Le novità previste dal collegato fiscale (DL N. 124/2019)
14/01/2020
Compensazione fiscale |
In materia di compensazione, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:
Viene inserito, formalmente, il divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite accollo. Nel caso in cui un soggetto intenda accollarsi un debito fiscale di un contribuente, pertanto, potrà estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento. Viene previsto che gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori possono essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito. La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.
Con riferimento alla verifica dei modelli F24, si segnala che qualora a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell’importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile). In caso di mancato pagamento tempestivo, l’Agente per la riscossione notifica cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.
|
||||||||||||
Limite all’uso del denaro contante |
Viene prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:
Viene inoltre previsto l’innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati. |
||||||||||||
Esterometro |
Viene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
|
||||||||||||
Credito d’imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati |
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a 400.000 euro. Sono ammesse all’incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione. |
||||||||||||
Responsabilità solidale negli appalti |
Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui.
In particolare:
In caso di inadempimento, viene ora prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell’ambito delle ritenute relative all’appalto. Nel dettaglio, la procedura prevista dalla legge di conversione prevede l’invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell’opera finché perdura l’inadempimento. Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. |
||||||||||||
Aliquota IVA veicoli ibridi |
L’aliquota IVA ridotta del 4% trova applicazione anche nei confronti degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k” se con motore elettrico, ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico. |
||||||||||||
Reverse charge per somministrazione manodopera |
Con riferimento ai soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment, viene prevista l’applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera. L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE. Nel dettaglio, per effetto dell’introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell’art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l’applicazione del regime di reverse alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
|
||||||||||||
Dichiarazioni precompilate sperimentali |
A partire dalle operazioni IVA effettuate al 01.07.2020, viene prevista la messa a disposizione della bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate. A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.
|
||||||||||||
Disposizioni in materia di fattura elettronica |
In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:
Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020. Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi. In sede di conversione viene prevista la possibilità di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro. |
||||||||||||
Rinnovo veicoli autotrasportatori |
Vengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli investimenti avviati dall’entrata in vigore del decreto fino al 30.09.2020 finalizzati all’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6. Il contributo spettante varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione die veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico). |
||||||||||||
Incentivi conto energia |
Per superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica con la detassazione, prevista all’articolo 6 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), viene previsto il pagamento, da parte del contribuente di una somma per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE. |
||||||||||||
Acconti soggetti ISA |
Viene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%). Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda). L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione. |
||||||||||||
Lotteria scontrini |
Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all’estrazione premi a partire dal 01.07.2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo. Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati. |
||||||||||||
Dispositivi antiabbandono |
Viene prevista la corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l’acquisto dei c.d. “dispositivi anti abbandono”. Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi antiabbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020. |