F24 con compensazioni

20/07/2017

Con la risoluzione 68/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in via definitiva il campo di applicazione dell’art. 3 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 in materia di F24 con compensazioni solo per i contribuenti titolari di Partita IVA.

Di seguito si riporta il link al quale sarà possibile prendere visione della Risoluzione e delle tabelle allegate.

La risoluzione precisa che per la compensazione di taluni crediti, i cui codici tributo sono inseriti nell’Allegato 1, era già necessario l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche prima delle disposizioni del D.L. 50 del 24 aprile 2017.

All’Allegato 2  invece sono stati riepilogati tutti i codici tributo la cui compensazione c.d. “orizzontale”, ovvero con tributi diversi da quello compensato, comporta l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

CASO 1

Il contribuente deve versare il II acconto IRES - codice tributo 2002 - per Euro 10.000,00.

Il contribuente ha un credito IRES residuo - codice tributo 2003 – per Euro 5.000,00.

Il contribuente ha un credito IVA da dichiarazione annuale - codice tributo 6099 – per Euro 5.000,00.

IL CONTRIBUENTE E’ OBBLIGATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I CANALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE QUALORA COMPENSI SIA IL CREDITO IRES CHE IL CREDITO IVA.

 

CASO 2

Il contribuente deve versare il II acconto IRES - codice tributo 2002 - per Euro 10.000,00.

Il contribuente ha un credito IRES residuo - codice tributo 2003 – per Euro 5.000,00.

Il contribuente ha un credito IVA da dichiarazione annuale - codice tributo 6099 – per Euro 5.000,00.

IL CONTRIBUENTE NON E’ OBBLIGATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I CANALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE QUALORA COMPENSI SOLO IL CREDITO IRES.

 

CASO 3

Il contribuente ha un credito IRES residuo - codice tributo 2003 – per Euro 10.000,00.

Il contribuente deve versare il II acconto IRES - codice tributo 2002 - per Euro 5.000,00.

Il contribuente deve versare un debito diverso dall’IRES per Euro 5.000,00.

IL CONTRIBUENTE E’ OBBLIGATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I CANALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE QUALORA COMPENSI IL CREDITO IRES CON IL DEBITO “DIVERSO DALL’IRES”.

Si conferma, infine, che tra i codici indicati dall’Agenzia delle Entrate non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dal sostituto a seguito della liquidazione del 730 e le somme erogate per il c.d. “Bonus Renzi”.

 

Fonte: IPSOA – Big Suite del 19 giugno 2017 e Risoluzione 68/E del 9/06/2017

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