Fatturazione elettronica: nuove disposizioni dal 1 luglio 2019
28/06/2019L’art. 11 del D.L. n. 119/2018, modificando l’art. 21 del DPR 633/1972, ha previsto, per tutte le fatture emesse dall’1.7.2019:
- l’obbligo di riportare nel documento la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (art. 21, co. 2 lett. g-bis del DPR 633/1972);
- la possibilità di emettere la fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI, entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (termine che potrebbe essere incrementato a dodici giorni dal DL 34/2019, c.d. DL “crescita”, in corso di conversione in legge), determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972 (art. 6, co. 4, primo periodo, del DPR 633/1972).
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2019, ha fornito una serie di chiarimenti in ordine alle recenti novità normative in tema di fattura elettronica (ex plurimis, il DL 119/2018), risolvendo, in particolare, alcuni dubbi legati alla necessità di indicare, nel documento, la data di effettuazione dell'operazione, ove fosse differente da quella di emissione.
Secondo la predetta circolare poiché “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica (…)” , è possibile assumere che la data riportata in tale campo sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, “in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”.
Conseguentemente, qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato art. 21, co. 4, primo periodo, del DPR 633/1972, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
- ESEMPIO
Nella C.M. 14/E/2019 viene proposto l’esempio di una cessione effettuata in data 28.9.2019. In relazione a tale operazione, viene precisato che la fattura “immediata” che documenta la cessione in parola potrà, alternativamente:
- essere emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28.9.2019);
- essere generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8.10.2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28.9.2019);
- essere generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28.9.2019) e il termine ultimo di emissione (8.10.2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28.9.2019).
Un’altra importante precisazione contenuta nella C.M. 14/E/2019 è quella secondo cui la possibilità di emettere le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI, entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, riguarda solamente le fatture immediate, poiché per quelle differite resta applicabile la disposizione prevista dall’art. 21, co. 4, lett. a), DPR 633/1972, secondo cui “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
- ESEMPIO
Nella circolare 14/E/2019 viene proposto l’esempio di un’operazione composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2.9.2019, 10.9.2019 e 28.9.2019, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.
Riepilogando, la sostanza delle novità in vigore dal prossimo 1 luglio 2019 è la seguente:
- La data di emissione viene assegnata in maniera automatica dal Sistema di interscambio. La data fattura indicata nel documento corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione che, se diversa dalla data di emissione (spedizione) determina la competenza Iva del documento;
- In caso di fattura immediata, il documento può essere emesso (trasmesso allo SdI) entro 10 giorni (12 secondo il probabile emendamento in fase di approvazione) dalla data di effettuazione dell’operazione;
- In caso di fattura differita, il documento può essere emesso (trasmesso allo SdI) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando nel campo “data documento” la data di effettuazione dell’operazione (in caso di più DDT o prestazioni va indicata la data dell’ultima);
- Esigibilità dell’iva: per le cessioni di beni l’Iva va portata a debito nella liquidazione del mese di consegna o spedizione (o incasso del prezzo, se precedente). Per le prestazioni di servizi l’Iva va portata a debito nel mese dell’incasso anche se la fattura è emessa successivamente;
- Registrazione: la fattura emessa va registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e l’Iva relativa deve concorrere alla liquidazione del mese di riferimento (quello di effettuazione dell’operazione). L’annotazione delle fatture nei registri iva potrà in ogni caso essere effettuata seguendo la data di effettuazione dell’operazione, anche se la trasmissione a SdI avverrà nei giorni successivi, continuando in sostanza la prassi aziendale fino ad oggi seguita;
- Per i professionisti (reddito calcolato per cassa) la fattura va emessa e trasmessa allo SdI entro 12 giorni da quando il professionista ha avuto la disponibilità delle somme e deve concorrere alla liquidazione Iva del mese relativo all’incasso.