Lavoro Agile e Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti

05/10/2020

Gentili Clienti,

il D.L. 111/2020 ha introdotto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di accedere al lavoro agile (smart working) o al congedo straordinario durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

LAVORO AGILE PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Il genitore dovrà fare esplicita richiesta al proprio datore di lavoro e presentare allo stesso il provvedimento di quarantena al fine di identificare il periodo di smart working concedibile. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori può astenersi dal lavoro fruendo del congedo COVID-19 per quarantena.

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Con la circolare 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS fornisce istruzioni in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e il figlio, minore di anni 14, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata del congedo e indennità corrisposta

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione secondo le modalità previste per il congedo parentale.

Casi di compatibilità

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ed entrambi i genitori conviventi con il figlio (stessa residenza anagrafica, non rilevano le situazione di fatto) possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena. I casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente sono: malattia, maternità per figlio diverso, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti con particolari situazioni di fragilità, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 anche per lo stesso figlio, inabilità e pensione di invalidità.

Casi di incompatibilità

I casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio sono: congedo parentale, riposi per allattamento per lo stesso figlio, cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa (disoccupato o inoccupato), percettore di cassa integrazione  (solo se sospeso a zero ore) o di NASPI, lavoro agile e part-time o lavoro intermittente. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

Domanda e denunce contributive per i datori di lavoro

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web dell’Istituto, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a fornire i dati a pena di rigetto della domanda.

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare INPS n. 116 del 02/10/2020

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