Decreto Cura Italia - Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione Ordinaria

26/03/2020

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria CIGO.

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 nazionale”

 

IMPORTANTE: prima di accedere a tale strumento consigliamo di valutare l’adozione anche di altri strumenti quali lo smart-working, i congedi per genitori, i congedi L. 104 e la fruizione di ferie e permessi degli anni precedenti come da invito previsto dal Decreto Cura Italia.

 

Chi può fare domanda

Le seguenti aziende da 1 a 999 dipendenti:

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

- imprese addette all'armamento ferroviario;

- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

Lavoratori interessati

In forza al 23 febbraio 2020 (a prescindere dall’anzianità contributiva)

 

Sono interessate le seguenti categorie di lavoratori:

  • Operai
  • Impiegati
  • Apprendisti professionalizzanti
  • Quadri

 

IMPORTANTE: individuare precisamente le persone da porre in cassa in quanto il loro nominativo verrà inserito nella domanda telematica all’INPS e valutare se si tratta di sospensione a 0 ore o una riduzione dell’orario, rispettando, per quanto possibile il principio di rotazione tra dipendenti con le stesse mansioni.

 

Durata

Massimo 9 settimane nell’arco temporale dal 23/02/2020 al 31/08/2020.

 

Procedura

  1. Invio richiesta esame congiunto alle organizzazioni sindacali
  2. Attendere 3 giorni l’eventuale risposta del sindacato
    1. Se il sindacato risponde, sottoscrizione di verbale sindacale
    2. Se il sindacato non risponde, esperita la procedura anche in assenza di esame congiunto
  3. Invio domanda telematica di Cassa al portale telematico dell’INPS utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, allegando l’elenco dei dipendenti interessati dalla cassa. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

 

Erogazione della prestazione al dipendente

  • Modalità ordinaria anticipo da parte del datore di lavoro sulla busta paga e poi all’arrivo dell’autorizzazione, comunicata dall’INPS, verrà fatta la compensazione sul F24;

Modalità straordinaria: sarà possibile autorizzare il pagamento diretto dell’INPS al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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