DPCM 26 APRILE 2020 - Ecco le norme in vigore dal 4 maggio 2020

29/04/2020

DPCM 26 APRILE 2020

Ecco le norme in vigore dal 4 maggio 2020

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 aprile 2020 al numero di serie generale 108. Il testo completo è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

 

News

Il decreto, pubblicato nella giornata di ieri, ha previsto le nuove regole che saranno in vigore a decorrere dal 4 maggio e per le successive due settimane fino al 18 maggio.

Si procede di seguito all’elencazione delle misure di maggior interesse suddivise per titoli ed articoli del decreto.

CAPO 1 – MISURE URGENTI AL CONTENIMENTO VIRUS

Art. 1

Sono sospese le seguenti attività:

  • Impianti e comprensori sciistici;
  • Manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura;
  • Musei, altri istituti e luoghi di cultura;
  • Servizi educativi ad eccezione dei corsi di formazione di medicina generale;
  • Palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali e centri sociali;
  • Servizi di bar e ristorazione: sono consentite le attività di consegna a domicilio e di take away a condizione del rispetto del distanziamento sociale e del divieto di consumazione di cibo nei locali;
  • Servizi alla persona (es. estetisti, parrucchieri, barbieri);
  • Commercio al dettaglio di prodotti diversi da:
    • Generi alimentari;
    • Prodotti alimentari surgelati;
    • Computer in esercizi non specializzati;
    • Periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
    • Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
    • Carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
    • Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
    • Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
    • Articoli igienico-sanitari;
    • Articoli per l'illuminazione;
    • Giornali, riviste e periodici;
    • Farmacie;
    • Medicinali non soggetti a prescrizione medica;
    • Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
    • Articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
    • Piccoli animali domestici;
    • Materiale per ottica e fotografia;
    • Combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
    • Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
    • Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
    • Qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
    • Qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
    • Distributori automatici;
    • Carta, cartone e articoli di cartoleria;
    • Libri;
    • Vestiti per bambini e neonati;
    • Fiori, piante, semi e fertilizzanti;

Art. 2

Sono sospese tutte le attività produttive ed industriali ad eccezione delle imprese che hanno il codice ATECO che inizia con i seguenti codici:

  • 01 - coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  • 02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
  • 03 - pesca e acquacoltura
  • 05 - estrazione di carbone (esclusa torba)
  • 06 - estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 07 - estrazione di minerali metalliferi
  • 08 - estrazione di altri minerali da cave e miniere
  • 09 - attività dei servizi di supporto all'estrazione
  • 10 - industrie alimentari
  • 11 - industria delle bevande
  • 12 - industria del tabacco
  • 13 - industrie tessili
  • 14 - confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • 15 - fabbricazione di articoli in pelle e simili
  • 16 - industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
  • 17 - fabbricazione di carta e di prodotti di carta
  • 18 - stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
  • 20 - fabbricazione di prodotti chimici
  • 21 - fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22 - fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
  • 23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
  • 24 - metallurgia
  • 25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
  • 26 - fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica: apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
  • 27 - fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
  • 28 - fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
  • 29 - fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
  • 30 - fabbricazione di altri mezzi di trasporto
  • 31 - fabbricazione di mobili
  • 32 - altre industrie manifatturiere
  • 33 - riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
  • 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 - gestione delle reti fognarie
  • 38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 41 - costruzione di edifici
  • 42 - ingegneria civile
  • 43 - lavori di costruzione specializzati
  • 45 - commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;
  • 46 - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
  • 49 - trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 - trasporto marittimo e per vie d'acqua
  • 51 - trasporto aereo
  • 52 - magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 - servizi postali e attività di corriere
  • 51 - alberghi e strutture simili
  • 58 - attività editoriali
  • 59 - attività di produzione, post-produzione   e   distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
  • 60 - attività di programmazione e trasmissione
  • 61 - telecomunicazioni
  • 62 - produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
  • 63 - attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
  • 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
  • 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
  • 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
  • 68 - attività immobiliari
  • 69 - attività legali e contabilità
  • 70 - attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
  • 71 - attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 - ricerca scientifica e sviluppo
  • 73 - pubblicità e ricerche di mercato
  • 74 - altre attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 - servizi veterinari
  • 78 - attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
  • 80 - servizi di vigilanza e investigazione
  • 81.2 - attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
  • 82 - attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
  • 84 - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 - istruzione
  • 86 - assistenza sanitaria
  • 87 - servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 - assistenza sociale non residenziale
  • 94 - attività di organizzazioni associative
  • 95 - riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
  • 97 - attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • 99 - organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Le imprese che continuano a svolgere la propria attività sono tenute al rispetto del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

 

Protocollo sicurezza 24 aprile fra Governo e parti sociali

1-INFORMAZIONE

 • L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

 • In particolare, le informazioni riguardano

o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente   laddove, anche   successivamente    all'ingresso, sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in   cui   i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  

o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

 

2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

 • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.  Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione -  nel rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.  6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

• L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

 

3-MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

 • Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante   modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non é consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.   Per   le   necessarie   attività   di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro  

•  Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

 • Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.  manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore   dovrà   informare   immediatamente    il committente ed entrambi dovranno   collaborare   con   l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

• L'azienda committente   é   tenuta   a   dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale,

ne rispettino integralmente le disposizioni.

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.  5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute   nonché   alla   loro ventilazione

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, puo' organizzare interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, é necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• é obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani • é raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

•  l'adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di protezione  individuale   indicati   nel   presente   Protocollo   di Regolamentazione é fondamentale e,  vista  l'attuale  situazione  di emergenza, é evidentemente legata alla disponibilità in  commercio.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui   tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

c. é favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore metro e non siano   possibili   altre   soluzioni organizzative é comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorità  scientifiche  e sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. É previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

 

7.  GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE   FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

 • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi é contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

 

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

 

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19 le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

•  disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali é possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

      a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

      • nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

      • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

  É necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

  Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

É essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

 • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in moda da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

• dove é possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 • Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della   necessità   e   urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata pulizia/areazione dei locali

 • sono sospesi e annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni attività di formazione in modalità  in  aula,  anche  obbligatoria, anche  se  già   organizzati;   é   comunque   possibile,   qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work  

• Il mancato completamento  dell'aggiornamento  della  formazione professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare  lo  svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  può  continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può  continuare ad operare come carrellista)

 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

 • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e  sintomi  di  infezione  respiratoria  quali  la  tosse,  lo   deve dichiarare  immediatamente  all'ufficio  del  personale,  si   dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni  dell’autorità sanitaria e a quello  degli  altri  presenti  dai  locali,  l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o  dal Ministero della Salute

•  l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria

• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

•  Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

 • Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

 • Alla ripresa delle attività, é opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

  É raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le   modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici  di  rischiosità  e  comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 • È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si   desse   luogo   alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

•  Potranno essere costituiti, a   livello   territoriale   o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del   presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

 

 

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