Decreto lavoro 2023 - Le nuove misure
25/05/2023Gentili Clienti,
è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Lavoro 2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Proponiamo di seguito un elenco delle principali novità introdotte.
CONTRATTO A TERMINE
La stipula, il rinnovo o la proroga di un contratto a termine di durata complessiva superiore a 12 mesi, comunque entro il termine massimo di 24 mesi, è possibile solamente nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
b) in assenza della previsione della contrattazione collettiva di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore), e in ogni caso solo fino al 30/04/2024;
c) in sostituzione di altri lavoratori.
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI
Il decreto prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati (escludi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“Neet”);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale:
- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e
- per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Viene ulteriormente (e temporaneamente) incrementato il taglio al cuneo fiscale, che la Manovra 2023 ha stabilito al 3% per i redditi sotto i 25.000 euro e al 2% per i redditi sino a 35.000 euro.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità) è prevista una riduzione della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti:
- pari al 7% per i dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non ecceda l’importo di 1.923 euro (25.000 euro annuali);
- pari al 6% per i dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non ecceda l’importo di 2.692 euro (da 25.001 e sino a 35.000 euro).
FRINGE BENEFIT ESENTI LAVORATORI CON FIGLI A CARICO
Per il periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore di:
- beni ceduti e dei servizi;
- somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
da parte dei datori di lavoro ai dipendenti con figli a carico.
L’incremento della soglia d’esenzione ad euro 3000, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti resta il limite di esenzione dei fringe benefit di 258 € annui.
Sono da considerarsi a carico i figli che hanno totalizzato un reddito annuo complessivo:
- uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- uguale o inferiore a 4.000,00 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
ATTENZIONE: se il figlio dovesse superare tali limiti nel corso dell’anno, non sarà più a carico, con la conseguente necessità di assoggettare a contribuzione e tassazione i fringe benefit esentati eventualmente già erogati.
SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto lavoro porta modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Si prevede che il medico competente:
• debba essere nominato dal datore di lavoro qualora richiesto dalla valutazione dei rischi;
• in occasione delle visite di assunzione, richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tenga conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
• in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.
Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, oltre agli altri requisiti previsti dall’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008, acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificata del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.
Infine, il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine dell'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
È stato previsto, inoltre, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dal documento di valutazione dei rischi (DVR); l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE
E’ elevato a 15.000 euro l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
Cambia la quantificazione della sanzione, per i datori di lavoro che non versano i contributi INPS trattenuti in busta paga ai lavoratori, di seguito la tabella con le nuove sanzioni:
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REGIME POST DECRETO LAVORO |
fino a 10.000 euro |
Sanzione da 1,5 a 4 volte l’importo omesso |
superiore a 10.000 euro |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro |
Il datore di lavoro che provveda al versamento delle ritenute, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Per alcuni argomenti seguiranno, nei prossimi giorni, apposite circolari.