Decreto Cura Italia - Nuovi congedi

26/03/2020

Il Decreto Cura Italia ha istituito i seguenti congedi:

CONGEDO COVID-19 PER GENITORI 

congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa e frazionabile tra i due genitori, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Valido anche per figli adottivi, affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Beneficiari
Sono lavoratori dipendenti privati:
- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Requisiti
il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori, per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che l’altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;


Come fare domanda
- I genitori che hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.  

 

IMPORTANTE: 

I predetti congedi e permessi non sono fruibili: 

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito 

- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.  

 

Il congedo può essere chiesto anche dai Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS.

 

 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati che assistono un familiare con handicap grave.

Come fare domanda:

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 

Il bonus spetta: 

- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; 

- anche in caso di adozione e affido preadottivo; 

- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; 

- è erogato mediante libretto famiglia (ex voucher) di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. 

 

Beneficiari 

- Lavoratori dipendenti Privati;

- Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;

- Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS).

 

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia.

 

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting 

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. 

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell'ambito di tale procedura. 

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