Guida alla compilazione della fattura elettronica
22/01/2019Guida alla compilazione della fattura elettronica
AVVISO DI PARCELLA
L’Agenzia ha affermato che è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi professionali: in tal caso, in luogo del documento di trasporto, è sufficiente un documento come la c.d. “fattura proforma o avviso di parcella”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, per supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE FATTURA
Con il DDL 119 dello scorso ottobre è stato modificato il criterio di registrazione delle fatture stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019, ricevuta il 1° febbraio 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dell'imposta con riferimento a gennaio.
MODELLI INTRASTAT
L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non altera in alcun modo gli obblighi, peraltro già oggetto di revisione a decorrere dal 1° gennaio 2018, di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT 2019.
COMMITTENTI NON RESIDENTI MA IDENTIFICATI IN ITALIA
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo alternativo dal 1° gennaio 2019 di:
- emettere le fatture elettroniche via SdI;
- oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture cd. “Esterometro”.
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi alternativamente PEC o Codice Destinatario. Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
AUTOFATTURE PER OMAGGI
Le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio
REGISTRAZIONE OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE”
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare qualche distinzione di base.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Per gli acquisti intracomunitari, il contribuente sarà tenuto ad effettuare l’integrazione del documento ricevuto e l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture “cd. Esterometro”.
ACQUISTI DI SERVIZI EXTRACOMUNITARI
Per gli acquisti di servizi extracomunitari, il contribuente sarà tenuto ad effettuare l’autofattura relativa al documento ricevuto e l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture “cd. Esterometro”.
ACQUISTI INTERNI
Per gli acquisti interni, l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” riportante l’indicazione che l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile (ad esempio acquisto di rottami, interventi su edifici art. 17 c. 6, subappalti). Il contribuente deve provvedere all’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
L’Agenzia ha altresì chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, chiamato “autofattura”, giacché contenente i dati tipici di una fattura. Tale documento può essere inviato al Sistema di Interscambio e conseguentemente conservata a norma qualora riporti l’identificativo IVA di chi effettua l’operazione sia nel campo cedente che nel capo cessionario.
OPERAZIONI CON LETTERA D’INTENTO
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere il numero della lettera d’intento.
Tale informazione può essere inserita alternativamente:
- Nel campo “CAUSALE”;
- Nel campo “ALTRI DATI GESTIONALI”.
Cogliamo l’occasione per ricordare che è sempre necessario verificare l’effettiva presenza (e relativa trasmissione telematica all’Amministrazione Finanziaria) della lettera d’intento prima dell’effetuazione dell’operazione ovvero:
- prima dell’emissione del documento di consegna;
- prima dell’ordine relativo alla fornitura da riportare in fattura;
- in ogni caso prima dell’emissione della fattura.
CONSERVAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO
I DDT possono essere conservati alternativamente in maniera cartacea ovvero possono essere allegati alla fattura elettronica: in questo secondo caso tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO
Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché opportunamente documentate.
Tali riferimenti possono essere alternativamente riportati:
- riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1”;
- riportare le spese nel blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento;
CAMPI OBBLIGATORI – MODALITA’ DI COMPILAZIONE
FORMATO DOCUMENTO:
- Fattura B2B => fattura effettuata nei confronti di privati (titolari e non di P.IVA);
- Fattura PA => fattura effettuata nei confronti di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
ANAGRAFICA CEDENTE-PRESTATORE
- DATA E NUMERO DEL DOCUMENTO
si segnala che fino al 30 giugno per i contribuenti mensili e fino al 30 settembre per i contribuenti trimestrali, sarà possibile emettere la fattura fino al 15 del mese successivo a quello di competenza, mentre successivamente a queste date si avranno a disposizione 10 giorni per l’invio del documento.
- REGIME FISCALE
da compilare in base al regime (ordinario, margine, forfettario, editoria).
- PROVINCIA e REA
da compilare solo per soggetti iscritti in Camera di Commercio (i dati sono rinvenibili in una visura camerale).
- CAPITALE SOCIALE
è obbligatorio per SRL e SPA indicare il capitale sociale deliberato.
- STATO DI LIQUIDAZIONE
da compilare solo SI o NO.
ANAGRAFICA CESSIONARIO-COMMITTENTE
- CODICE DESTINATARIO
Il campo è da compilare sempre e secondo i seguenti criteri:
- in caso di comunicazione della PEC o di assenza di comunicazioni del cliente, ovvero di soggetto non titolare di partita iva valorizzare il campo con “0000000” (sette zeri);
- in caso di soggetto estero valorizzare il campo con “XXXXXXX” (sette X);
- in caso di comunicazione del codice destinatario valorizzare il campo con quanto comunicatovi.
- PEC
da compilare solo nel caso di cui al punto precedente;
CORPO FATTURA
- ALIQUOTA IVA
da compilare con aliquota applicabile (0, 4%, 5%, 10%, 22%)
- RITENUTA
da compilare (ove necessario) specificando i seguenti elementi:
- Importo assoggettabile a ritenuta;
- Aliquota ritenuta;
- Importo ritenuta.
- NATURA OPERAZIONE
da compilare solo nel caso in cui nel campo “ALIQUOTA IVA” si è valorizzato 0 (N1, N2, N3, N4, N5, N6).
- RIFERIMENTI
la sezione dei riferimenti è da completare solo se la fattura deve agganciarsi:
- ad un ordine;
- ad un contratto;
- ad una concessione;
- ad un SAL (stato avanzamento lavori)
- ad un documento di trasporto;
- ad un vettore.
- CONTRIBUTI
da completare solo per coloro (tipicamente professionisti ed agenti) che intendono addebitare la cassa previdenziale (INPS, ENASARCO, ENPAM, etc).
- BOLLO
da completare con l’esposizione di Euro 2,00 nel caso in cui la fattura non preveda IVA e sia di ammontare complessivo superiore ad Euro 77,47. Si ricorda che in caso di applicazione dell’imposta di bollo è necessario indicare in fattura la descrizione “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Si ricorda inoltra che l’imposta di bollo sarà versata all’erario entro il 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare.
Tale versamento dovrà essere effettuato con il codice tributo 2501, nella sezione Erario mediante modello F24.
- PAGAMENTO
da completare (facoltativamente) nei seguenti campi:
- Condizioni di pagamento Anticipo, Completo, Rateale
- Modalità di pagamento bonifico, Ri.Ba., contanti
- IBAN in caso di bonifico
- Importo uguale al netto a pagare
- ALLEGATI
non è una parte obbligatoria, può essere compilato nel caso in cui si voglia allegare la fattura “grafica” in formato PDF
- DATI DI RIEPILOGO
Da completare riportando l’esigibilità IVA “Immediata” ed il riferimento normativo.
Autore: Dott.ssa Fiorella Turba
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate