Detrazione IVA - aggiornamento
22/01/2018Con la Circolare 1/E/2018 del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato un’interpretazione completamente diversa da quella diffusa con il provvedimento del 15 gennaio 2018: di seguito vengono riportate le principali novità.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al momento in cui è possibile avvalersi della detrazione dell’imposta IVA assolta sugli acquisti di beni e prestazioni di servizi, ha richiamato la sentenza n. C-152/02 della Corte di Giustizia Europea nella quale i giudici comunitari hanno esplicitato il seguente principio cardine:
“il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono[congiuntamente] i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire:
- che la cessione di beni o la prestazione di servizi abbia avuto luogo;
- che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente”.
Pertanto, il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto d’imposta sia venuto in possesso del documento e annota tale documento in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica.
Concretamente, per capire la portata di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, sono state preparate le seguenti esemplificazioni:
Fatture/bollette doganali datate xx/xx/2017 ricevute entro il 31/12/2017
Tali fatture dovevano essere riportate nei registri IVA dell’anno 2017.
In caso di omissione di registrazione della fattura entro il 31 dicembre 2017, la fattura dovrà essere annotata in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2018 (devono essere tenute separate dalle fatture datate xx/xx/2018).
La detrazione, in quest’ultimo caso, avverrà direttamente in sede di dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2017 e nel caso concreto entro e non oltre il 30 aprile 2018.
Fatture/bollette doganali datate xx/xx/2017 ricevute dopo il 31/12/2017 ma entro il 30/04/2019
Tali fatture devono essere riportate nei registri IVA dell’anno 2018 senza la necessità di creare alcun registro sezionale o di tenere distinte tali fatture da quelle datate 2018.
Il termine per l’esercizio della detrazione per queste fatture è la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2018 e pertanto il 30 aprile 2019.
In caso di omissione di registrazione della fattura entro il 31 dicembre 2018, la fattura dovrà essere annotata in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2019 (devono essere tenute separate dalle fatture datate xx/xx/2019).
Dopo il 30/04/2019 la detrazione sarà possibile soltanto attraverso la dichiarazione integrativa a favore.
Verifica del momento di ricezione della fattura
Risulta pertanto evidente che, secondo il rinnovato quadro normativo, uno dei presupposti fondamentali per la detrazione dell’IVA è il momento del ricevimento della fattura.
Tale momento può quindi essere sottoposto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dei verificatori e pertanto, dovrà risultare (ove non desumibile dalla PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento) da una corretta tenuta della contabilità secondo l’art. 25 del DPR 633/1972.
Pro rata IVA
In relazione alle fatture datate 2017, ricevute nel 2018, dovrà applicare in sede di dichiarazione per l’anno 2018 il pro rata vigente nel 2017.
Disciplina sanzionatoria
Non sono considerati sanzionabili i comportamenti non corretti tenuti dal contribuente relativamente alla liquidazione IVA di dicembre 2017 in quanto i chiarimenti dell’Agenzia sono giunti in data successiva.
Note di credito IVA
Le note di credito devono essere emesse entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione (sconti, abbuoni, prodotti difettati).
Nei casi in cui il motivo della nota di credito sia dovuto alla volontà delle parti prevista antecedentemente all’emissione della fattura (sconti da contratto, abbuoni al raggiungimento di volumi di vendita) il suddetto limite temporale non si applica.
Diversamente, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa al massimo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.
IVA Split payment
Per quanto riguarda lo split payment, invece, la detrazione dell’imposta può essere realizzata alternativamente dal momento di ricezione della fattura o dal momento di registrazione della fattura, nonché al momento del pagamento della stessa
Qualora, anteriormente alla ricezione della fattura, sia effettuato il pagamento, l’esigibilità dell’imposta si riferisce comunque alla data del pagamento e pertanto dall’anno del pagamento decorre il termine per la detrazione dell’IVA.
IVA di Cassa
Per tutti coloro che assolvono gli obblighi IVA per cassa, si consideri il seguente esempio:
un fornitore emette nel 2017 una fattura con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il regime di cassa: la fattura viene pagata e registrata dall’acquirente nel mese di aprile 2018.
L’IVA è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018: in ogni caso, l’acquirente potrà registrare la fattura al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018.
Qualora questa venga registrata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, si dovrà annotare il documento in un registro sezionale del 2018 e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018 (non nelle liquidazioni periodiche 2018).
Efficacia della disciplina
La predetta disciplina si applica alle fatture / bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017; a tutte le fatture datate 2016 si applica la disciplina previgente.
Integrativa a Favore
Al fine di garantire l’effettività del diritto alla detrazione, a tutti i contribuenti è garantita la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per integrare la stessa con le fatture ricevute: fermo resta che tale integrativa deve essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria.