Dichiarazioni d'intento: novità

03/03/2020

Il provvedimento attuativo all’art. 1 del DL 746/1983pubblicato in data 27 febbraio 2020, ha previsto, a partire dal 2 marzo 2020importanti novità in merito alla comunicazione ai fornitori della presenza di lettere d’intento in loro favore. 

 

OBBLIGHI COMUNICATIVI LETTERE D’INTENTO – (Valido dal 2 marzo 2020) 

Partendo dal 1° gennaio 2020, si ricorda che è stato eliminato l’obbligo, in capo all’esportatore abituale (cioè al cliente che riceve la fattura senza IVA), di consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all’Agenzia delle Entrate. 

Da lunedì 2 marzo, invece, l’esportatore abituale non sarà più tenuto a comunicare l’avvenuto invio telematico della dichiarazione d’intento al fornitore cui essa si riferisce e quest’ultimo avrà il maggior onere di controllarne l’esistenza, tramite il proprio cassetto fiscale e tassativamente prima di emettere le fatture o comunque prima di effettuare la spedizione della merce, per stabilire la corretta liquidazione dell’IVA in fattura. 

 

STOP INVIO LETTERA AL FORNITORE 

Il provvedimento è n. 96911, pubblicato il 27 febbraio 2020, ha definitivamente “attivato” la norma contenuta nell’art.1 del decreto legge 746/1983.  

Per agevolare il suddetto cambiamento, lAgenzia delle Entrate, dal 2 marzo 2020, rende disponibili, a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento, le informazioni contenute nelle stesse quali l’ammontare ovvero se la dichiarazione si riferisca ad una singola operazione o a più operazioni. 

A decorrere dal 2 marzo 2020, salvo la cortesia dei clienti di continuare ad inviarne copia in via pdf, il fornitore potrà visionare le dichiarazioni d’intento e tutti i dati essenziali in essa contenuti solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline/Entratel o chiedendo all’intermediario abilitato di accedere al cassetto fiscale del fornitore. 

Sebbene non ci siano chiarimenti ufficiali, si ritiene che la decadenza dell’obbligo dell’esportatore abituale di comunicare al fornitore le dichiarazioni d’intento inviate parta solo dal 2 marzo 2020, in ragione del fatto che solo a decorrere da quel momento sarà possibile reperire i dati necessari alla corretta liquidazione dell’IVA in fattura. 

 

 

LETTERA DI CORTESIA 

A prescindere dagli obblighi di legge, si consiglia ai fornitori (ovvero coloro che materialmente devono emettere la fattura e liquidare correttamente l’IVA) di chiedere ai propri clienti (ovvero gli esportatori abituali) di continuare ad inoltrare copia delle dichiarazioni d’intento presentate telematicamente all’agenzia delle Entrate o quantomeno a comunicare l’avvenuto invio telematico delle stesse. 

In caso errata fatturazione per liquidazione non corretta dell’IVAad esempio nel caso in cui il fornitore non si accorga di aver ricevuto la lettera d’intento, sarà comunque sempre consentito emettere una nota di accredito con la dicitura “storno per errata fatturazione” procedere successivamente con una nuova fattura senza l’applicazione dell’IVA. 

In alternativa, è comunque sempre possibile emettere una nota di variazione per la sola IVA, come peraltro recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate nel Telefisco 2020. 

Infinesi ricorda che qualora venisse erroneamente applicata l’IVA a seguito di invio telematico di dichiarazione di intento, se il cliente è d’accordo, la fattura emessa può rimanere con Iva, in quanto, anche se la dichiarazione d’intento è già stata inviata alle Entrate, si tratta di un comportamento non sanzionabile. Al contrario, se il cliente non è d’accordo, il fornitore è obbligato a risolvere la problematica, tramite le suddette note di accredito. 

 

 

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