Decreto Sostegni - Novità post conversione in Legge
24/05/2021Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni, DL 41 del 22 marzo 2021, sono state apportate alcune modifiche al testo originale e sono state previste alcune misure originariamente non presenti.
Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte:
INCREMENTO SOGLIA WELFARE
Innalzamento per tutto il 2021 ad Euro 516,46 dagli ordinari 258,23 del limite di detassazione dei beni e servizi erogati gratuitamente dal datore di lavoro.
Tuttavia, nel caso la soglia venisse superata anche di 1 euro, l’intero ammontare sarebbe tassabile in capo al percettore.
Attenzione: detta soglia non è in contrasto con l’erogazione ai dipendenti dei buoni pasto e pertanto le agevolazioni sono cumulabili.
E’ possibile consentire di far usufruire ai dipendenti di beni e servizi mediante voucher cartacei o elettronici: in questo caso devono essere nominali, contenere il valore nominale ed essere utilizzabili dal solo intestatario.
Diversamente, nei casi di voucher multiprodotto il limite fiscale è rimasto di Euro 258,23.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO 800 EURO
E’ stato istituito un fondo con dotazione di 10 mln di euro per i genitori divorziati o separati la cui attività è stata ridotta o addirittura cessata per causa COVID-19.
Restano da chiarire le modalità operative, ma questa misura dovrebbe consistere in un contributo a fondo perduto e non sotto forma di contributo al pagamento del mantenimento spettante al (ex) coniuge separato o divorziato.
Ulteriori specifiche verranno adottate con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del decreto in legge.
ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE
Requisiti:
- Aver percepito nel 2019 un reddito da lavoro inferiore ad Euro 50.000;
- Aver subito un calo di fatturato 2020 su 2019 di almeno il 33%;
- Essere artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed iscritti alla gestione separata;
- L’esonero concerne, con tetto di 3.000 euro per singolo iscritto per l’anno 2021, dei contributi da pagare entro il 31 dicembre 2021 per gli autonomi e dei contributi di competenza 2021 per i liberi professionisti;
- Per gli iscritti artigiani e commercianti l’esonero è riferibile solo ai contributi fissi;
- L’attività autonoma contestuale a quella di lavoratore dipendente, esclusi i contratti ad intermittenza, preclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione in oggetto;
- La percezione dell’assegno di invalidità preclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione in oggetto;
- Per l’ottenimento dell’agevolazione è richiesta la regolarità contributiva (DURC);
La domanda, pena di decadenza, andrà presentata all’INPS entro il 31 luglio con modalità ad oggi ancora da definire.
In caso di richiesta di agevolazione superiore alla dotazione finanziaria disponibile (2,5 mld) l’agevolazione verrà riparametrata tra gli aventi diritto.
PROROGABILITA’ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
La conversione del decreto ha confermato la possibilità di prorogare di ulteriori 12 mesi, fino ad un massimo di 24 mesi, il contratto del lavoratore dipendenti a tempo determinato senza l’obbligo di indicare le rigide causali ordinariamente previste dall’art. 19 del D.lgs 81/2015 a condizione che questa proroga avvenga entro il 31 dicembre 2021.
Fermo restando l’obbligo di non superare i 24 mesi, questa legge consente di rinnovare “il contatore” delle proroghe e non considerare pertanto quelle già eventualmente effettuate mediante le precedenti agevolazioni emergenziali.
CARTELLE CANCELLATE PER DEBITI INFERIORI A 5.000 EURO
Il decreto, poi confermato in sede di conversione in legge, prevede:
- Cancellazione dei debiti residui (per singola imposta) inferiori a 5.000 euro, riferiti a carichi affidati fino al 31 dicembre 2010, per coloro che hanno redditi nel 2019 fino a 30.000 euro;
- Azzeramento delle sanzioni derivanti dalle riliquidazioni delle dichiarazioni anni d’imposta 2017 e 2018 in caso di calo del volume d’affari 2020 su 2019 di almeno il 30%.
ESCLUSIONE IRPEF AFFITTI NON PAGATI
Nel caso sia in atto un'intimazione di sfratto per morosità o un'ingiunzione di pagamento sono esclusi dall'imposizione Irpef i canoni di affitto non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.
Questo anche in caso di affitti abitativi e indipendentemente dalla data di stipula del contratto.
Per tutti gli altri contratti di affitto con canoni non percepiti prima del 1º gennaio 2020 il canone rientra tra gli affitti imponibili. Per questo, una volta concluso il procedimento di sfratto, sarà possibile ricevere un credito d'imposta di importo pari all'Irpef versata negli anni sui canoni di affitto non percepiti.
ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società che svolgono in proprio attività di natura turistico-ricettiva;
- Siano generici “operatori economici” aventi i requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto DL 41/2021;
- Abbiano un volume di ricavi e compensi nel 2019 non superiore a 10 mln di euro;
- In caso di partita IVA attivata dopo il 1° gennaio 2019 l’agevolazione sussiste a prescindere dal calo di fatturato.
ATTENZIONE: nel concetto di “immobile” rientrano anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP.
In ogni caso, con riferimento al comparto agricolo, si attende un necessario chiarimento ministeriale.
NOTA BENE
Nonostante siano già state annunciate le principali misure del decreto Sostegni-bis, il testo definitivo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per gli opportuni approfondimenti in merito si rimanda a una successiva newsletter dello Studio.