Ecobonus e sismabonus: sconti in fattura

13/09/2019

Sono finalmente arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’art. 10 del DL 34/2019 cd. “Decreto Crescita” in materia di agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

Possono beneficiare di tale agevolazione tutti i soggetti che sono titolati a detrarre dal proprio imponibile una quota delle spese sostenute per i seguenti interventi (riepilogati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • Sostituzione di infissi;
  • Sostituzione di caldaie;
  • Messa in sicurezza antisismica;
  • Riqualificazione dell’involucro dell’edificio.

Previo accordo con il fornitore dei servizi, sarà quindi possibile ottenere uno sconto in fattura pari all’importo della detrazione spettante per lo specifico intervento.

Esempio: a fronte di una spesa di Euro 100, in caso di detrazione del 50%, il saldo da versare a chi ha svolto il servizio è di 50 Euro.

 

COME

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, l’opzione sopra specificata dovrà essere comunicata entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese, pena la decadenza del beneficio.

La comunicazione potrà essere effettuata alternativamente presentando apposito modulo presso gli Uffici Territoriali, ovvero inviando la richiesta direttamente dall’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

COME (impresa edile o fornitore di servizi)

Lo sconto praticato ai clienti finali potrà essere recuperato come credito d’imposta compensabile mediante F24 in cinque rate annuali di pari importo. In alternativa, potrà essere a sua volta ceduto ai propri fornitori, ma non a banche o intermediari finanziari.

Il recupero parte “a decorrere dal giorno dieci del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione”.

Il fornitore, per attivare il già menzionato meccanismo, dovrà prima confermare l’esercizio dell’opzione da parte del suo cliente, attestando che lo sconto è stato effettivamente praticato: a tal proposito, è disponibile un’apposita sezione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente per compensare tutto il credito nel corso dell’anno d’imposta, è possibile utilizzarlo l’anno successivo, tuttavia non può essere richiesto a rimborso.

 

NOTA BENE: Questa agevolazione è una previsione normativa che non agevola l’utilizzo delle detrazioni fiscali. Le imprese, infatti, potrebbero ben presto trovarsi in difficoltà finanziaria o, più semplicemente, rifiutarsi di accettare il credito d’imposta che riceverebbero in 5 anni nonostante l’immediato sconto concesso al cliente finale.

 

Autore: Dott. Luca Castoldi

Fonte: Quotidiano Il Fisco

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