Informativa sicurezza per smart working - rischi e sanzioni
27/05/2026La Legge annuale per le PMI entrata in vigore il 7 aprile 2026 introduce l’informativa obbligatoria in materia di lavoro agile.
DESTINATARI
L’informativa deve essere consegnata ai:
- lavoratori in smart working;
- e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
FREQUENZA
L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale, pertanto deve essere soggetta ad un aggiornamento periodico in base sia al mutamento dei rischi che all’evoluzione e miglioramento delle misure di prevenzione.
CONTENUTO
L’informativa deve informare:
- sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (a videoterminali, postura, tecnostress, disconnessione, uso di dispositivi mobili, fino allo stress lavoro-correlato);
- le relative misure di prevenzione che il lavoratore deve adottare nello svolgimento delle proprie mansioni (organizzazione della prestazione, utilizzo di strumenti tecnologici, controlli e sicurezza informatica, tempi di disconnessione, ecc.)
SANZIONI
La mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro o il dirigente delegato può essere soggetto a sanzione penale, con arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.
PERDITA AGEVOLAZIONI
La mancata consegna incide sulla regolarità per i benefici contributivi: in caso di violazione accertata, l’impresa non ottiene il DURC e perde le agevolazioni per 12 mesi.
Per tale adempimento vi invitiamo a rivolgervi al professionista che vi segue in materia di sicurezza sul lavoro.
Con l’occasione segnalo la necessità, nel caso non fosse già stato fatto, di aggiornare il DVR con i rischi specifici legati al lavoro agile.
