Novità busta paga 2022

22/02/2022

Gentili Clienti,

con Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate elenca e approfondisce le novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2022, che ha modificato il regime di tassazione delle persone fisiche. Vi chiediamo di mettere a conoscenza i lavoratori delle novità.

In particolare:

  1. vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
  2. vengono rimodulate le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto;
  3. vengono apportate novità alla disciplina del trattamento integrativo;
  4. viene soppressa l'ulteriore detrazione riconosciuta nel 2021 per redditi tra 28.000 e 40.000 euro;
  5. introduzione Assegno Unico Universale e modifiche alle detrazioni per carichi famiglia
  6. è prevista la riduzione dell'aliquota contributiva a carico lavoratore.

 

1 NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

A decorrere dal 01/01/2022 le aliquote risultano le seguenti:

- fino a 15.000 euro: 23% (invariata)

- da 15.000 a 28.000 euro: 25% (diminuita, ora 28%)

- da 28.000 a 50.000 euro: 35% (diminuita, ora 38% fino a 55.000 euro)

- oltre 50.000: 43% (aumentata, attualmente 41% fino a 75.000 euro e 43% oltre 75.000)

 

2 DETRAZIONI FISCALI PER REDDITO

Cambiano le formule per il calcolo delle detrazioni:

fino a 15.000 euro: 1880 euro

per redditi tra 15.000 e 28.000: 1.910 + 1.190 x (28.000 - reddito/13.000)

per redditi tra 28.000 e 50.000: 1.910 x (50.000 - reddito/22.000)

 

3 TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Viene confermato per il 2022 il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto nel 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Il trattamento integrativo verrà riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro ma solo se la somma delle detrazioni per lavoro, carichi di famiglia e oneri è superiore all'imposta lorda, verificabile solo in sede di dichiarazione dei redditi (730 o UNICO). 

 

4 ULTERIORE DETRAZIONE

Nel 2021 spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000, nel 2022 viene soppressa.

 

5 ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI PER CARICHI FAMIGLIA 

DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 nulla cambia rispetto al 2021, continua l'erogazione in busta paga dell'assegno per il nucleo famigliare (ANF) e delle detrazioni per figli a carico;

DAL 01/03/2022

  • non verranno più erogati ANF e le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni;
  • verrà erogato direttamente dall'INPS l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico fino a 21 anni (AUU) ai nuclei familiari che ne facciano richiesta all'Ente, sulla base dell'ISEE;
  • continuano ad essere erogati in busta paga
    • le detrazioni per figli a carico con età uguale o superiore 21;
    • le detrazioni per figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, cumulabili con l'AUU eventualmente percepito;
    • la detrazione per coniuge a carico;
    • la detrazione altri famigliari a carico;
    • gli ANF per coniuge e altri famigliari a carico.

Non vi sono, invece, novità per il limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico e quindi, i figli continueranno ad essere a carico se possiedono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, per i figli di età superiore a 24 anni (4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

6 RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO LAVORATORE

Solo per il 2022 è riconosciuta una riduzione sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. L'aliquota per la generalità dei lavoratori passa così dal 9,19% al 8,39%.