Decreto Ristoro: ecco le norme contenute nel Dl 137/2020
02/11/2020È stato pubblicato nella serata del 28 ottobre 2020, il testo definitivo del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 cd “Decreto Ristoro”, una manovra mirata alle attività maggiormente condizionate dal DPCM che ha previsto la chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti, nonché la chiusura totale di piscine e palestre.
MISURE “FISCALI”
Art. 1 – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Requisito soggettivo
Possono risultare beneficiarie tutte le imprese, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori agricoli ed enti non commerciali in relazione alle attività commerciali che dichiarano di svolgere una delle seguenti attività prevalenti:
493210 - Trasporto con taxi - nella misura del 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - nella misura del 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - nella misura del 200,00%
551000 - Alberghi - nella misura del 150,00%
552010 - Villaggi turistici - nella misura del 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù - nella misura del 150,00%
552030 - Rifugi di montagna - nella misura del 150,00%
552040 - Colonie marine e montane - nella misura del 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - nella misura del 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - nella misura del 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - nella misura del 150,00% |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - nella misura del 150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione - nella misura del 200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole - nella misura del 200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie - nella misura del 150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti - nella misura del 150,00%
561042 - Ristorazione ambulante - nella misura del 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - nella misura del 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - nella misura del 200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina - nella misura del 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - nella misura del 200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica - nella misura del 200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport - nella misura del 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - nella misura del 200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento - nella misura del 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre Attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca - nella misura del 200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici - nella misura del 200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere - nella misura del 200,00%
855209 - Altra formazione culturale - nella misura del 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione - nella misura del 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche - nella misura del 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - nella misura del 200,00%
900209 - Altre Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - nella misura del 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie - nella misura del 200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - nella misura del 200,00%
920009 - Altre Attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) - nella misura del 200,00%
931110 - Gestione di stadi - nella misura del 200,00%
931120 - Gestione di piscine - nella misura del 200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti - nella misura del 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - nella misura del 200,00%
931200 - Attività di club sportivi - nella misura del 200,00%
931300 - Gestione di palestre - nella misura del 200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi - nella misura del 200,00%
931999 - Altre Attività sportive nca - nella misura del 200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici - nella misura del 200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - nella misura del 400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi - nella misura del 200,00%
932990 - Altre Attività di intrattenimento e di divertimento nca - nella misura del 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - nella misura del 200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - nella misura del 200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) - nella misura del 200,00%
960420 - Stabilimenti termali - nella misura del 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie - nella misura del 200,00%
Cause di esclusione
- Soggetti cessati al 24 ottobre 2020;
- Soggetti costituiti successivamente al 25 ottobre 2020.
Requisito oggettivo
- Soggetti titolari di reddito agrario o attività commerciale;
- Calo di oltre 1/3 del fatturato di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- Coloro che si siano costituiti in data successiva al 1° gennaio 2019, a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Misura dell’agevolazione
- Per coloro che hanno già chiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, il conteggio e l’erogazione verrà eseguita automaticamente dall’Agenzia delle Entrate in ragione della quota riportata a lato del codice attività (compresa tra il 100% ed il 400%);
- Per coloro che non abbiano fatto richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto 34/2020, dovrà essere presentata una istanza nella quale il calcolo del contributo verrà fatto secondo le modalità previste dal predetto Decreto, salvo per i soggetti con fatturato superiore a 5 milioni nell’anno d’imposta 2019 la cui percentuale sarà fissa al 10%.
- In ogni caso, è previsto un tetto massimo di ristoro pari ad Euro 150.000,00.
- Per i soggetti costituiti successivamente al 1° gennaio, la quota di ristoro verrà applicata sulla base dei limiti minimi di Euro 1.000,00 per le persone fisiche e 2.000,00 per le società.
Tempi e modalità di presentazione dell’istanza
La definizione dei tempi e delle modalità di fruizione del contributo è rimandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione.
Art. 4 – SOSPENSIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI DELLA PRIMA CASA
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pignoramenti immobiliari, di cui all'articolo 555 del c.p.c., che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Art. 5 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA
Sono stati rifinanziati i fondi stanziati con precedenti decreti a supporto degli operatori turistici e della cultura.
Il cd. bonus vacanze è utilizzabile, una sola volta, sia nel 2020 che nel 2021.
Art. 7 – SOSTEGNO DELLA FILIERA AGRICOLA, PESCA E ACQUACOLTURA
Sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
La definizione dei tempi e delle modalità di fruizione del contributo è rimandata ad un provvedimento del Ministero delle politiche Agricole e uno del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione.
Art. 8 – CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI
Per le imprese operanti nei settori elencati all’interno dell’art. 1 di questo elaborato, indipendentemente dal fatturato 2019 e fermo restando la verifica del calo di fatturato previsto dall’art. 28 DL 34/2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Art. 9 – ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU
Ferme restando che:
Non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori.
Gli immobili rientrati nelle fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto IMU.
Con riferimento agli immobili di cui alla lettera d), l’IMU non sarà dovuta anche per gli anni 2021 e 2022.
Non è dovuta la seconda rata dell'IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate all’interno dell’art. 1 di questo elaborato, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 10 – PROROGA 770/2020
La scadenza di presentazione del modello 770/2020 è prorogata al 10 dicembre 2020.
MISURE “AMBITO LAVORO”
Art. 12 – CIG
Vengono introdotte ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Soggetti destinatari:
- datori di lavoro ai quali siano state già interamente autorizzate le 18 settimane di cassa previste dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e sia decorso il periodo autorizzato;
- datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (es: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie con orari di apertura imposti tra le ore 5.00 e fino alle 18.00, palestre, piscine, centri benessere, centri termali per i quali il provvedimento ha disposto la sospensione dell’attività).
Collocazione temporale
Le 6 settimane devono essere collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, se precedenti domande di cassa richieste ai sensi del Decreto Agosto si collocano in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputate alle nuove 6 settimane del Decreto Ristori.
Contributo addizionale
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per:
- i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
- per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Negli altri casi è previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cassa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cassa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
BLOCCO LICENZIAMENTI
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
- imprese che hanno cessato definitivamente l’attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
ESONERO CONTRIBUTI
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
Art. 13 – SOSPENSIONE CONTRIBUTI
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti sospesi di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Art. 13 – REDDITO DI EMERGENZA
Vengono previste inoltre altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.
Art. 15 – NUOVE INDENNITA’ PER STAGIONALI DEL TURISMO E SPETTACOLO
È prevista un’indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera.
Art. 16 – ESONERO CONTRIBUTI PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
Art. 17 – LAVORATORI SPORTIVI
Viene prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un'indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 22 – ESTENSIONE LAVORO AGILE PER GENITORI
Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli, modificando quanto in precedenza previsto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020). Si prevede che:
- un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16, disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, o in strutture frequentate per lezioni musicali e linguistiche;
- un genitore lavoratore dipendente con il figlio minore di 16 anni può svolgere la prestazione in modalità agile, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
- Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa allo smart working, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio, minore di anni 14 con diritto a chiedere il congedo COVID pagato al 50%;
- i genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.