JOBS ACT autonomi (Legge 81/2017 del 22 maggio 2017)
20/07/2017Innanzitutto è bene precisare che le norme di cui alla presente legge si applicano ai rapporti di lavoro autonomo e non agli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.
Una delle novità introdotte dalla Legge 81 del 2017 consiste nel diritto del lavoratore autonomo al risarcimento del danno in caso di condotta abusiva da parte del committente o di abuso di dipendenza economica (es. rifiuto di stipula del contratto/mandato scritto, recesso senza o con preavviso non congruo).
Una delle principali novità del JOBS ACT autonomi è la previsione della DIS-COLL, una indennità di disoccupazione prevista sia per i titolari di rapporti di lavoro autonomo sia agli assegnisti e dottorandi di ricerca - Borsa di studio a fronte di una maggiorazione contributiva dello 0,51%.
Specularmente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, tutti gli autonomi iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata ex art. 59 legge 449 del 1997, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni i vita del bambino. L’accesso a tale agevolazione è tuttavia limitato temporalmente (i sei mesi vanno conteggiati cumulativamente tra i due genitori) e richiede che nei 12 mesi antecedenti la richiesta debbano essere versati almeno 3 mesi di contribuzione maggiorata.
Affianco al congedo parentale è stata garantita, anche ai lavoratori autonomi, l’indennità di maternità/paternità prevista per i lavoratori dipendenti dal decreto legislativo n. 151 del 2001.
I periodi di congedo parentale, fruiti entro i dodici mesi di vita del bambino, danno comunque diritto al relativo trattamento economico anche in assenza dei tre mesi obbligatori di contribuzione maggiorata: in tal caso però il trattamento di congedo parentale è calcolato in misura pari al 30% del reddito di riferimento per l’indennità di maternità/paternità.
Un’ulteriore e significativa novità riguarda, esclusivamente per i lavoratori autonomi, la non applicazione dei limiti di deducibilità, ex art. 54 comma 5 TUIR (75% del costo sostenuto fino a decorrenza del 2% del fatturato dell’anno), delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti sostenute per l’esecuzione dell’incarico ed analiticamente addebitate al cliente. In aggiunta, le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dell’incarico del professionista non costituiscono reddito imponibile di quest’ultimo.
Il JOBS ACT autonomi ha altresì previsto un allargamento della deducibilità delle spese di formazione e/o di aggiornamento professionale che, mentre prima della riforma era limitata al 50% del costo sostenuto, adesso è integralmente deducibile (ad inclusione dell’eventuale spese di viaggio e soggiorno) fino a concorrenza del limite di 10.000,00 Euro annui.
Infine, è stato previsto che la malattia, la gravidanza e l’infortunio non sono motivi di cessazione del rapporto di lavoro autonomo, la cui esecuzione invece è semplicemente sospesa, ovviamente senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore ai 150 giorni annui fatto salvo l’interesse del committente. In caso di maternità, con il consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrice autonome con persone di fiducia della lavoratrice autonoma ed in possesso dei necessari requisiti professionali.
Fonte: Legge 81/2017 del 22 maggio 2017