DPCM 3 novembre 2020: Istruzioni per imprese e commercianti
04/11/2020Il testo definitivo del DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 novembre e, con Decreto del Ministero della Salute, sono state definite le zone di rischio a livello regionale.
Il presente provvedimento entrerà in vigore in data 6 novembre 2020.
La distribuzione tra regioni delle zone di rischio è stata verificata alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e pertanto si invita a verificarne periodicamente l‘aggiornamento.
NELL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Sono sospese le attività di:
- Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- Sale giochi e scommesse, bingo e casinò;
- Cinema, teatri, sale concerto (anche all’aperto);
- Sale da ballo, discoteche e locali simili (anche all’aperto);
- Musei e mostre;
- Le attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo, salvo che siano situate in zone a maggior indice di rischio, sono concesse garantendo il distanziamento sociale, l’entrata scaglionata ed il rispetto dei protocolli e norme stabilite dai decreti del Ministero della Salute.
- Fanno eccezione i negozi siti nei centri commerciali e nei mercati che, nei giorni festivi e prefestivi, devono rimanere chiusi ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, prodotti sanitari, alimentari, tabaccherie ed edicole.
- I servizi di ristorazione sono consentiti dalle ore 5:00 alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito ad un massimo di 4 persone, salvo che siano conviventi; è consentita la ristorazione per alberghi e strutture ricettive; dopo le 18:00 è vietato consumo di alimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nella aree di servizio e/o rifornimento
- I servizi alla persona sono consentiti a condizione che le Regioni o provincie autonome ne abbiano espressamente approvato l’apertura:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (chiusi gli estetisti).
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NELLE ZONE ARANCIONI (ZONA “Scenario 3”)
Appartengono alla presente zona le seguenti Regioni: Puglia e Sicilia.
È vietato lo spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo per:
- Esigenza lavorativa;
- Situazioni di necessità;
- Esigenze di salute;
- Rientro al proprio domicilio, residenza;
- Qualora si tratti di un transito da luoghi e per luoghi senza limitazioni (non zone scenario 3 e 4);
- Svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibile nel comune di domicilio, residenza.
- I servizi di ristorazione sono sospesi ad eccezione dei catering e mense su base di accordi continuativi. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 22 è consentito anche il servizio take-away con divieto di consumazione nelle vicinanze o sul posto.
- Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e/o rifornimento.
- Salvo che ci sia una disposizione più restrittiva per la specifica zona, si applicano integralmente le norme previste per l’intero territorio nazionale.
NELLE ZONE ROSSE (ZONA “Scenario 4”)
Appartengono alla presente zona le seguenti Regioni: Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’aosta.
È vietato lo spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo per:
- Esigenza lavorativa;
- Situazioni di necessità;
- Esigenze di salute;
- Rientro al proprio domicilio, residenza;
- Qualora si tratti di un transito da luoghi e per luoghi senza limitazioni (non zone scenario 3 e 4);
Commercio al dettaglio
Il commercio al dettaglio è concesso per le seguenti attività, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale e tutte le norme stabilite dai decreti del Ministero della Salute:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di biancheria personale;
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Tutte le altre attività di commercio al dettaglio sono sospese siano essi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi in esercizi commerciali.
Sono chiusi, indipendentemente dall’attività svolta i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, mentre sono sempre aperte farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai.
- I servizi di ristorazione sono sospesi ad eccezione dei catering e mense su base di accordi continuativi. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 22 è consentito anche il servizio take-away con divieto di consumazione nelle vicinanze o sul posto.
- Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e/o rifornimento.
- Salvo che ci sia una disposizione più restrittiva per la specifica zona, si applicano integralmente le norme previste per l’intero territorio nazionale.
Si ricorda che periodicamente il Ministero della Salute aggiornerà l’elenco delle Regioni considerate zona gialla, arancione e rossa.