Decreto Ristoro Bis: ecco le norme contenute nel decreto

11/11/2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Ristoro Bis”: una manovra mirata ad ampliare le imprese beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Ristoro” ed aumentare le misure agevolative nei confronti delle attività maggiormente condizionate dal DPCM 3 novembre 2020.

MISURE “FISCALI”

Art. 1 – RIMODULAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il decreto ristori bis ha aggiornato l’elenco delle attività destinatarie del contributo a fondo perduto ed ha aumentato, di un ulteriore 50%, l’importo del contributo per le seguenti attività site in territori cd. “zona rossa”, rispetto a quanto previsto dall’art. 1 del Dl 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto Ristoro):

561030- Gelaterie e pasticcerie;

561041- Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

563000- Bar e altri esercizi simili senza cucina;

551000-Alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

 

Riportiamo di seguito i requisiti soggettivi per la richiesta del contributo a fondo perduto:

Requisito soggettivo

Possono risultare beneficiarie tutte le imprese, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori agricoli ed enti non commerciali in relazione alle attività commerciali che dichiarano di svolgere una delle attività prevalenti previste dall’Allegato 1 del presente elaborato.

Cause di esclusione

  • Soggetti cessati al 24 ottobre 2020;
  • Soggetti costituiti successivamente al 25 ottobre 2020.

Requisito oggettivo

  • Soggetti titolari di reddito agrario o attività commerciale;
  • Calo di oltre 1/3 del fatturato di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • Coloro che si siano costituiti in data successiva al 1° gennaio 2019, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Misura dell’agevolazione

  • Per coloro che hanno già chiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, il conteggio e l’erogazione verrà eseguita automaticamente dall’Agenzia delle Entrate in ragione della quota riportata a lato del codice attività (compresa tra il 100% ed il 400%);
  • Per coloro che non abbiano fatto richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, dovrà essere presentata una istanza nella quale il calcolo del contributo verrà fatto secondo le modalità previste dal predetto Decreto, salvo per i soggetti con fatturato superiore a 5 milioni nell’anno d’imposta 2019 la cui percentuale sarà fissa al 10%.
  • In ogni caso, è previsto un tetto massimo di ristoro pari ad Euro 150.000,00.
  • Per i soggetti costituiti successivamente al 1° gennaio, la quota di ristoro verrà applicata sulla base dei limiti minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche e 2.000,00 per le società.

Tempi e modalità di presentazione dell’istanza

La definizione dei tempi e delle modalità di fruizione del contributo è rimandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione

 

Nuove categorie ammesse al contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che saranno previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione.

5. Fermo restando il limite di spesa di 280 mln, per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande che svolgono come attività prevalente una di quelle che rientrano nell’Allegato 1 al presente elaborato, il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto determinato con le modalità sopra esposte per i commercianti al dettaglio ovvero in ragione del 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

 

Art. 2 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Requisito soggettivo

Possono risultare beneficiarie tutte le imprese, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori agricoli ed enti non commerciali in relazione alle attività commerciali che dichiarano di svolgere una delle attività prevalenti previste dall’Allegato 2 del presente elaborato.

Cause di esclusione

  • Soggetti cessati al 24 ottobre 2020;
  • Soggetti costituiti successivamente al 25 ottobre 2020.

Requisito oggettivo

  • Avere sede operativa o domicilio fiscale in uno dei territori identificati come “zona rossa”.
  • Calo di oltre 1/3 del fatturato di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;

Misura dell’agevolazione

  • Per coloro che hanno già chiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, il conteggio e l’erogazione verrà eseguita automaticamente dall’Agenzia delle Entrate in ragione della quota riportata a lato del codice attività (compresa tra il 50% ed il 400%);
  • Per coloro che non abbiano fatto richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, dovrà essere presentata una istanza.
  • In ogni caso, è previsto un tetto massimo di ristoro pari ad Euro 150.000,00.
  • Per i soggetti costituiti successivamente al 1° gennaio, la quota di ristoro verrà applicata sulla base dei limiti minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche e 2.000,00 per le società.

Tempi e modalità di presentazione dell’istanza

La definizione dei tempi e delle modalità di fruizione del contributo è rimandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione

 

Art. 4 – CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI

Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle cd. “zone rosse” spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in ragione del 60% del canone in caso di calo di fatturato di oltre il 50% con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

 

Art. 5 – CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

Non è dovuta, per l'anno 2020, la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nelle cd. “zone rosse”.

Restano in vigore le seguenti agevolazioni previste dall'art. 78 DL 104/2020 e dall’articolo 9 DL 137/2020:

Non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori.

Gli immobili rientrati nelle fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto IMU.

Con riferimento agli immobili di cui alla lettera d), l’IMU non sarà dovuta anche per gli anni 2021 e 2022.

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate all’interno dell’Allegato 1 di questo elaborato, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Art. 6 – PROROGA ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI - SOGGETTI ISA

Requisito soggettivo

  • Soggetti tenuti alla compilazione degli ISA;
  • Domicilio o sede operative nelle cd. “zone rosse”

Requisito oggettivo

  • Esercizio delle attività previste dagli allegati 1 e 2 del presente elaborato;
  • Esercizio di gestione ristoranti nelle cd. “zone arancioni”

Agevolazione

Si applica, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Art. 7 – SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI

Requisito soggettivo

  • Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale;
  • Per i soggetti che esercitano attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. “zone rosse”;
  • Per i soggetti che esercitano attività di cui all’Allegato 2 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. “zone rosse”;
  • Per i soggetti che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. “zone rosse”.

Agevolazione

Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

  1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e
  2. comunale, effettuati in qualità di sostituti d'imposta;
  3. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

 

Art. 11 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro operanti nei settori dell’Allegato 1 al presente elaborato.

La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cd. “zone rosse”, operanti nei settori dell’Allegato 2 al presente elaborato.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

ART. 12 NOVITÀ PER LA CIG COVID

I trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane introdotte dal “Decreto Ristori” da collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, dunque, anche a coloro i quali siano stati assunti successivamente al 13 luglio 2020.

 

ART. 13 CONGEDO STRAORDINARIO PER DAD

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la didattica a distanza (DAD) delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.

Il congedo straordinario spetta anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

 

Art. 14 Bonus baby-sitting

Per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la didattica a distanza (DAD) delle scuole  secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.  Tale bonus è destinato ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla  condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il Bonus baby-sitting spetta anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

 

ART. 21 ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

 

 

Allegato 1

493210 - Trasporto con taxi, nella misura del 100,00%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, nella misura del 100,00%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, nella misura del 200,00%

522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA, nella misura del 100,00%

551000 - Alberghi, nella misura del 150,00%

552010 - Villaggi turistici, nella misura del 150,00%

552020 - Ostelli della gioventù, nella misura del 150,00%

552030 - Rifugi di montagna, nella misura del 150,00%

552040 - Colonie marine e montane, nella misura del 150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, nella misura del 150,00%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, nella misura del 150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, nella misura del 150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, nella misura del 150,00%

561011-Ristorazione con somministrazione, nella misura del 200,00%

561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, nella misura del 200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie, nella misura del 150,00%

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, nella misura del 150,00%

561042-Ristorazione ambulante, nella misura del 200,00%

561050-Ristorazione su treni e navi, nella misura del 200,00%

562100-Catering per eventi, banqueting, nella misura del 200,00%

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina, nella misura del 150,00%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, nella misura del 200,00%

591400-Attività di proiezione cinematografica, nella misura del 200,00%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, nella misura del 200,00%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi, nella misura del 200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento, nella misura del 200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, nella misura del 200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, nella misura del 200,00%

823000-Organizzazione di convegni e fiere, nella misura del 200,00%

855209 - Altra formazione culturale, nella misura del 200,00%

900101 - Attività nel campo della recitazione, nella misura del 200,00%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche, nella misura del 200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nella misura del 200,00%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nella misura del 200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie, nella misura del 200,00%

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, nella misura del 200,00%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse, nella misura del 200,00%

931110-Gestione di stadi, nella misura del 200,00%

931120-Gestione di piscine, nella misura del 200,00%

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti, nella misura del 200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca, nella misura del 200,00%

931200-Attività di club sportivi, nella misura del 200,00%

931300-Gestione di palestre, nella misura del 200,00%

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, nella misura del 200,00%

931999-Altre attività sportive nca, nella misura del 200,00%

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici, nella misura del 200,00%

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili, nella misura del 400,00%

932930-Sale giochi e biliardi, nella misura del 200,00%

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca, nella misura del 200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, nella misura del 200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca, nella misura del 200,00%

960410- Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}, nella misura del 200,00%

960420- Stabilimenti termali, nella misura del 200,00%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie, nella misura del 200,00%

493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca, nella misura del 100,00%

503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) , nella misura del 100,00%

619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point, nella misura del 50,00%

742011-Attività di fotoreporter, nella misura del 100,00%

742019-Altre attività di riprese fotografiche, nella misura del 100,00%

855100-Corsi sportivi e ricreativi, nella misura del 200,00%

855201-Corsi di danza, nella misura del 100,00%

920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, nella misura del 100,00%

960110-Attività delle lavanderie industriali, nella misura del 100,00%

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere, nella misura del 100,00%

522130-Gestione di stazioni per autobus, nella misura del 100,00%

931992-Attività delle guide alpine, nella misura del 200,00%

743000-Traduzione e interpretariato, nella misura del 100,00%

561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, nella misura del 50,00%

910100-Attività di biblioteche ed archivi, nella misura del 200,00%

910200-Attività di musei, nella misura del 200,00%

910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nella misura del 200,00%

910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali, nella misura del 200,00%

205102-Fabbricazione di articoli esplosivi, nella misura del 100,00%

 

Allegato 2

47.19.10 Grandi magazzini, nella misura del 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, nella misura del 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la

casa, nella misura del 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, nella misura del 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine, nella misura del 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti, nella misura del 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), nella misura del 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, nella misura del 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori, nella misura del 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, nella misura del 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa, nella misura del 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, nella misura del 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, nella misura del 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, nella misura del 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso

domestico, nella misura del 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, nella misura del 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, nella misura del 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, nella misura del 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle, nella misura del 200%

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, nella misura del 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, nella misura del 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, nella misura del 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, nella misura del 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), nella misura del 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, nella misura del 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, nella misura del 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere, nella misura del 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), nella misura del 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, nella misura del 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, nella misura del 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, nella misura del 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio

(esclusi quelli in carta e cartone), nella misura del 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), nella misura del 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, nella misura del 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, nella misura del 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, nella misura del 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, nella misura del 200%

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet), nella misura del 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, nella misura del 200%

decreto ristoro