Fatture ponte tra il 2018 ed il 2019

22/01/2019

Fatture ponte tra il 2018 ed il 2019

 

Molti erano i dubbi in merito alle modalità di invio delle fatture a cavallo di anno e di conseguenza in merito al corretto comportamento che deve tenere il soggetto che le riceve. Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, all’interno delle FAQ sul proprio sito, a meglio precisare le modalità di invio e registrazione.

 

 

 

FATTURA DATATA 2018 E RICEVUTA 2018

A tal proposito si segnala che detta fattura poteva essere emessa alternativamente in formato cartaceo od elettronico e che debba essere registrata in liquidazione IVA di dicembre (dell’ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali). Qualora invece, per mero errore materiale, la registrazione non avvenga secondo il criterio precedentemente indicato, la detrazione della relativa IVA potrà avvenire solamente in sede di dichiarazione (al più tardi entro il 30 aprile 2019) e la fattura deve essere registrata in un registro iva sezionale separato.

 

FATTURA DATATA 2018 E RICEVUTA 2019

Ricezione in formato cartaceo e/o PDF

Tale fattura, è stato chiarito, che potrà essere pacificamente accettata e registrata nella liquidazione IVA periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione IVA.

 

Ricezione in formato elettronico - XML

Tale fattura, è stato chiarito, che potrà essere pacificamente accettata e registrata nella liquidazione IVA periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione IVA.

 

Resta fermo il principio secondo cui “se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico”.

 

 

Autore: Dott. Luca Castoldi

Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate

 

 

Fattura elettronica