Decreto Ucraina-Buoni benzina: esenzione fino a 200 Euro
31/03/2022Gentili Clienti,
il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), prevede la possibilità (non l’obbligo) dal 22 marzo 2022, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e contributiva fino a euro 200 per lavoratore.
CUMULABILITA’
I buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulabili con eventuali altri beni e servizi concessi dal datore di lavoro (fringe benefit), con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 di esenzione per il totale dei fringe benefit può essere innalzato a 458,23 € totali (€ 200,00 esclusivamente per buono carburante + € 258,23 € per gli altri fringe benefit, esempio buoni spese, auto, ecc.).
Si ritiene però fondamentale andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nella busta paga:
- buono benzina ex art. 2 dl 21/2022 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
- beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.
DESTINATARI
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in analogia con i beni e servizi fino a 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR), sembra che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”, quindi non sia necessaria che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.
ATTENZIONE AI LIMITI DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT
Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che:
- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
- tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione;
- nel limite è da considerare anche l’eventuale misura di welfare prevista dal C.C.N.L. applicato (es. 200 euro previsti dal C.C.N.L. metalmeccanica industria);
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
- in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
- il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.
DEDUCIBILITA’ AZIENDALE
Sempre richiamando l’art. 51, comma 3, TUIR si ritiene che i bonus o titolo equivalenti siano deducibili integralmente ai fini IRES.
Sarà nostra premura informarvi in caso di ulteriori chiarimenti o novità in merito.
Dott.ssa Alessia Ferrario
Consulente del lavoro