Novità Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
16/02/2021Sono state rilasciate nuove modalità operative, previste dal provvedimento Agenzia delle Entrate n.34958/2021, con riferimento al calcolo ed alla di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
FATTURE ELETTRONICHE SULLE QUALI E’ DOVUTA IMPOSTA DI BOLLO
Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, rispettivamente:
- Elenco delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
- Elenco delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Gli elenchi sono resi disponibili ai soggetti passivi IVA o al suo intermediario delegato mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Modalità e termini per le modifiche e integrazioni delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco B
Il soggetto passivo, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non sia dovuta l’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione “spuntando” gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.
Il soggetto passivo, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
- in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
Pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del soggetto passivo, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
Modalità per l’invio delle comunicazioni in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta
L’Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica alla sua PEC.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
SCADENZE 2021
Riepiloghiamo di seguito le scadenze 2021 per la liquidazione dell’imposta di bollo:
Periodo |
Scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo |
1° Trimestre |
31 Maggio 2021 |
2° Trimestre |
30 Settembre 2021 |
3° Trimestre |
30 Novembre 2021 |
4° Trimestre |
28 Febbraio 2022 |
Resta ferma la possibilità di saldare l’imposta di bollo con scadenza fissata al trimestre di superamento della soglia di 250 euro.
SUGGERIMENTI
Al fine di evitare future contestazioni, Vi invitiamo prima di seguire il pagamento dell’imposta di bollo ad effettuare la modifica puntuale di tutti i documenti considerati “errati” o l’upload del file “Elenco B” aggiornato e definitivo in modo da evitare che vi siano disallineamenti tra importo effettivamente versato e quanto dichiarato/dovuto.