Esterometro: abolizione dal 1 luglio 2022
22/12/2021Con la conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro è stata prorogata al 1° luglio 2022 l’abolizione del cosiddetto esterometro e, di conseguenza, anche l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere nel caso di:
- Cessioni/acquisto beni
- Prestazioni di servizi
- Effettuati/ricevuti nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato
Operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022
Per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2022 sarà necessario effettuare la comunicazione dei dati tramite esterometro come da normativa vigente alla data della presente informativa.
Le scadenze per il 2022 sono previste per le seguenti date:
- I trimestre: 2 maggio 2022
- II trimestre: 1 agosto 2022
Nel caso di invio volontario delle fatture elettroniche (anticipando gli obblighi previsti dal 1° luglio 2022) sarà possibile non procedere con l’invio dell’esterometro nelle date sopra indicate.
Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022
A decorrere dal 1° luglio 2022 i dati dovranno essere comunicati telematicamente utilizzando il sistema di interscambio SDI e il formato XML, già in uso per la fatturazione elettronica.
Le modalità e i termini sono differenti a seconda che si tratti di operazioni effettuate (fatture attive) o ricevute (fatture passive) da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:
- Per le fatture attive si dovrà emettere fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
- : entro 12 giorni dalla data di effettuazione dalla cessione di beni/prestazione di servizi o entro termine diverso se previsto da specifiche disposizioni (per es. in caso di fatturazione differita entro il 15 del mese successivo).
- Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica, dovrà essere generato un documento elettronico di tipo:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE oppure in un Paese extra-UE
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/1972: da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti
Termini: Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del documento comprovante la cessione di beni/prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
NOTA: Sarà ancora possibile integrare la fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura, con successiva trasmissione al Sistema di Interscambio SDI.
Eccezioni
L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio SDI.
Sanzioni
La sanzione in caso di mancato invio è di 2,00 euro per ciascuna fattura, per un massimo di 400,00 euro mensili.
La sanzione è ridotta della metà, per un massimo di 200,00 euro mensili, se la trasmissione dei dati o della correzione dei dati è effettuata entro 15 giorni dalle scadenze.