Decreto Cura Italia - Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione Ordinaria
26/03/2020Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria CIGO.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 nazionale”
IMPORTANTE: prima di accedere a tale strumento consigliamo di valutare l’adozione anche di altri strumenti quali lo smart-working, i congedi per genitori, i congedi L. 104 e la fruizione di ferie e permessi degli anni precedenti come da invito previsto dal Decreto Cura Italia.
Chi può fare domanda
Le seguenti aziende da 1 a 999 dipendenti:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Lavoratori interessati
In forza al 23 febbraio 2020 (a prescindere dall’anzianità contributiva)
Sono interessate le seguenti categorie di lavoratori:
- Operai
- Impiegati
- Apprendisti professionalizzanti
- Quadri
IMPORTANTE: individuare precisamente le persone da porre in cassa in quanto il loro nominativo verrà inserito nella domanda telematica all’INPS e valutare se si tratta di sospensione a 0 ore o una riduzione dell’orario, rispettando, per quanto possibile il principio di rotazione tra dipendenti con le stesse mansioni.
Durata
Massimo 9 settimane nell’arco temporale dal 23/02/2020 al 31/08/2020.
Procedura
- Invio richiesta esame congiunto alle organizzazioni sindacali
- Attendere 3 giorni l’eventuale risposta del sindacato
- Se il sindacato risponde, sottoscrizione di verbale sindacale
- Se il sindacato non risponde, esperita la procedura anche in assenza di esame congiunto
- Invio domanda telematica di Cassa al portale telematico dell’INPS utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, allegando l’elenco dei dipendenti interessati dalla cassa. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Erogazione della prestazione al dipendente
- Modalità ordinaria anticipo da parte del datore di lavoro sulla busta paga e poi all’arrivo dell’autorizzazione, comunicata dall’INPS, verrà fatta la compensazione sul F24;
Modalità straordinaria: sarà possibile autorizzare il pagamento diretto dell’INPS al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.