DECRETO “SOSTEGNI BIS” - Ecco le principali norme

04/06/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 73/2021 cd. “Decreto Sostegni-bis” in vigore dal 26 maggio 2021, una manovra integrativa per contrastare l’emergenza economica e finanziaria dovuta al COVID-19.

 

Art. 1 – ULTERIORE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “Duplicato Dl Sostegni”

Requisito soggettivo:

I soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Calcolo dell’agevolazione:

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

 

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “Aprile 2020 – Marzo 2021 vs Aprile 2019 – Marzo 2020”

Requisito soggettivo:

Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello “base”.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al Decreto Sostegni, abbiano beneficiato del contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “potenziato”.

In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Il contributo non spetta:

  1. ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021;
  2. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge;
  3. agli enti pubblici;
  4. agli intermediari finanziari.

Requisito oggettivo:

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario e ad imprese e professionisti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione

dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Calcolo dell’agevolazione:

Per i beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni

 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale fissa (sotto riportata) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Per i non beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni

l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 80% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo massimo è di 150.000 euro.

Modalità di fruizione:

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il nuovo contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari, entro 60 giorni dalla data di avvio del portale per la richiesta.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il contributo, su istanza del richiedente, è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “Risultato Economico”

Requisito soggettivo:

Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello “Dl Sostegni” e a quello ““Aprile 2020 – Marzo 2021 vs Aprile 2019 – Marzo 2020”.

Il contributo non spetta:

  1. ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021;
  2. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge;
  3. agli enti pubblici;
  4. agli intermediari finanziari.

Requisito oggettivo:

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario e ad imprese e professionisti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a quella prevista con Decreto del Ministero delle Finanze di futura emanazione.

Calcolo dell’agevolazione:

L’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze di futura emanazione alla differenza del risultato economico d’esercizio eventualmente scomputando i contributi a fondo perduto già ricevuti per il medesimo periodo dall’Agenzia delle Entrate.

Il contributo massimo è di 150.000 euro.

Il contributo, su istanza del richiedente, è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di fruizione:

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il nuovo contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari, entro 30 giorni dalla data di avvio del portale per la richiesta: le modalità tecniche e le tempistiche verranno rese note con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione.

In ogni caso, la richiesta del presente contributo sarà possibile solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi venga trasmessa entro e non oltre il 10 settembre 2021.

Il contributo, su istanza del richiedente, è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con il medesimo decreto si provvede a garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

 

Art. 4 (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta del 60% sulle locazioni spetta fino al 31 luglio 2021.

2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta del 60% sulle locazioni non abitative spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Art. 6 (Agevolazioni TARI)

In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

La ripartizione del fondo sarà organizzata e disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche.

I comuni possono concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate.

I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

 

Art. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi)

Tax Credit Vacanze

Il TAX CREDIT VACANZE previsto dal DL 34/2020, ha esteso la possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche per servizi delle agenzie di viaggi e tour operator.

Fondo dotazione per attrazione in città Turistiche

Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.

Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

Credito d’imposta riqualificazione

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e' riconosciuto, nella misura del 65%, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

 

Art. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia sulle rimanenze finali di magazzino  nei  settori contraddistinti  da  stagionalità  e  obsolescenza   dei   prodotti, limitatamente al periodo d'imposta 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti  operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un  contributo,  nella  forma  di  credito d'imposta, nella misura del 30% del valore  delle  rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo  valore  registrato  nei  tre periodi d'imposta precedenti (2019-2018-2017).

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il   credito   d'imposta   è   riconosciuto   fino   all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni per il 2022, che costituisce limite di spesa.

 Nei riguardi dei soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.  Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A.

Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, Decreto ad oggi ancora in fase di emanazione.

Art. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Il periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione è prorogato al 30 giugno 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data del 26 maggio e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora.

Rimandata l’entrata in vigore della Plastic Tax dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Il termine per le contestazioni delle sanzioni previste per la mancata attività del soggetto obbligato, con riferimento agli immobili oggetto di sisma del 2016-2017 slitta dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

 

Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo)

Per l'anno 2020 e per tutto il 2021, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi e agli enti  non  commerciali  che  effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle discipline olimpiche ovvero  società  sportive  professionistiche  e società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  50  per  cento  degli investimenti effettuati.

Per il 2021 il tetto di spesa è di 90 milioni di euro.

 

Per l’anno 2021, è istituito un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

 

E’ altresì rifinanziato di 180 milioni di euro per l'anno 2021 il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del comma 5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

 

Il Fondo speciale può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo.

 

Art. 11 (Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione)

La dotazione del fondo rotativo è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

 

La dotazione del “Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

 a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare;

 b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

 

 

Art. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

La dotazione del fondo di garanzia PMI è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. 

Per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

  1. l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
  2. i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  3. i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
  4. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  5. la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  6. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
  7. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  8. la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

 

Art. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2021, garanzie al rilascio di liquidità alle PMI, alle grandi imprese, ai lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, a condizione che abbiano già saturato le disponibilità di accesso al fondo di garanzia PMI, con le seguenti modalità:

  • La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2021 per finanziamenti di massimo 6 anni, e comunque fino al maggior termine di durata, con un periodo massimo di preammortamento (rimborso dei soli interessi) di 24 mesi;
  • previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e Su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni
  • Al 31 dicembre 2019, il soggetto economico non doveva risultare tra i soggetti cd. in difficoltà e/o tra quelli segnalati al sistema bancario come posizioni deteriorate;
  • L’ammontare del prestito con garanzia non può superare:
  • Il 25% del fatturato annuo 2019;
  • Due volte il costo del personale iscritto a bilancio per il periodo d’imposta 2019;
  • A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie sono concesse nella misura massima dell’80% del finanziamento.

 

Art. 14 (Tassazione capital gain start up innovative)

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate da persone fisiche derivanti:

  1. dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
  2. dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
  3. dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

Per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

2. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

 

Art. 16 (Proroga moratoria per le PMI)

È prorogata la moratoria sui mutui e sulle linee di credito dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. La sospensione riguarda solo la quota capitale, pertanto dal 1° luglio 2021 dovranno essere di nuovo pagati gli interessi. Per accedere alla moratoria è obbligatorio presentare apposita richiesta all’istituto di credito entro e non oltre il 15 giugno 2021

 

Art. 17 (Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)

al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese più rilevanti per il paese, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021, gli interventi del Patrimonio Destinato.

 

Art. 18 (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

In caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, di cessionari/committenti coinvolti in procedure concorsuali, la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA può essere effettuata a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato, senza quindi dover aspettare la conclusione della procedura. 

 

Art. 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, è introdotto un potenziamento una tantum del beneficio ACE:

  1. la variazione in aumento del capitale proprio è per un massimo di 5 milioni di euro, a prescindere dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  2. sull’incremento viene riconosciuto un rendimento Ace maggiorato del 15% in luogo del coefficiente ordinario dell’1,3 per cento.

In alternativa, la deduzione del rendimento nozionale può essere trasformata in credito d’imposta. Tale credito, il cui importo sarà calcolato applicando le aliquote IRES e IRAP, è immediatamente disponibile ed utilizzabile, in compensazione tramite modello F24, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuarsi prima dell’utilizzo del credito.

Gli incrementi effettuati devono permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021

 

Art. 20 (Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

Le imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli Industria 4.0, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, possono utilizzare il credito d’imposta spettante, in compensazione in un'unica quota annuale.

 

Art. 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

La dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Art. 22 (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021)

Per i soggetti intestatari di conto fiscale è stato elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, il limite annuo previsto per i crediti compensabili o rimborsabili.

ART 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

Alle aziende, ai professionisti e agli enti non commerciali spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività

lavorative e istituzionali esercitate dai lavoratori e degli utenti;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Titolo IV Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

 

ART 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda da inviare entro il 31 luglio 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (“Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

 

ART. 38 (Disposizioni in materia di NASPI)

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa l’ulteriore

applicazione è sospesa la riduzione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione”.

 

ART 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

I datori di lavoro privati soggetti alla CIGO, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 alle seguenti condizioni:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;

- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Il trattamento speciale di integrazione salariale è riconosciuto in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dai massimali. Inoltre non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

 

I datori di lavoro privati soggetti alla CIGO, che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di CIGO o CIGS, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

A tali datori di lavoro resta preclusa la possibilità di licenziare, ad eccezione dei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell’attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

ART 41 (Contratto di rioccupazione)

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono

lavoratori con questo contratto è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Si attende l’autorizzazione della Commissione europea per l’applicazione di tale esonero.  

 

ART 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dal precedente Decreto Sostegni è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

 

ART 43(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero, fino al 31 dicembre 2021, non possono licenziare per giustificato motivo oggettivo. Nel caso in cui il divieto non venga rispettato, l’esonero viene revocato con l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale fino a fine anno.

Si attende approvazione della Commissione europea per la sua applicazione.

 

ART 44 (Indennità per i collaboratori sportivi)

1. E’ erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

ART 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

 

Art. 68 (Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico)

Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%.

 

Nell’ambito del fondo di garanzia PMI, le disposizioni relative alle operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari,  con  durata minima di 10 anni e  di  importo  superiore  a  euro  500.000,00 si applicano anche nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di dieci anni e importo superiore a Euro 100.000 ovvero la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di  garanzia acquisite sui finanziamenti.

Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti Delle attività agrituristiche, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

 

Art. 69 (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  2. titolari di pensione.

L’indennità sopra citata:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è incompatibile con il reddito di cittadinanza;
  • è incompatibile con il reddito di emergenza;
  • non è cumulabile con le altre misure del Decreto Sostegni;
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

ART. 70 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori

agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Per l’esonero di cui sopra, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

ART. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva. (D.LGS. 29 marzo 2004, n. 102).

Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” è incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2021.

DECRETO, SOSTEGNI BIS