Determinazione dell’Imposta di bollo virtuale - Update 15 aprile
15/04/2019Il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, i contribuenti titolari di partita IVA (ad esclusione di quelli appartenenti ai regimi agevolati) sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei tre mesi antecedenti (ad esempio, nel caso di specie il 23 aprile si verserà l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019).
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La determinazione dell’imposta di bollo, da qualche giorno, è disponibile presso l’area “Fatture e Corrispettivi” del Cassetto Fiscale.
Sono state aggiornate le modalità di versamento dell’imposta di bollo trimestrale sulle fatture elettroniche e l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
A tali codici tributo, si aggiungono i seguenti codici utili per il ravvedimento operoso dell’imposta non versata o versata solo parzialmente:
- “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”
Con il fatto che sono stati resi disponibili i dati per il bollo in anticipo rispetto al termine ultimo per l’emissione delle fatture di competenza marzo 2019, consigliamo sempre di verificare l’importo calcolato dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di difformità con il dovuto effettivo, di versare quest’ultimo importo tramite F24 con i codici tributo sopra riportati.