Determinazione dell’Imposta di bollo virtuale
09/04/2019Il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, i contribuenti titolari di partita IVA (ad esclusione di quelli appartenenti ai regimi agevolati) sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei tre mesi antecedenti (ad esempio, nel caso di specie il 23 aprile si verserà l’imposta di bollo relativa alle fatture datate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019).
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La determinazione dell’imposta di bollo viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate e messa a Vostra disposizione nell’area “Fatture e Corrispettivi” del Cassetto Fiscale.
Qualora si accettasse la liquidazione dell’Agenzia, si dovrà semplicemente scegliere la modalità di versamento che alternativamente potrà essere mediante F24 o addebito sul conto corrente.
Tuttavia, ci sono numerose ragioni per le quali la liquidazione a monte dell’Agenzia potrebbe essere non corretta: tra queste, è possibile che i contribuenti per alcune fatture si siano dimenticati di addebitare l’imposta di bollo ovvero l’abbiano addebitata, ma abbiano omesso di indicarla nell’apposito campo “Dati Bollo”.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella liquidazione dell’imposta calcola l’ammontare dovuto “in automatico” sulla base delle fatture elettroniche inviate e pertanto, qualsiasi difformità tra la compilazione dei documenti e l’automatismo del sistema dell’Agenzia, comporta la determinazione NON corretta dell’imposta dovuta.
Consigliamo pertanto di controllare sempre l’importo determinato dall’Agenzia con i documenti emessi: il fatto che sia l’Ente impositore a liquidare l’imposta in via automatica non esenta i contribuenti da un successivo controllo ovvero da un provvedimento sanzionatorio per omesso versamento del tributo e relative violazioni formali della fattura in formato elettronico.
Considerata altresì la facoltà di emettere fatture datate 31 marzo fino al 15 aprile 2019, è verosimile che la liquidazione dell’imposta relativa al primo trimestre 2019 non sia pubblicata sul sito anteriormente al 16 aprile e pertanto è consigliabile procedere, prima di quella data, ad un’autonoma stima per avere le tempistiche necessarie per un controllo efficace.