica, l’extra bonus di 750 euro potrà essere utilizzato entro 3 annualità, in forma di credito di imposta, per l'acquisto di:

  • monopattini elettrici;
  • biciclette elettriche o muscolari;
  • abbonamenti al trasporto pubblico;
  • servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad individuare le modalità attuative anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

Di seguito si riepilogano i nuovi importi suddivisi per classi:

Nessuna modifica per le prime due fasce di emissioni. Per l’acquisto di auto con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2 e da 21 a 60 g/km di CO2, il contributo statale è pari a:

2.000 euro con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione (ovvero dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020) supera i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione;

1.000 euro nel caso di acquisto senza rottamazione.

Per la nuova fascia 61-90 CO2 g/km, il contributo statale invece aumenta a:

- 1.750 euro (anziché 1.500 euro) con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita;

- 1.000 euro (anziché 750 euro) nel caso di acquisto senza rottamazione.

Per la fascia 91-110 CO2 g/km, il contributo rimane confermato a:

- 1.500 euro con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita;

- 750 euro nel caso di acquisto senza rottamazione.

 

Art. 77 – CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.

 

Art. 78 – ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori.

Gli immobili rientrati nelle fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto IMU.

Con riferimento agli immobili di cui alla lettera d), l’IMU non sarà dovuta anche per gli anni 2021 e 2022.

 

Art. 79 – CREDITO D’IMPOSTA RIQULIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

Il Decreto Agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

 

Art. 81 – CREDITO D’IMPOSTA PUBBICITA’ IN FAVORE DI LEGHE, ASD, SSD

Il Decreto Agosto riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati ed è previsto un limite di spesa e, quindi, è probabile una ripartizione del credito per insufficienza delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

 

Art. 96 – MISURE A FAVORE DELL’EDITORIA

Incentivi per la carta stampata

Il Decreto ha potenziato le agevolazioni per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione: l’incentivo per l’acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020 passa dall’8 al 10%. Aumentato anche il tetto di spesa massima su cui calcolare l’importo, che passa da 24 a 30 milioni di euro.

Forfetizzazione della resa dei giornali

Per il contributo dovuto per il 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dai beneficiari entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo.

Per la contribuzione 2020, se dall’applicazione dei criteri per il calcolo del bonus spettante per il 2020 risultasse un totale inferiore a quello erogato per il 2019, l’importo deve essere parificato a quello dell’anno precedente.

 

Art. 97 – DILAZIONE VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 (ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali) possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

  • 50% delle somme entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre stesso;
  • restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Art. 98 – SCADENZA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA

È in scadenza il 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una contrazione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

 

Art. 99 PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

È stata fissata al 15 ottobre 2020 la ripresa dell’attività di riscossione, precedentemente fissata al 31 agosto 2020.

Pertanto:

  • sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020: che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;
  • è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • sono sospesi, fino al 15 ottobre 2020, i pignoramenti presso terzi posti in essere prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, nonché a titolo di pensioni;
  • sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società partecipate da effettuarsi prima di disporre i pagamenti.

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

 

Art. 110 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Il Decreto introduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili delle società immobiliari, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

  • effetti soltanto civilistici e contabili,
  • effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

L’imposta di rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento dovranno essere versate, 0vvero compensate in F24, in un massimo di tre rate di pari importo:

- la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;

- le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.

 

Art. 112 – RADDOPPIO LIMITE WELFARE 2020

I limiti previsti per i beni e servizi ceduti ai lavoratori in esenzione da imposta e contribuzione per il solo anno d’imposta 2020 è raddoppiato a 516,46 Euro.

decreto agosto