Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: ecco le regole 2020

23/12/2019

L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 14 del 17.6.2019, ha fornito chiarimenti sulle modalità operative di emissione e gestione della fattura elettronica, ricordando che nel 2019 per le prestazioni sanitarie sussiste il divieto di emissione dei documenti in formato elettronico.

Infatti, gli operatori sanitari possono emettere e-fattura mediante SdI solamente con riferimento alle prestazioni non sanitarie, ovvero solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente.

 

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie, norme estese al 2020

Come già preannunciato, la manovra di bilancio prevede, anche per il 2020, il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Sul piano soggettivo il divieto riguarda:

  • Gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria
  • Gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria

Sul piano oggettivo, il divieto di invio tramite SdI riguarda tutte le fatture contenenti prestazioni:

  • Sanitarie: visite specialistiche, analisi, erogate nei confronti delle persone fisiche.
  • Miste: sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie, le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
  • Non sanitarie: ad esempio il vitto durante un ricovero, quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Queste operazioni dovranno essere quindi documentate con fatture in formato analogico o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio a prescindere da:

  • soggetto (persona fisica, società, ecc.) che eroga il servizio;
  • obbligo o meno di invio dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

E questo vale anche qualora la prestazione sia rivolta a favore di un contribuente che abbia manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della precompilata.

In definitiva, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, né vanno comunicate tramite esterometro.

Invece le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI.

fattura elettronica, prestazioni sanitarie