Legge di bilancio 2024
15/01/2024Di seguito sono riportate le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2024:
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
- COMPENSAZIONE F24 CREDITI INPS E INAIL art. 1 comma 97
Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.
Per i crediti INPS, la compensazione dai datori di lavoro non agricoli può essere effettuata:
- a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola:
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Per i titolari di partita iva iscritti alle gestioni previdenziali INPS:
a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
- DIVIETO COMPENSAZIONE art. 1 comma 94
A decorrere dall’1.7.2024, il divieto di utilizzo di crediti in compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
- SABATINI art. 1 comma 256
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE
- FRINGE BENEFIT art. 1 comma 16
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
- PREMI DI RISULTATO art. 1 comma 18
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n.208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE art. 1 comma 21
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto turismo (compresi stabilimenti termali) è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a:
- Lavoro notturno;
- Lavoro straordinario
Effettuato durante i giorni festivi.
Condizione necessaria per l’applicazione del trattamento è che il lavoratore non abbia un reddito di lavoro dipendente per il 2023 superiore ad euro 40.000.
Il contributo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del dipendente che certifica il reddito nel periodo d’imposta 2023.
- ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI CARICO LAVORATORI art. 1 comma 15
Eccezionalmente per il 2024, per i rapporti di lavoro dipendente con esclusione di quelli di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero – senza effetti sulla tredicesima – di 6 punti percentuali sulla quota di contributi previdenziali a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro.
Tale esonero è incrementato a 7 punti percentuali se la retribuzione mensile non supera 1.923 euro.
- AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI art. 1 comma 296
Viene esteso, anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022, il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
- “RIVALUTAZIONE” MAGAZZINO art. 1 comma 78
Viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva: è prevista la facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 e possono aderire alla procedura gli esercenti attività d’impresa, non in contabilità semplificata, che non adottano i principi contabili internazionali.
L’adeguamento può riguardare le rimanenze dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e delle materie prime e sussidiarie, sono, invece, escluse le rimanenze relative alle commesse infrannuali, ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute e le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. Trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP pari al 18%.
In caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.
- PARTITE IVA FITTIZIE art. 1 comma 99
L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
- PLUSLAVENZE – SOCIETÀ NON RESIDENTI art. 1 comma 59
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.
- DECONTRIBUZIONE ASSUNZIONE DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA art. 1 comma 191
Ai datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis del d.l. n. 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100 % e nel limite massimo di importo di 8000 euro annui, per la durata massima di 24 mesi.
- CONGEDI PARENTALI art. 1 comma 179
I genitori che usufruiranno del congedo parentale per figli fino al sesto anno di vita per 1 mese saranno indennizzati nella misura del 80% della retribuzione e 1 mese al 60%, in luogo dell’attuale 30% -
Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%. I destinatari sono i lavoratori che terminano, il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
- DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI art. 1 comma 180
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (no lavoro domestico), fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
MODIFICHE ALIQUOTE IVA
- ALIQUOTA IVA PRODOTTI INFANZIA art. 1 comma 45
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
1. latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
2. le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
3. pannolini per bambini.
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
- IVA PELLET art. 1 comma 46
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in luogo del 22%.
- IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE art. 1 comma 45
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
AGEVOLAZIONI PERSONE FISICHE
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI art. 1 comma 52
Viene prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).
Sarà consentito, anche per il 2024, a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso (aliquota 16%).
- FONDO PRIMA CASA art. 1 comma 8
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
- ESTENSIONE FONDO PRIMA CASA art. 1 comma 9
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari che includono:
- tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (soglia massima garanzia 80%);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (soglia massima garanzia 85%);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (soglia massima garanzia 90%).
- CANONE RAI art. 1 comma 19
Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2024.
- SGRAVIO IVA TAX FREE SHOPPING art. 1 comma 77
Dal 01.01.2024 viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
- ESTENSIONE COMPENSAZIONE TRAMITE CANALI ENTRATE art. 1 comma 95 e 96
Viene esteso dal 01.07.2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. In particolare:
- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;
- viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
- BONUS ASILI NIDO art. 1 comma 177
Viene aumentato l’importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).
L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:
o 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;
o 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,
comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).
La legge di Bilancio 2024 aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
SOCIETA’ & ENTI NON COMMERCIALI – NOVITA’ FISCALI
- OBBLIGO DI ASSICURARE COMPONENTI ATTIVO PATRIMONIALE art. 1 comma 101-111
Entro il 31 dicembre 2024, le imprese con sede legale in Italia e le imprese con stabile organizzazione in Italia hanno l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Dovranno essere assicurati tutti i beni rientranti nelle la sezione attivo, voce BII numeri 1), 2) e 3) ovvero:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
In caso di inadempimento, oltre ad essere prevista una sanzione pecuniaria da € 100.000 a € 500.000, l’impresa rischia di non poter accedere “all’assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
- IMU ENTI NON COMMERCIALI art. 1 comma 71
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, deve interpretarsi che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
- “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del D Lgs. 504/92, con modalità non commerciali;
- “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del D Lgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
- INTERVENTI EDILIZI E RITENUTE art. 1 comma 88
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La disposizione riguarderà il Superbonus, l’ecobonus (cd. Risparmio energetico), il Sismabonus, il bonus casa 50% e il c.d. “bonus barriere 75%”.
- RITENUTE AGENTI ASSICURAZIONE art. 1 comma 89
Dal 1° aprile 2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
PERSONE FISICHE – NOVITA’ FISCALI
- LOCAZIONI BREVI art. 1 comma 63
Incrementata al 26% l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve (solo per contratti di durata inferiore a 30 gg).
Dal 1° gennaio 2024, la cedolare secca trova applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi; tuttavia, l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (piattaforma di prenotazione nazionali o internazionali), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, di applicare una ritenuta, da versare all’erario, e di cui deve essere effettuata una certificazione nella misura sempre e comunque del 21%.
- PLUSVALENZE SU CESSIONE FABBRICATI ED INTERVENTI SUPERBONUS
A decorrere dal 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione – in espressa deroga al termine ordinario di 5 anni.
Sono esplicitamente esclusi da questa norma:
- gli immobili acquisiti per successione;
- gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione;
- gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di detto periodo.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA:
Interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione:
- non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”.
Interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione:
- si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
- ISCRO art. 1 comma 142
Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta una indennità ai titolari dipartita IVA iscritti alla Gestione Separata (non a quelle artigiana o commercianti) che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo.
REQUISITI DI ACCESSO
- Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
- Non essere beneficiari di Assegno di Inclusione;
- Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% delle media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti a quello di verifica del calo di reddito;
- Aver dichiarato, nell’anno precedente la domanda, un reddito non superiore ad euro 12.000;
- Essere in regola con i contributi;
- Essere titolari di partiva IVA almeno da tre anni alla data di presentazione della domanda per la sola attività per cui si chiede il contributo.
- DIRITTI REALI IMMOBILIARI art. 1 comma 92
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente.
Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.
La costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:
1. non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;
2. il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%.
In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina:
1. non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;
2. prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto.
Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).
- IVIE E IVAFE art. 1 comma 91
Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.
In particolare, dal 2024 l’IVIE (imposta sugli immobili detenuti all’estero) passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4% soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list (non anche ai conti correnti).
L’incremento delle aliquote si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
- MISURE CONTRASTO EVASIONE NEL SETTORE DOMESTICO art. 1 comma 60-62
L’agenzia delle Entrate e l’INPS realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio dei dati, mettendo a disposizione del contribuenti i dati retributivi e contributivi.