Decreto "Cura Italia"

18/03/2020

DECRETO “CURA ITALIA”

Ecco le norme in vigore dal 18 marzo 2020

 

Il decreto tanto atteso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020 al numero di serie generale 70. Il testo completo è disponibile al seguente  link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

 

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Il decreto, pubblicato nella serata del 17 marzo, ha finalmente segnato un punto fermo dopo i comunicati stampa e le conferenze stampa effettuati dal Governo, MEF e istituzioni pubbliche (INPS).

Si procede di seguito all’elencazione delle misure di maggior interesse suddivise per titoli ed articoli del decreto.

TITOLO 1 – MISURE DI POTENZIAMENTO SSN

Art. 5

Per l’anno 2020, sono stanziati 50 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione personale per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

 

Art. 16

È disposto, fino al rientro dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori che sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Fino al rientro del predetto stato di emergenza, vi è una deroga al fatto che questi dispositivi siano marchiati CE.

TITOLO 2 – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Art. 19

Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause collegate all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi a decorrere dal 23 febbraio e per un massimo di 9 settimane e, comunque, entro agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano la domanda con le modalità precedenti, non sono tenuti a rispettare l’art. 14 (Informazione e consultazione sindacale) del D. Lgs 148/2015 e l’art. 15 c. 2 (presentazione della domanda entro 15 giorni) e l’art. 30 c.2 (presentazione della domanda entro 30 giorni per gli assegni ordinari) del D. Lgs 148/2015.

La domanda deve essere presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti ex art. 11 (causali di temporanea difficoltà e/o situazioni temporanee di mercato) D. Lgs 148/2015.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima delle norme agevolative e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Limitatamente ai periodi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, non si applica nessuna forma di contribuzione addizionale.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I Fondi di solidarietà bilaterali garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sopra menzionate.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 a prescindere dall’anzianità effettiva di lavoro.

Le prestazioni di sostegno sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per il 2020: qualora si superasse predetto limite, L'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 20

Per coloro che avessero già attivato la cassa integrazione straordinaria, la domanda e la conseguente accettazione della richiesta per ragioni di emergenza sanitaria sostituisce la cassa integrazione in corso.

 

Art. 21

Per coloro che avessero già attivato l’assegno di solidarietà, la domanda e la conseguente accettazione della richiesta di assegno ordinario per ragioni di emergenza sanitaria sostituisce l’erogazione dell’assegno in corso.

 

Art. 22

Con riferimento a quei settori per i quali non trovano applicazione le tutele citate nei precedenti articoli, è possibile riconoscere (previo accordo, anche telematico, con le organizzazioni sindacali) trattamenti di cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane. Ai lavoratori è comunque riconosciuta contribuzione figurativa compresa di oneri accessori.

L’accordo sindacale di cui sopra non è necessario in caso di imprese con meno di 5 dipendenti.

Per il 2020, il trattamento è riconosciuto a partire dal 23 febbraio e limitatamente ai dipendenti già in forza a questa data. Le risorse sono erogate dall'INPS, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le prestazioni di sostegno sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020: qualora si superasse predetto limite, L'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 23

A decorrere dal 5 marzo e per un periodo non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal genitore nel periodo intercorrente tra il 5 marzo e la data del 17 marzo, sono automaticamente convertiti nell’indennità di cui al paragrafo precedente.

La stessa agevolazione è garantita ai genitori iscritti esclusivamente a gestione separata, per i quali il 50% è calcolato su base convenzionale.

L’indennità è riconosciuta alternativamente a madre e padre, fermo restando la non superabilità del limite dei 15 giorni.

La limitazione di età non è valida per i figli con situazioni di grave e comprovata disabilità, ospitati dai centri diurni.

In alternativa alle misure previste da questo articolo, è disposto un bonus “baby-sitting” per Euro 600,00 da utilizzare per le prestazioni di assistenza ai bambini nel periodo di chiusura delle scuole. Il bonus viene erogato mediante il meccanismo previsto per il libretto famiglia dietro specifica richiesta.

Detto bonus vale anche per i soggetti iscritti a casse previdenziali diverse dall’INPS.

Le modalità operative di richiesta dei contributi, di cui al presente articolo, verranno stabilite in dettaglio dall’INPS.

 

 

Art. 24

Il numero dei giorni di permesso retribuito (Ex legge 104/1992), anch’esso garantito da contribuzione figurativa, è aumentato di 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

Art. 25

A decorrere dal 5 marzo e per un periodo non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire della misura di cui all’art. 23 con le stesse modalità ivi indicate.

Detto beneficio non spetta se uno o entrambi i genitori sono già destinatari di altre misure del presente decreto.

Le modalità operative di richiesta dei contributi, di cui al presente articolo, verranno stabilite in dettaglio dall’INPS.

 

Art. 26

La quarantena con sorveglianza attiva sanitaria, per il settore privato, è equiparata alla malattia.

Gli oneri che usualmente sono a carico del datore di lavoro che propone domanda di malattia sono a carico dello Stato fino ad un massimo di 130 milioni nel 2020.

 

Art. 27

Ai liberi professionisti con partita iva attiva al 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori ex co.co.co, iscritti a gestione separata, se non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è riconosciuta l’indennità, per il mese di marzo, in misura di 600,00 euro.

Le modalità operative di richiesta dei contributi di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS.

Tale indennità è esente da imposte sul reddito.

Le prestazioni di sostegno sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 203,4 milioni di euro: qualora si superasse predetto limite, L'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 30

Agli operai a tempo determinato, non titolari reddito da pensione, i quali nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività agricola, è riconosciuta una indennità, per il mese di marzo, di 600 euro.

Le modalità operative di richiesta dei contributi di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS.

Tale indennità è esente da imposte sul reddito.

Le prestazioni di sostegno sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 396 milioni di euro: qualora si superasse predetto limite, L'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 31

Le misure degli articoli 27, 28, 29, 30 non sono tra loro cumulabili e non sono neanche cumulabili con il reddito di cittadinanza.

 

Art. 32

La richiesta di disoccupazione agricola 2019 è prorogata al 1 giugno 2020.

 

Art. 33

I termini per la presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL vengono dilatati da 68 a 128 giorni. Resta tuttavia impregiudicata la decorrenza del sussidio dal 68esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

 

Art. 34

Il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative sono sospesi di diritto.

 

Art. 37

Sono sospesi i versamenti contributivi dei collaboratori domestici nel periodo tra il 23 febbraio ed il 31 maggio p.v. I pagamenti possono essere fatti entro il 10 giugno 2020 senza interessi.

 

Art. 39

I lavoratori dipendenti disabili ex legge 104/1992 o coloro i quali abbiano nel nucleo familiare una persona con tali caratteristiche hanno diritto a svolgere smart-working fino al 30 aprile.

 

Art. 43

INAIL metterà a disposizione un bando, entro il 30 aprile, per garantire un contributo, tramite Invitalia, alle aziende che acquistano dispositivi ed atri strumenti di protezione individuale (DPI).

 

Art. 44

È previsto un “Fondo per il reddito di ultima istanza” di futura regolazione tramite appositi decreti ministeriali con preventivo di spessa di euro 300 milioni.

 

 

Art. 46

Sono sospesi i procedimenti in essere in materia di impugnazione di licenziamenti per 60 giorni.

Per lo stesso periodo è inibita la possibilità di avviare nuovi contenziosi.

 

TITOLO 3 – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

 

Art. 49

Per la durata di nove mesi, il Fondo di garanzia PMI viene così modificato:

  • La garanzia statale è gratuita;
  • L’importo massimo garantito è di 5 milioni;
  • La percentuale massima garantita è dell’80% elevata al 90% in caso di rifinanziamento con massimo di 1,5 mln per singola operazione;
  • La garanzia del fondo è ammessa laddove la rinegoziazione del pregresso comporti un credito aggiuntivo almeno del 10% del debito residuo;
  • In caso di moratoria di soli interessi o moratoria dell’intera rata, la durata della garanzia si estende di conseguenza;

 

Art. 54

In deroga al funzionamento ordinario, ai benefici del “FONDO SOLIDARITA’ MUTUI “PRIMA CASA”” cd. “Fondo Gasparini” sono ammessi anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver registrato nel periodo tra il 23 febbraio e quello di presentazione della domanda, rispetto all’ultimo trimestre 2019, un calo di fatturato di almeno il 33%.

Per la presentazione della domanda, non è richiesta compilazione modello ISEE.

 

Art. 55

È possibile trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non computate alla data della cessione dei crediti, da effettuarsi entro la data 31 dicembre.

È stabilito quale tetto massimo il 20% del totale de credito ceduto.

 

Art. 56

Dietro apposita comunicazione per le micro-imprese, le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE 361/2003, per i mutui, finanziamenti rateali e leasing, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre stesso. È facoltà delle parti, eventualmente, chiedere la sospensione solo della quota capitale.

La categoria delle micro-imprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

 

TITOLO 4 – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE ED IMPRESE

 

Art. 60

I versamenti fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali originariamente in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo p.v. (ivi compresa la tassa di concessione governativa codice tributo 7085) ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 62, in cui viene previsto, in taluni casi e per alcuni tributi, il differimento del termine di pagamento al 31 maggio p.v.

 

Art. 61

I versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL dei seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,
  • lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
  • imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator.

in scadenza nel mese di marzo, sono sospesi e dovranno essere effettuati alternativamente in un'unica soluzione al 31 maggio ovvero in cinque rate mensili a decorrere dal 31 maggio p.v.

 

Art. 62

Sono sospesi gli adempimenti fiscali, ad eccezione di versamenti, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio, dovranno essere effettuati senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.

Tuttavia, per i contribuenti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito ricavi/compensi in misura inferiore ad Euro 2 milioni, sono sospesi i seguenti versamenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 marzo:

  • Ritenute alla fonte e trattenute del sostituto d’imposta (la sospensione NON opera per il codice tributo 1040, che pertanto devono essere versate entro il 20 marzo 2020 a prescindere dall’entità dei ricavi/compensi dell’anno 2019);
  • IVA (codici tributo 6099 – 6002);
  • contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL.

Per coloro che hanno sede nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza non fa luogo il limite di fatturato.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente in un'unica soluzione al 31 maggio ovvero in cinque rate mensili a decorrere dal 31 maggio p.v.

Per i soggetti con fatturato non superiore a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti tra il 18 ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della suddetta opzione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 63

Per i lavoratori dipendenti con reddito lordo del 2019 inferiore a 40.000 euro, in via automatica spetta un bonus di 100 euro parametrato sui giorni di presenza fisica in azienda nel mese di marzo.

Tale indennità è esente da imposte sul reddito.

 

Art. 64

È riconosciuto un credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta per le sanificazioni fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Art. 65

È riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per gli immobili di categoria catastale C1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Art. 66

È aumentata al 30%, con tetto massimo 30.000 euro, la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura in favore di Stato, Regioni e fondazioni ed associazioni finalizzate a finanziare interventi legati all’emergenza COVID-19.

 

Art. 67

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini per l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

Sono altresì sospesi i termini per il ricevimento delle risposte alle istanze di interpello presentate.

 

Art. 68

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini per i versamenti delle rate delle cartelle esattoriali nonché degli avvisi di intimazione e avvisi INPS. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno p.v.

 

 

 

Art. 69

Il termine per il pagamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cd. “giochi” e del canone concessorio, in scadenza in 30 aprile, sono prorogati al 29 maggio 2020.

 

TITOLO 5 – ULTERIORI MISURE

 

Art. 106

In deroga alle specifiche norme del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono prevedere che il voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le predette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

 

In conclusione, si segnala che le norme da oggi hanno piena valenza fiscale, fermo restando che alcune misure agevolative richiedono decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti, altre richiedono interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché istruzioni operative sulla modalità di richiesta e di fruizione dei bonus da parte dell’INPS.

In considerazione all’ampiezza delle norme proposte, Vi chiediamo si segnalarci eventuali vostre necessità in modo tale da potervi fornire ulteriori dettagli non appena i chiarimenti necessari saranno stati forniti.

 

cura italia