Decreto "Sostegno": ecco le principali norme

25/03/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D L 41/2021 cd  “Decreto Sostegno” in vigore dal 23 marzo 2021, una manovra integrativa per contrastare l’emergenza economica e finanziaria dovuta al COVID-19.

 

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Art. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Requisito soggettivo:

I soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti oggettivi.

Il contributo non spetta:

  1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
  2. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge;
  3. agli enti pubblici;
  4. agli intermediari finanziari.

Requisito oggettivo:

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario e ad imprese e professionisti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, a prescindere dalla data di fatturazione.

Calcolo dell’agevolazione:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato sulla base della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 con quelli dell’anno 2019, applicando una delle seguenti percentuali:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo massimo è di 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di fruizione:

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari, entro 60 giorni dalla data di avvio del portale per la richiesta attualmente fissata al 30 marzo 2021.

Il contributo, su istanza del richiedente, è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

E’ istituito un fondo con dotazione di 700 mln di euro per il ristoro delle comunità montane ed i comprensori sciistici.

Con decreto del ministero del Turismo, da adottare a distanza di 30 giorni dal presente D.L., saranno definite le modalità per ripartire la dotazione statale tra le regioni e le provincie di Trento e Bolzano.

 

Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti)

E’ stato rifinanziato a 2.500 mln da 1.000 mln il fondo per la riduzione dei contributi degli autonomi e professioni che abbiano un reddito inferiore a 50.000 e che abbiano nel 2020 subito un calo di fatturato rispetto al 2019 di almeno il 33,33%.

 

Art. 4 (Proroga sospensione attività di riscossione)

E’ stata prorogata al 30 aprile la sospensione dell’attività dell’agente della riscossione.

Il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 ed il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni agevolate, possono essere versate:

  • entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate).

 

Art. 5 (Ulteriori misure fiscali)

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 54-bis, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione ex lege, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo.

Accedono alla definizione i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia delle entrate individua autonomamente i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari e invia ai medesimi la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto.

 

Art. 6 (Riduzione componente energia e canone RAI)

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" con un tetto massimo di 600 mln.

Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico avranno una riduzione del 30% del canone RAI.

 

 

 

Art. 8 (Proroga cig e blocco licenziamenti)

Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID, di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

- prorogata la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;

- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. 

 

Art. 10 (Indennita' lavoratori atipici, spettacolo, stagionali e sportivi)

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con le medesime caratteristiche dei lavoratori del precedente punto;

- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali con le medesime caratteristiche dei lavoratori del precedente punto;

- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;

- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Nuova indennità per i lavoratori sportivi, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Le indennità variano in base ai compensi percepiti nell'anno d'imposta 2019.

 

Art. 12 (Reddito di emergenza)

Riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Art. 15 (Lavoratori fragili)

Estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). 

Vengono prorogate le tutele a favore dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021, in particolare:

- la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;

- nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

 

Art. 16 (NASPI)

Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Art. 17 (Contratti a termine)

Viene prorogata, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Art. 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole)

Viene riconosciuto alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

 

Art. 38 (Ristoro per annullamento di fiere e congressi)

Si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

Sarà un decreto del Ministro del turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.

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