Fattura elettronica: novità 2021
04/01/2021Le nuove disposizioni previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, relative ai requisiti minimi della fattura elettronica, per i quali era stato previsto un periodo transitorio (ultimo trimestre 2020), saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021. (Vedi news del 30 ottobre link: https://www.studiocozzi.com/news/fattura-elettronica-2021-novita)
News
Le nuove disposizioni previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, relative ai requisiti minimi della fattura elettronica, per i quali era stato previsto un periodo transitorio (ultimo trimestre 2020), saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.
NOVITA’ 1
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne le ritenute e i contributi esposti in fattura.
Infatti, i nuovi codici saranno i seguenti:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS;
- RT04 Contributo ENASARCO;
- RT05 Contributo ENPAM;
- RT06 Altro contributo previdenziale.
In particolare, oltre alla novità operativa, questo cambiamento agevolerà gli iscritti all’ente Enasarco nella compilazione della fattura elettronica, campo che in precedenza doveva essere gestito manualmente nella sezione “altri dati gestionali”.
NOVITA’ 2
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la tipologia di documento fiscale da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Codice |
Descrizione |
TD01 |
FATTURA (da utilizzare solo per imprese e ditte individuali) |
TD02 |
ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA (da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio e cessione di beni) |
TD03 |
ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA (da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio di professionisti) |
TD04 |
NOTA DI CREDITO (da utilizzare solo per storno fattura o parcella) |
TD05 |
NOTA DI DEBITO Da utilizzare con attenzione, utile solo in casi molto particolari |
TD06 |
PARCELLA (da utilizzare solo per professionisti) |
TD16 |
INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO (da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori italiani) |
TD17 |
INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO (da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori non italiani di servizi) |
TD18 |
INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI (da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori di beni appartenenti all’UE) NB: dal 2021 il Regno Unito non è più membro UE |
TD19 |
INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART.17 C.2 DPR N. 633/72 (da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da soggetti non residenti in Italia ma qui identificati o aventi rappresentante fiscale) |
TD20 |
AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (ART.6 C.8 D.LGS. 471/97 O ART.46 C.5 D.L. 331/93) (da utilizzare solo per sanare mancata emissione di fattura o comunque per correggere errori di fatturazione del fornitore) |
TD21 |
AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO (da utilizzare solo per sanare il superamento nel corso dell’anno del limite di plafond disponibile) |
TD22 |
ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA (da utilizzare solo in casi di sospensione d’imposta) |
TD23 |
ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA (da utilizzare solo in casi di operazioni con presenza di IVA a debito) |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT) |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT triangolari) |
TD26 |
CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART.36 DPR 633/72) (da utilizzare solo in casi di operazioni citate nel titolo, in quanto non rientranti nel volume d’affari) |
TD27 |
FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA |
Le principali novità attengono all’integrazione di documenti per reverse charge interno ed esterno.
In particolare, il codice TD16 (reverse charge interno) deve essere utilizzato nei casi di:
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
- acquisti di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
- acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative a edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
- acquisti di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
I codici TD17, TD18 e TD19 (reverse charge esterno) dovranno, invece, essere rispettivamente utilizzati nei casi di:
- Acquisti intracomunitari ed extracomunitari di servizi;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi art. 17. C2.
A tal proposito, si segnala che l’utilizzo di tale procedura di integrazione della fattura di acquisto per il cd. “reverse charge esterno” consente l’esonero dalla predisposizione dell’Esterometro.
In sostanza la nuova procedura consente una completa dematerializzazione dei documenti fiscali, permette al contabile di registrare la fattura di acquisto con le stesse modalità precedenti (salvo l’indicazione della corretta motivazione di applicazione del reverse charge) e di emettere un documento in vendita esclusivamente per liquidare la relativa iva a debito.
NOVITA’ 3
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la Natura IVA da indicare sulla fattura in relazione all’aliquota applicata.
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 |
N2.2 non soggette – altri casi |
N3.1 non imponibili – esportazioni |
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
In particolare, viene richiesto un maggior dettaglio sulle ragioni di applicazione della non imponibilità del documento di vendita nonché sulla natura delle operazioni che danno diritto all’applicazione del “reverse charge”.