Decreto liquidità: Ecco le norme in vigore dal 9 aprile 2020

09/04/2020

Decreto liquidità:

 Ecco le norme in vigore dal 9 aprile 2020

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020 al numero di serie generale 94. Il testo completo è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20G0004300000010110001&dgu=2020-04-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&art.codiceRedazionale=20G00043&art.num=1&art.tiposerie=SG

 

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Il decreto, pubblicato nella giornata di ieri 8 aprile, ha finalmente introdotto alcune novità e messo ordine per le scadenze del mese di aprile e maggio 2020.

Si procede di seguito all’elencazione delle misure di maggior interesse suddivise per titoli ed articoli del decreto.

CAPO 1 – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO

Art. 1

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie al rilascio di liquidità alle PMI, alle grandi imprese, ai lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, a condizione che abbiano già saturato le disponibilità di accesso al fondo di garanzia PMI, con le seguenti modalità:

  • La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di massimo 6 anni con un periodo massimo di preammortamento (rimborso dei soli interessi) di 24 mesi;
  • Al 31 dicembre 2019, il soggetto economico non doveva risultare tra i soggetti cd. in difficoltà e/o tra quelli segnalati al sistema bancario come posizioni deteriorate;
  • L’ammontare del prestito con garanzia non può superare:
    • Il 25% del fatturato annuo 2019;
    • Due volte il costo del personale iscritto a bilancio per il periodo d’imposta 2019;
  • La garanzia statale copre fino a concorrenza dei seguenti limiti:
    • Il 90% del finanziamento per imprese con meno di 1,5 miliardi di fatturato;
  • Il costo della garanzia è stabilito come segue:
    • Per le PMI (imprese con meno di 250 persone, fatturato inferiore ai 50 milioni e/o attivo inferiore a 43 milioni di EUR): 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo anno e dal quarto 1%;
    • Per le imprese diverse dalle PMI: 0,5% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno e dal quarto 2%;
  • La garanzia è esplicita ed irrevocabile;
  • Tutte le imprese aderenti, nonché quelle appartenenti al medesimo gruppo, assumono l’impegno a non distribuire il dividendo nel 2020 né ad acquistare azioni proprie;
  • Tutte le imprese che beneficiano della garanzia si impegnano a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.

 

CAPO 2 – MISURE URGENTI PER A CONTINUITA’ DELLE IMPRESE

 

Art. 4                                     SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI

È concessa la possibilità agli istituti finanziatori di far firmare i contratti ai clienti in modalità telematica e consegnarne copia via mail anche se il destinatario non è in possesso di posta elettronica certificata PEC, previa autenticazione dell’interessato a mezzo mail con allegata copia del documento di riconoscimento.

Di fatto si tratta di una misura agevolativa per evitare assembramenti presso gli istituti di credito.

 

Art. 5                                     PROROGA CODICE DELLA CRISI

Il Codice della Crisi e dell’insolvenza, così come previsto dal D. Lgs 14 del 12 gennaio 2019, entrerà in vigore sono a decorrere dal 1° settembre 2021.

 

Art. 6                                     STERILIZZAZIONE NORME SULLE PERDITE

Per gli esercizi contabili aventi termine dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in materia di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per effetto di cui esso risulta sotto il minimo legale. La riduzione al di sotto del limite legale non opera come causa di scioglimento della società di capitale e delle cooperative.

 

Art. 7                                     CONTINUITA’ AZIENDALE

Nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 si presume la valutazione delle poste in continuità aziendale laddove questa sussiste anche nel bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, ancorché non già approvato entro quella data.

Della continuità aziendale deve comunque essere data idonea informativa in bilancio.

IN BREVE: per tutti coloro che hanno l’esercizio coincidente con quello solare, la continuità aziendale può essere considerata sussistente PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020 laddove nel bilancio d’esercizio 2019 ne sia data idonea prova e giustificazione.

Resta ferma la possibilità di dichiarare l’impossibilità a proseguire l’attività dove effettivamente ne ricorrano i presupposti.

 

Art. 8                                     SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE IMPRESE

Ai finanziamenti soci effettuati in favore della società fino al 31 dicembre, non si applica la norma generale di postergazione rispetto agli altri debiti societari.

Ai finanziamenti all’interno di gruppi effettuati in favore della società fino al 31 dicembre, non si applica la norma generale di responsabilità degli amministratori per gli atti in pregiudizio ai creditori ed ai soci delle singole società causate dall’attività di direzione e coordinamento.

 

Art. 9                                     CONCORDATI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Le scadenze originariamente previste tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogate di 6 mesi.

Nei procedimenti di omologazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è concesso al debitore di presentare, entro 90 giorni, l’istanza per un nuovo piano o proposta ai creditori.

Qualora il debitore intenda solo differire i termini, non deve presentare nuovo piano ma solo una memoria entro la data di fissazione dell’udienza per l’omologa. Il differimento comunque non può eccedere i 6 mesi.

 

Art. 10                                   IMPROCEDIBILITA’ ISTANZA DI FALLIMENTO

Non sono procedibili tutte le istanze presentate tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, fatto salvo quelle proposte dal Pubblico Ministero.

 

Art. 11                                   SOSPENSIONE SCADENZE TITOLI DI CREDITO

Sono sospese le scadenze per tutti i titoli di credito emessi entro la data di entrata in vigore del presente decreto laddove originariamente il termine di pagamento era stabilito tra il 9 aprile ed il 30 aprile. L’assegno, invece, è pagabile alla consegna.

 

Art. 12                                   FONDO SOLIDARITA’ MUTUI PRIMA CASA

Destinato ai lavoratori autonomi, identificati nel Decreto “Cura Italia” all’art. 28 comma 1 come “Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori co.co.co attivi alla medesima data ed iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”, è straordinariamente concesso per i mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dalla data del 9 aprile. 

 

 

Art. 13                                   FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

In deroga alla disciplina ordinaria, il fondo di garanzia alla PMI opera come segue:

  • La garanzia è erogata gratuitamente;
  • L’importo massimo garantito è di 5 milioni (per imprese con meno di 499 dipendenti);
  • L’importo della garanzia copre al massimo il 90% dell’ammontare fino a concorrenza, alternativamente, di:
    • Il 25% del fatturato annuo 2019;
    • Due volte il costo del personale iscritto a bilancio per il periodo d’imposta 2019;
    •  Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio ed investimenti dei futuri 18 mesi e per le piccole e media imprese dei successivi 12 mesi mediante apposita autocertificazione.

 

CAPO 4 – MISURE FISCALI E CONTABILI

 

Art. 18                                   SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTI

Sono sospesi i versamenti di aprile e maggio relativamente a:

  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché le trattenute di addizionali comunali e regionali (restano dovute le ritenute da lavoro autonomo codice tributo 1040);
  • IVA;
  • Contributi assistenziali, previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

A condizione che si tratti di società con i seguenti requisiti:

  1. Ricavi e compensi relativi al 2019 non superiori ad Euro 50 milioni a condizione che sussista:
    1. Contrazione di fatturato in marzo 2020 di oltre il 33% rispetto a marzo 2019 (questo garantisce sospensione adempimenti aprile 2020);
    2. Contrazione di fatturato in aprile 2020 di oltre il 33% rispetto a aprile 2019 (questo garantisce sospensione adempimenti maggio 2020);
  2. Ricavi e compensi relativi al 2019 superiori ad Euro 50 milioni a condizione che sussista:
    1. Contrazione di fatturato in marzo 2020 di oltre il 50% rispetto a marzo 2019 (questo garantisce sospensione adempimenti aprile 2020);
    2. Contrazione di fatturato in aprile 2020 di oltre il 50% rispetto a aprile 2019 (questo garantisce sospensione adempimenti maggio 2020);

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 marzo 2019.

I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un'unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da quella data.

 

Art. 19                                   SOSPENSIONE RITENUTE D’ACCONTO

Per i soggetti con fatturato non superiore a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della suddetta opzione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da quella data, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 21                                   RIMESSIONE IN TERMINI

Sono considerati tempestivi i versamenti fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali originariamente in scadenza il 16 marzo, successivamente prorogati al 20 marzo p.v. (ivi compresa la tassa di concessione governativa codice tributo 7085) se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

Art. 22                                   DISPOSIZIONE SULLE CERTIFICAZIONI UNICHE

La consegna delle Certificazioni Uniche 2020 è considerata tempestiva fino al 30 aprile 2020.

La relativa sanzione per tardiva trasmissione non si applica se questa avviene entro il 30 aprile 2020.

 

Art. 23                                   RITENUTE E COMPENSAZIONI APPALTI

Le dichiarazioni al committente di regolarità contributiva, dell’assenza di carichi pendenti e degli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs 241/1997 previste in favore delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici emesse entro il 29 febbraio 2020 hanno piena validità fino al 30 giugno 2020.

 

Art. 24                                   AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il termine previsto per l’alienazione della prima casa nonché del riacquisto di prima casa ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni in materia di imposta di registro sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

Art. 26                                   SEMPLIFICAZIONI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini della corretta e tempestiva liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è possibile procedere come segue:

  • Qualora l’ammontare della liquidazione del primo trimestre non sia superiore ad Euro 250, nei termini per il pagamento del secondo trimestre 2020;
  • Qualora l’ammontare della liquidazione del primo e secondo trimestre non sia superiore ad Euro 250, nei termini per il pagamento del terzo trimestre 2020;

 

Art. 29                                   CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Tutti i contenziosi, anche quelli nei quali ci si è costituiti con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi nonché i provvedimenti giurisdizionali mediante modalità telematica.

 

Art. 30                                   CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO DPI

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuali quali guanti, mascherine, etc..). Le modalità di fruizione verranno definite con successivo decreto ministeriale.

 

Art. 34                                   REDDITO ULTIMA ISTANZA CASSE PRIVATE

I beneficiari di reddito di ultima istanza, iscritti a casse privati, risultano essere coloro che sono iscritti esclusivamente a detta forma previdenziale e che non percepiscono altri redditi quali pensioni o redditi di lavoro dipendente.

ATTENZIONE: coloro che hanno già presentato la domanda saranno tenuti ad integrarla con una ulteriore autocertificazione di non possesso dei redditi oggetto di pensione o di lavoro dipendente.

 

CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA PROCESSUALE E PROCEDIMENTALE

 

Art. 36                                   SOSPENSIONE UDIENZE

La sospensione dei procedimenti civili e penali originariamente prevista dal DL Cura Italia al 15 aprile è prorogata all’11 maggio.

Sono sospesi dal 16 aprile al 3 maggio i termini per la presentazione notificazione dei ricorsi regolati dal Codice del Processo Amministrativo.

 

 

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO

 

 

Art. 41

Le misure previste dall’art. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) del Decreto Cura Italia, si applicano anche ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Le misure previste dall’art. 22 (Cassa integrazione in deroga) del Decreto Cura Italia, si applicano anche ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Le domande di cui all’art 22 sopra menzionato sono esenti da bollo.

 

In conclusione, si segnala che le norme da oggi hanno piena valenza fiscale, fermo restando che alcune misure agevolative richiedono decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti mentre altre richiedono interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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