Decreto Dignità: chiarimenti ministeriali
11/12/2018Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legge (decreto dignità) n. 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018, con effetto dallo scorso 12 agosto 2018.
Il Decreto ha apportato novità di rilievo sulla disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro, argomenti su cui il Ministero del Lavoro si è espresso con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018.
Le precisazioni ministeriali riguardano:
- durata massima del contratto a termine: il decreto 87/2018 non ha modificato la norma che rimetteva alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) la facoltà di derogare alla nuova durata massima del contratto a termine prevista (da 12 mesi acausale e fino a 24 mesi con apposizione della causale). Nel caso la contrattazione collettiva preveda un maggior termine di durata massima del rapporto, i datori di lavoro potranno applicare questo maggior limite fino a naturale scadenza dell’accordo collettivo;
- termine massimo dei 24 mesi: in caso di effettive necessità di superamento del termine previsto per Legge, le parti posso stipulare in sede protetta presso l’ispettorato territoriale del lavoro un ulteriore contratto di massimo 12 mesi;
- in caso di proroga del contratto (massimo 4 volte nel corso del rapporto di lavoro): se al momento di stipula della proroga il contratto supera i 12 mesi, su quest’ultima deve essere apposta la causale;
- in caso di obbligo di apposizione della causale al contratto: nel caso il rapporto di lavoro a termine venga prorogato (sempre con il limite di 24 mesi) la causale dovrà rimanere invariata. Diversamente l’apposizione di una diversa causale classificherà il nuovo rapporto come rinnovo e non come proroga.
Nel caso di assunzioni incentivate (sostituzione di lavoratrici in maternità o lavoratori in congedo) la causale deve essere apposta per il godimento degli sgravi contributivi. Ricordiamo che le causali concesse sono unicamente:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- in caso di somministrazione di lavoro: la nuova disciplina dei contratti a termine è estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro. Se il lavoratore è stato precedentemente occupato presso l’azienda utilizzatrice il contratto stipulato si deve intendere quale rinnovo e pertanto rientrerà nell’obbligo di apporre la causale al contratto sottoscritto fra le parti. Ai fini del computo di contratti a tempo determinato, la somma di lavoratori a termine e lavoratori somministrati non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva;
- contributo previdenziale addizionale dello 0,50%: il ministero conferma la sola applicazione ai rinnovi e non alle proroghe.
Autore: Sonia Raimondi
Fonte: Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 31/10/2018 - La Lente sul fisco del 16/11/2018