Modifica fruzione agevolazioni 4.0
21/05/2024Nuovi adempimenti a carico delle imprese che intendono servirsi delle agevolazioni 4.0
L’art 6 del DL 39/2024 ha modificato sensibilmente la modalità di fruizione delle agevolazioni:
- crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. beni 4.0);
- crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019);
Di seguito indichiamo le nuove modalità operative, necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta. Stante la complessità della materia e il susseguirsi di aggiornamenti normativi, si consiglia di condividere con lo Studio eventuali progetti di investimento agevolabili.
INVESTIMENTI CHE RICHIEDONO PARTICOLARE ATTENZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’utilizzo del bonus investimenti 4.0.
Tale disposizione, in sintesi, stabilisce che:
- per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione consuntiva.
Nell’attesa dell’emanazione del previsto decreto ministeriale previsto dalla legge, era stata sospesa la compensazione dei crediti d’imposta con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 12 aprile 2024.
NOTA BENE: CASO PARTICOLARE
Per gli investimenti iniziati nel 2022 interconnessi nel 2023, l’Agenzia ha poi affermato che il credito d’imposta può comunque essere utilizzato con il codice tributo “6936”, indicando quale anno di riferimento il 2022, vale a dire l’anno in cui è iniziato l’investimento (FAQ Agenzia delle Entrate 16 aprile 2024).
Con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione.
La comunicazione per l’utilizzo di tali crediti deve essere inviata al GSE tramite PEC all’apposito indirizzo transizione4@pec.gse.it.
POSSIBILITA’ DI PROCEDERE IN AUTONOMIA
Nel caso la società desideri procedere alla compilazione della comunicazione in autonomia, sul sito del GSE è stato reso disponibile un video tutorial per la compilazione dei moduli (deve essere necessariamente eseguita tramite computer fisso o portatile ma non altri dispositivi).
Viene inoltre comunicato che sarà a breve disponibile in “Area Clienti GSE” una nuova funzionalità per la compilazione dei moduli, integrata con il sistema SIAD.
Oltre alle indicazioni inizialmente fornite, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha chiarito che con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti” la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli), mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
POSSIBILITA’ DI PROCEDERE TRAMITE LO STUDIO
Nel caso la società desideri procedere alla compilazione della comunicazione tramite lo Studio, sarà necessario che quest’ultimo venga informato antecedentemente al “primo impegno giuridicamente vincolante” come sopra indicato per consentire di svolgere il nuovo iter correttamente in tutti i suoi aspetti.
Per quanto concerne le Società, invece, per cui è richiesta solamente la comunicazione consuntiva in quanto hanno eseguito investimenti 4.0 nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 sarà Ns cura contattarvi per richiedere eventuali informazioni o documenti necessari per la comunicazione.
ATTENZIONE: COSA SUCCEDE SE NON EFFETTUO LE COMUNICAZIONI?
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 25 di ieri, ha affermato che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/2024 e – come “anno di riferimento” – l’ anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunica zione stessa.
Viene inoltre precisato che nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.