Decreto Rilancio

21/05/2020

DECRETO RILANCIO

Ecco le norme contenute nella MAXI manovra

È stato pubblicato nella serata del 19 maggio 2020, il testo definitivo del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd. “Decreto Rilancio”, una maxi manovra per limitare l’emergenza economica e finanziaria dovuta al COVID-19.

 

News

Il decreto, finalmente pubblicato nella serata del 19 maggio, introdurrà significative misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

 

MISURE “FISCALI”

Art. 24 – CONGELAMENTO IRAP

Per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi con volume di ricavi e compensi inferiori ad euro 250 milioni nel periodo d’imposta 2019, sono esonerati dal versamento:

  • Saldo IRAP 2019;
  • Prima rata del 40% dell’acconto IRAP 2020.

Restano invece dovuti gli acconti d’imposta 2019.

 

Art. 25 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Requisito soggettivo

Possono risultare beneficiarie tutte le imprese, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori agricoli e enti non commerciali in relazione alle attività commerciali.

Cause di esclusione

  • Soggetti cessati al 31 marzo 2020;
  • Enti pubblici ex art. 74 TUIR;
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis TUIR;
  • Soggetti aventi diritto alle indennità ex art. 27-38-44 del DL 18/2020 (bonus 600 euro e destinatari reddito di ultima istanza e bonus spettacolo)

Requisito oggettivo

  • Soggetti titolari di reddito agrario o attività commerciale;
  • Imprese con ricavi e compensi, per l’anno 2019, inferiore a 5 milioni di Euro;
  • Calo di oltre 1/3 del fatturato di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • Coloro che si siano costituiti in data successiva al 1° gennaio 2019, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Misura dell’agevolazione

  • Coloro che nel 2019 hanno avuto ricavi e compensi fino ad Euro 400.000, nella misura del 20% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019;
  • Coloro che nel 2019 hanno avuto ricavi e compensi fino ad Euro 1 milione, nella misura del 15% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019;
  • Coloro che nel 2019 hanno avuto ricavi e compensi fino ad Euro 5 milione, nella misura del 10% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019;

Per la valutazione del fatturato, si deve far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione e non a quello di fatturazione effettiva.

A prescindere dal conteggio sopra riportato, è disposto un contributo minimo, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi da persona fisiche.

Il presente contributo non concorre alla formazione della base imponibile fiscale per l’anno d’imposta 2020.

Modalità operative

I beneficiari sono tenuti a presentare apposita richiesta all’Agenzi delle Entrate, anche per il tramite di intermediari delegati all’utilizzo del cassetto fiscale. Per le modalità operative si rimanda ad un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I fondi verranno accreditati dall’Agenzia delle Entrate direttamente in conto corrente.

In caso di richiesta di contributo non spettante, si applica l’art. 316-ter del Codice Penale.

 

Art. 26 – CAPITALIZZAZIONE PMI

Requisito soggettivo

  • Fatturato stabilmente superiore ad Euro 5 milioni (misura ordinaria);
  • Fatturato tra i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni (misura differenziata);
  • Non rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese in difficoltà;
  • Trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • Non essere tra i soggetti che non hanno restituito i fondi ricevuti dalla Commissione Europea;
  • Le società non abbiano persone che si trovi a misure di prevenzione antimafia;
  • I soci, amministratori ed il titolare effettivo non siano stati condannati negli ultimi 5 anni per reati in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale.
  • SOLO PER LA MISURA “DIFFERENZIATA”, il numero di occupati sia inferiore a 250.

Requisito oggettivo

  • Per coloro i quali hanno un fatturato superiore a 10 milioni, l’aumento di capitale minimo per l’ottenimento del beneficio è di Euro 250.000.
  • Aver subito una contrazione di fatturato, nei mesi di marzo e aprile 2020, di oltre il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • Aver deliberato ed eseguito, dalla pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale sociale a pagamento con capitale integralmente versato.

Misura dell’agevolazione

MISURA ORDINARIA - È previsto un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro e gli aumenti di capitale di SPA, SAPA e SRL e cooperative a condizione che non operino nel settore bancario-assicurativo e che abbiano sede legale in Italia. L’investimento massimo agevolabile è pari ad Euro 2 milioni.

MISURA DIFFERENZIATA – i prestiti agevolati o gli strumenti finanziari sottoscritti dal FONDO PATRIMONIO PMI non superi il maggiore tra:

  • il 25% dei ricavi;
  • il doppio dei costi del personale;
  • il fabbisogno di liquidità per i 18 mesi successivi.

Modalità operative

Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020;

In compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

Limitazioni

  • La partecipazione deve essere posseduta fino al 2023;
  • Non è possibile distribuire riserve di qualsiasi tipo fino al 31 dicembre 2023

pena la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Le misure del presente articolo sono vincolate alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

 

Art. 26 – CAPITALIZZAZIONE PMI PARTE 2

Requisito soggettivo

  • Non rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese in difficoltà;
  • Trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • Non essere tra i soggetti che non hanno restituito i fondi ricevuti dalla Commissione Europea;
  • Le società non abbiano persone che si trovi a misure di prevenzione antimafia;
  • I soci, amministratori ed il titolare effettivo non siano stati condannati negli ultimi 5 anni per reati in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale.
  • Il numero di occupati sia inferiore a 250.

Requisito oggettivo

  • Aver deliberato ed eseguito, dalla pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale sociale a pagamento con capitale integralmente versato.

Misura dell’agevolazione

È previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite realizzate nell’anno d’imposta che eccedono il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite realizzate e fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale agevolabile effettuato dai soci.

Modalità operative

In compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

Limitazioni

  • Non è possibile distribuire riserve di qualsiasi tipo fino al 31 dicembre 2024

pena la decadenza dall’agevolazione fiscale.

 

Art. 28 – CREDITO D’IMPOSTA “AFFITTI”

Viene previsto un credito d’imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Beneficiari

  • Esercenti attività d’impresa, arte o professione con fatturato non superiore ad Euro 5 milioni;
  • Esercenti per cui si verificata una riduzione di fatturato superiore al 50% per ognuno dei mesi per i quali è possibile beneficiare del credito d’imposta rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente.
  • Alle strutture alberghiere a prescindere dal requisito del fatturato;
  • Per gli affitti d’azienda a condizioni che nell’azienda rientri anche un immobile ad uso non abitativo.

Misura del sostegno

  • Credito d’imposta pari al 60% delle locazioni pagate riferite ai mesi di marzo, aprile e maggio;
  • Credito d’imposta pari al 30% degli affitti pagati riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio nel caso di azienda;

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Modalità di utilizzo

Il credito potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2020 ovvero in compensazione successivamente al pagamento del canone.

Per le modalità operative seguirà apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: In sede di pubblicazione della bozza di decreto, il presente articolo esplicitava, al comma 7, la possibilità di “optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione”.

Sebbene tale comma, nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sia stato eliminato, resta specificato nella relativa relazione illustrativa la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore. Tale ipotesi sarebbe supportata dall’art. 122 del presente decreto laddove viene prevista la cedibilità a generici “altri soggetti” dei crediti d’imposta istituiti in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Pertanto, ad oggi, non è chiaro se il credito d’imposta è cedibile o meno al locatore, si ritiene necessario attendere il decreto attuativo o il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate per chiarire ogni dubbio.

 

Art. 38 – PMI E START-UP INNOVATIVE

  • Potenziamento dei bandi Smart&Start;
  • Contributi fondo perduto per il pagamento dei servizi di incubatori, innovation hub, università, e acceleratori;
  • Proroga di 12 mesi de periodo massimo di permanenza nella sezione speciale delle start-up innovative;
  • Introduzione della Misura “Smart Money” per finanziare la FASE 2 dell’impresa;
  • Concessione dei contributi sopra citati sulla base di un decreto del MISE di futura emanazione;
  • Incremento della dotazione del “fondo di sostegno Venture Capital”.

 

Art. 50 – Superammortamento

Il termine per l’ottenimento della maggiorazione dell’ammortamento per l’anno d’imposta 2019, originariamente previsto epr il 30 giugno 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020.

 

Art. 82 – REM (Reddito di Emergenza)

Beneficiari

  • Soggetti residenti in Italia;
  • In aprile, il reddito familiare deve essere inferiore a quello ottenibile dal bonus;
  • Valore del patrimonio mobiliare (titoli, conti correnti, conto deposito) familiare nel 2019 con limite massimo ad euro 10.000, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo con tetto a 20.000 euro;
  • Valore ISEE inferiore ad Euro 15.000.

Misura del sostegno

400 euro mensili, aumentabili in base al coefficiente previsto per il reddito di cittadinanza con limite massimo ad Euro 800. Il reddito sarà erogato in due quote.

Modalità di richiesta

Il bonus andrà richiesto con apposita procedura dell’INPS entro il 30 giugno 2020.

Incompatibilità

Il reddito non può essere erogato a:

  • Pensionati (ad eccezione delle pensioni di invalidità);
  • Percettori del bonus 600 euro delle partite IVA, del bonus spettacolo e del reddito di ultima istanza;
  • Titolari di rapporti di lavoro dipendente;
  • Soggetti in stato detentivo;
  • Soggetti ricoverati in centri di cura.

 

Art. 84 – RIFINANZIAMENTO BONUS 600 EURO

È previsto, per il mese di aprile 2020, il rifinanziamento del bonus 600 euro per gli stessi soggetti destinatari dell’indennità per il mese di marzo.

 

È previsto per il mese di maggio 2020 una nuova indennità di 1.000 euro in favore dei professionisti:

  • Titolari di partita IVA;
  • Iscritti alla gestione separata;
  • Non titolari di pensione o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  • Abbiano subito una contrazione di oltre il 33% del reddito in marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. A tal fine il reddito deve essere stimato secondo il principio di cassa comprese le quote di ammortamento.

È previsto per il mese di maggio 2020 una nuova indennità di 1.000 euro in favore dei CO.CO.CO che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano cessato la propria attività.

 

LAVORATORI AUTONOMI SENZA P.IVA

È istituita una indennità, per i mesi di aprile e maggio, di Euro 600,00 in favore dei lavoratori autonomi senza partati IVA che, per effetto dell’emergenza, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a condizione che risultino inscritti per tale attività alla gestione separata.

Rientrano in tale ambito anche i venditori a domicilio.

Requisiti

  • Non devono essere destinatari di altro contratto di lavoro;
  • Non devono essere titolari di pensione;

 

PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE

Confermato anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per l’importo di Euro 600 a condizione che il beneficiario non sia titolare di pensione e non abbia contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Art. 110 – RINVIO BILANCIO CONSOLIDATO

Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno d’imposta 2019 è differito al 30 novembre 2020.

 

Art. 119 – ECOBONUS E SISMABONUS

ECOBONUS

Le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 godono della detrazione del 110% in 5 anni.

In particolare sono agevolabili i seguenti titoli di spesa:

  • Isolamento termico superfici opache verticali ed orizzontali con un minimo di copertura del 25% del totale della superficie. LIMITE DI SPESA 60.000 euro;
  • Impianti di climatizzazione e pompe di calore in sostituzione a precedenti modelli su parti comuni condominiali con impianti centralizzati con classe energica almeno A. LIMITE DI SPESA 30.000 euro.
  • Impianti di climatizzazione e pompe di calore in sostituzione a precedenti modelli su edifici unifamiliari con classe energica almeno A. LIMITE DI SPESA 30.000 euro.

SISMABONUS

Le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 godono della detrazione del 110% in 5 anni. È tuttavia necessario stipulare una polizza assicurativa che copra gli eventi calamitosi.

In caso di cessione del credito all’impresa assicuratrice e di contestuale stipula dell’assicurazione, la detrazione su quest’ultima spetta nella misura del 90%.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 godono della detrazione del 110% in 5 anni. La detrazione è condizionata dalla vendita dell’energia in eccesso al GSE e non è cumulabile con altri incentivi statali.

La stessa detrazione spetta anche per l’acquisto di sistemi di accumulo nei limiti di spesa di 1.000 euro per ogni KW di potenza nominale di accumulo.

LIMITE DI SPESA 48.000 euro e comunque 2.400 Euro per ogni KW di potenza nominale.

 

COLONNINE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

Le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 godono della detrazione del 110% in 5 anni.

Le suddette agevolazioni si applicano:

  • Alle persone fisiche per le proprie abitazioni purché siano abitazioni principali;
  • Ai condomini;
  • Agli istituti autonomi di case popolari;
  • Alle cooperative di abitazione e proprietà indivisa.

 

Art. 120 TAX CREDIT PER ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • Enti del Terzo Settore;

Interventi agevolati

  • Interventi edilizi per rifacimento spogliatoi, mense, spazi comuni, uffici sanitari…
  • Arredi di sicurezza;
  • Tecnologie necessarie allo svolgimento del lavoro ed apparecchiature per il controllo della temperatura.

Caratteristiche

  • Cumulabile con altre agevolazioni, nel limite della spesa sostenuta;
  • Utilizzabile in compensazione nell’anno 2021;
  • Cedibile ad altri soggetti;
  • Consiste in un credito di imposta nella misura del 60% della somma spesa, fino ad un massimo di 80.000 Euro di spesa agevolabile.

Le modalità di utilizzo ed i controlli sul credito verranno emanati con decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

 

Art. 121 INTERVENTI EDILIZI: TRASFORMABILITA’ IN CREDITO D’IMPOSTA

Per le spese legate ad interventi edilizi sostenute nell’anno d’imposta 2020 e 2021, è possibile ottenere uno sconto in fattura del fornitore il quale a sua volta otterrà il medesimo beneficio tramite la modalità del credito d’imposta.

È possibile sostituire lo sconto in fattura con il credito d’imposta, ferma restando la possibilità di cedere il credito ad esempio alle banche ed altri intermediari finanziari.

Interventi agevolabili

  • Recupero patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • misure antisismiche;
  • recupero e restauro facciate edifici, compreso pulitura e tinteggiatura;
  • installazione pannelli fotovoltaici;
  • installazione colonnine per ricarica autoveicoli;

Il credito d’imposta è fruibile nella stessa modalità e tempistica (5 quote annuali) della detrazione garantita al soggetto che sostiene le spese. La quota non usufruita non può essere utilizzata in esercizi successivi e neanche chiesta a rimborso.

 

Art. 122 CEDIBILITA’ CREDITO D’IMPOSTA

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari delle misure di credito d’imposta istituite a causa del COVID-19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, cedere i crediti d’imposta alle banche o altri intermediari finanziari.

 

Art. 123 – ALIQUOTA IVA E ACCISE

Sterilizzata la previsione di aumento dell’IVA e delle accise a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Art. 124 ALIQUOTA IVA SISTEMI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’iva sulle mascherine e sugli altri DPI (dispositivi di protezione individuale) è prevista al 5%.

Tuttavia, fino a dicembre 2020 saranno esenti da IVA.

Resta impregiudicato il diritto alla detrazione sugli acquisti fatti.

 

Art. 125 CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, previsto dall’art. 64 del decreto Cura Italia, è esteso anche agli Enti del Terzo Settore.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • Enti del Terzo Settore;

Interventi agevolati

  • Acquisti di dispositivi atti a proteggere i lavoratori (es. mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, detergenti, termometri, termoscanner, vaschette decontaminanti, etc…)
  • Sanificazione degli ambienti e degli utensili utilizzati;

Caratteristiche

  • Tetto massimo agevolabile 60.000 euro;
  • Credito d’imposta limitato al 60%;
  • Valido per acquisti fino al 31 dicembre 2020.

 

Art. 126 e 127 SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI

I versamenti relativi a:

  • ritenute da lavoro dipendente e assimilato;
  • trattenute delle addizionali comunali e regionali;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • IVA;
  • premi INAIL

la cui scadenza originaria rientrava nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e per i quali sussistevano i requisiti per lo slittamento delle scadenze ai sensi del dl 23 dell’8 aprile 2020 e del dl 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi e dovranno essere effettuati alternativamente in un'unica soluzione al 16 settembre ovvero in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

Viene altresì prorogata al 31 maggio la norma che prevede l’esonero dall’assoggettamento a:

  • ritenute su redditi di lavoro autonomo con limite ad Euro 400.000 da calcolarsi con riferimento al 2019;

sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 ed il pagamento dovrà essere effettuato alternativamente in un'unica soluzione al 16 settembre ovvero in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

 

Art. 137 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.09.2020.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020.

Sui valori di acquisto rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all’11% e l’aliquota da applicare alla riserva generatasi per effetto della rivalutazione è aumentata all’11%.

 

Art. 140 MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI

Non è sanzionato, fino al 1° gennaio 2021, il mancato adeguamento al sistema telematico dei corrispettivi per quei soggetti obbligati alla memorizzazione ed alla trasmissione con decorrenza 1° gennaio 2020.

 

Art. 142 PROROGA REGISTRI IVA PRECOMPILATI

È rinviata, al 1° gennaio 2021, la preparazione in bozza, da parte dell’agenzia delle entrate, dei registri IVA.

 

Art. 144 SCADENZA VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI CONTROLLI

I versamenti dovuti in base a controlli formali ed automatizzati ex art. 36-bis e 36-ter, controlli liquidazioni Iva ex art. 54-bis sono considerati tempestivi:

  • se effettuati entro il 16 settembre, per quelli la cui scadenza originaria cadeva nel periodo tra l’8 marzo e il giorno di entrata in vigore del presente decreto;
  • se effettuati entro il 16 settembre, per quelli la cui scadenza originaria cadeva nel periodo tra il giorno di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020;

I versamenti nei termini di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione o al più in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre.

 

Art. 145 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I RIMBORSI

Sono semplificati i rimborsi chiesti all’amministrazione finanziaria: non verrà esperita la preventiva procedura di trattenuta dei debiti pendenti prima dell’erogazione del rimborso richiesto.

 

Art. 147 INNALZAMENTO SOGLIA ANNUALE TETTO COMPENSAZIONE TRIBUTI

La soglia per le compensazioni, a decorrere dall’anno 2020, è innalzata da 700.000 euro ad 1 milione.

 

Art. 148 INTEGRAZIONE DISCIPLINA ISA

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è prevista l’introduzione di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

 

Art. 149 VERSAMENTO SALDO ISTITUTI DEFLATTIVI CONTENZIOSO

Proroga, dal 9 marzo al 16 settembre, dei termini di versamento dell’unica o prima rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, conciliazioni ed al recupero dei crediti d’imposta nonché agli avvisi di liquidazione.

Prorogato al 16 settembre il termine per la notifica dei ricorsi tributari di primo grado per tutti gli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo ed il 31 maggio.

 

Art. 152 SOSPENSIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Fino al 31 agosto, sono sospesi i pignoramenti dello stipendio e pensione.

Tali somme temporaneamente saranno fruibili dal debitore esecutato.

 

Art. 154 SALDO ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il termine per il versamento dei carichi pendenti precedentemente fissato il 31 maggio è in scadenza al 31 agosto.

I piani di dilazione in essere o richiesti fino al 31 agosto decadono per il mancato pagamento di 10 rate in luogo delle 5 rate ordinariamente previsto.

Tutte le rate di rottamazione e di “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 scadono contemporaneamente il 10 dicembre 2020.

 

Art. 157 SOSPENSIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Gli accertamenti con termine di decadenza tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, inoltre, non si procede all’invio ai contribuenti di:

  • Controlli formali ed automatizzati ex art. 36-bis e 36-ter;
  • Controlli liquidazioni Iva ex art. 54-bis;
  • Inviti all’adempimento spontaneo;
  • Accertamenti addizionale erariale tassa automobilistica (Superbollo);

 

I termini di decadenza degli avvisi di accertamento sono prorogati di un anno per:

  • le dichiarazioni presentate per l’anno 2018 se risultano somme dovute a seguito di controlli automatizzati;
  • le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017;
  • le dichiarazioni presentate nell’anno 2017 e nell’anno 2018 per le somme che risultano dovute da controllo formale ex art. 36-ter;

 

Art. 176 TAX CREDIT VACANZE 2020

Per il periodo d’imposta 2020, è riconosciuto un credito d’imposta per tutte le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di Euro 40.000 da utilizzare per pagamento di servizi turistici sul territorio nazionale.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020:

  • Da un solo componente nel limite di 500 euro per nucleo familiare;
  • Nella misura di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • Nella misura di 150 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

Il credito è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione fiscale in sede di dichiarazione.

Lo sconto è ristornato al fornitore di servizi turistici sotto forma di credito d’imposta a sua volta scomputabile dalle imposte.

 

Art. 186 TAX CREDIT PUBBLICITA’

Confermato l’innalzamento dal 30% (previsto dal Decreto “Cura Italia”) al 50% l’importo massimo dell’investimento effettuato in spese di pubblicità per l’annualità 2020.

 

Art. 189 BONUS EDICOLE

È istituito un bonus una tantum di 500 euro per le edicole, entro il limite di 7 milioni per il 2020. Per poterne beneficiare, sarà necessario presentare idonea domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 190 CREDITO D’IMPOSTA PER SERVIZI DIGITALI

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione. Devono queste occupare almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta ammonta al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi di hosting, per il server e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale.

 

Art. 229 BONUS “MOBILITA’”

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1.01 al 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità", cumulabile con quello indicato ai punti precedenti, pari a euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Decreto Rilancio, Covid