Fatturazione elettronica 2019
28/12/2018Ambito di applicazione
Per tutti i soggetti titolari di partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, a prescindere che la competenza del documento sia del 2018, è fatto obbligo di emettere la fattura in formato XML.
Modalità di emissione sostitutiva della fattura
Per i primi sei mesi dell’anno 2019, (nove mesi per i contribuenti con liquidazione mensile) non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del D. Lgs n.127 del 2015 se la fattura elettronica viene trasmessa al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Diversamente, qualora non venga rilasciato alcun documento ovvero qualora la merce venisse trasportata senza idonea documentazione a supporto, le sanzioni sarebbero integralmente applicabili in quanto la disapplicazione delle sanzioni, per i primi 6 mesi del 2019, è limitata all’emissione delle fatture in formato elettronico e non per le violazioni di altre norme tributarie.
A tal proposito riportiamo di seguito delle esemplificazioni di situazioni potenzialmente verificabili:
- in caso di fattura differita: è necessario emettere il Documento di Trasporto, fatta salva la facoltà di predisporre una ricevuta o scontrino fiscale (quali documenti equipollenti al DDT).
In tal caso l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- in caso di fattura immediata, al momento di effettuazione dell’operazione sarà necessario rilasciare apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza, può essere rilasciata una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale come precedentemente specificato.
Qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia cartacea (PDF via e-mail) o elettronica della fattura.
NOTA BENE: Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
Link per l’acquisto dell’applicativo avanzato per l’emissione della fattura in Formato XML
In riferimento all’obbligo di creazione delle fatture in formato elettronico, vi ricordiamo che, qualora abbiate deciso di dotarvi di un software più strutturato rispetto a quello integrato nel portale ASIT già a vostra disposizione, siete tenuti a procedere all’acquisto di un software per la generazione dell’XML.
A tale proposito vi possiamo consigliare il software QUIFATTURA, di cui riportiamo una breve presentazione cliccandone il nome.
Qualora foste interessati all’acquisto dello stesso dovrete procedere alla compilazione del modulo contenuto nella presentazione allegata ed inoltrarlo direttamente a sicomsrl@sicomsrl.it.
Seguirà a questa comunicazione una nuova informativa dello studio nella quale verranno riepilogate le componenti della fattura elettronica specificando le esatte modalità di compilazione dei campi, sia obbligatori che facoltativi, della stessa.
Rinnoviamo i nostri più cari auguri di un felice anno nuovo