Novità Legge di Bilancio 2026 ed altre norme

23/02/2026

Gentili Clienti,

si riepilogano qui di seguito le principali novità normative recentemente entrate in vigore e recate dalla Legge di Bilancio (Legge n. 199/2025) e da altri recenti provvedimenti. Lo Studio rimane a disposizione della clientela per eventuali ulteriori approfondimenti.

 

Per agevolare la lettura si antepone un sommario con link diretti agli argomenti.

 

Scaglioni Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, comma 3)

Detrazione per spese e oneri (Legge di Bilancio, art. 1, comma 4)

Detassazione aumenti contrattuali (Legge di Bilancio, art. 1, comma 7)

Detassazione dei premi di produttività (Legge di Bilancio, art. 1, commi 8-9)

Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (Legge di Bilancio, art. 1, commi 10-12)

Riduzione temporanea IRPEF sui dividendi di azioni a dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 13)

Buoni pasto elettronici (Legge di Bilancio, art. 1, comma 14)

Affitti brevi (Legge di Bilancio, art. 1, comma 17)

Trattamento integrativo speciale settore turistico (Legge di Bilancio, art. 1, comma 18-21)

Rimodulazione percentuali di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Legge di Bilancio, art. 1, comma 22)

Imposta sostitutiva redditi prodotti all’estero di persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (Legge di Bilancio, art. 1, commi 25-26)

Modifica ai requisiti d’accesso al regime forfettario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 27)

Cripto-attività (Legge di Bilancio, art. 1, comma 28)

Incremento della misura percentuale dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cd. “Tobin Tax” (Legge di Bilancio, art. 1, comma 29)

Modifiche alla possibilità di rateizzare le plusvalenze conseguenti alla cessione di cespiti (Legge di Bilancio, art. 1, commi 42-43)

Affrancamento saldi di rivalutazione e riserve in sospensione d’imposta (Legge di Bilancio, art. 1, comma 44)

Modifiche alla tassazione di dividendi e plusvalenze sulla cessione di partecipazioni (Legge di Bilancio, art. 1, commi 51-55)

Valutazione dei titoli detenuti nell’attivo circolante (Legge di Bilancio, art. 1, commi 65-66)

Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio, art. 1, comma 82)

Limiti alle compensazioni orizzontali (Legge di Bilancio, art. 1, comma 116)

Contributo di 2 euro sull’importazione di pacchi di modico valore (Legge di Bilancio, art. 1, commi 126-127)

Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 137)

Valorizzazione delle permute ai fini IVA (Legge di Bilancio, art. 1, comma 138)

Imposta sostitutiva per rivalutazione quote e diritti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 144)

Esenzione assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, art. 1, commi 153-155)

Lavoro occasionale in agricoltura LOagri (Legge di Bilancio, art. 1, comma 156)

Assegno di Inclusione (ADI) (Legge di Bilancio, art. 1, commi 158-161)

Misure in materia di ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio, art. 1, commi 164-174)

Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (Legge di Bilancio, art. 1, comma 175)

Erogazione anticipata della NASPI (Legge di Bilancio, art. 1, comma 176)

Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio (Legge di Bilancio, art. 1, commi 185-193)

Incentivo per il posticipo del pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, comma 194)

Requisiti di accesso al pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, commi 198-199)

Aumento limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare (Legge di Bilancio, art. 1, comma 201)

Novità in materia di trasferimento da un fondo previdenziale ad un altro (Legge di Bilancio, art. 1, comma 202)

Ampliamento della platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FONDO TESORERIA INPS (Legge di Bilancio, art.1, comma 203)

Modifiche disciplina conferimento del TFR a previdenza complementare e meccanismo silenzio-assenso (Legge di Bilancio, art. 1, commi 204-205)

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (Legge di Bilancio, art. 1, commi 206-207)

Modifiche del calcolo ISEE su casa di abitazione e scala di equivalenza (Legge di Bilancio, art. 1, comma 208)

Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici con almeno 3 figli (Legge di Bilancio, art.1, commi 210-213)

Incentivi per la trasformazione dei contratti intrattenuti con lavoratori con almeno 3 figli (Legge di Bilancio, art. 1, commi 214-218)

Estensione del congedo parentale per lavoratori dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 219)

Congedi per malattia di figli minorenni (Legge di Bilancio, art. 1, comma 220)

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità (Legge di Bilancio, art. 1, comma 221)

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, commi 649-651)

Dipendenti pubblici e permessi L. 104/1992 (Legge di Bilancio, art. 1, commi 723-724)

Rifinanziamento agevolazione “Transizione 4.0” (Legge di Bilancio, art. 1, comma 770)

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 840)

Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate (Legge di Bilancio, art. 1, commi 944-945)

 

Scaglioni Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, comma 3)

L’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 euro) viene ridotta dal 35 al 33 per cento. Con la modifica, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:

 

Scaglioni di reddito e aliquote

Per il 2025

Dal 2026

Fino a 28.000 euro

23%

Fino a 28.000 euro

23%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

33%

Oltre 50.000 euro

43%

Older 50.000 euro

43%

 

Detrazione per spese e oneri (Legge di Bilancio, art. 1, comma 4)

A decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 75.000, le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Inoltre, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, ferma restando l’applicazione di quanto sopra, è ridotto di 440,00 euro l’ammontare della detrazione spettante per:

  • oneri detraibili nella misura del 19%, escluse le spese sanitarie;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito diventa pertanto:

 

Figli a carico (coefficiente)

75.000 < RC < 100.000*

100.000 < RC < 200.000*

RC > 200.000**

Nessun figlio a carico (0,50)

7.000 euro

4.000 euro

3.560 euro

1 figlio a carico (0,75)

9.800 euro

5.600 euro

5.160 euro

2 figli a carico (0,85)

11.900 euro

6.800 euro

6.360 euro

3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)

14.000 euro

8.000 euro

7.560 euro

*La detrazione spetta per intero sugli interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari, su alcuni premi per assicurazione (cfr. Aggiornamento AP n. 006/2025) e sulle spese sanitarie.

**La limitazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Detassazione aumenti contrattuali (Legge di Bilancio, art. 1, comma 7)

Limitatamente all’anno 2026, gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.

Detassazione dei premi di produttività (Legge di Bilancio, art. 1, commi 8-9)

Per i premi di ammontare variabile, con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa erogati nel triennio 2025-2027 è prevista la seguente tassazione sostitutiva:

  •  l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% limitatamente al 2025 ed entro un limite di importo complessivo pari a 3.000 euro annui;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 1% per gli anni 2026 e 2027 ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.

Ai fini dell’applicazione del regime agevolato, l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, ivi compresi i contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda.

Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (Legge di Bilancio, art. 1, commi 10-12)

Sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro. Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Riduzione temporanea IRPEF sui dividendi di azioni a dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 13)

Gli eventuali dividendi corrisposti ai lavoratori in virtù di azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, qualora il loro importo (dei dividendi) non sia superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Buoni pasto elettronici (Legge di Bilancio, art. 1, comma 14)

È innalzato da 8 a 10 euro l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Affitti brevi (Legge di Bilancio, art. 1, comma 17)

Continua l’azione di contrasto al dilagare degli affitti brevi; viene stabilita una presunzione di abitualità dell’esercizio di attività d’impresa per i soggetti che locano con contratti di affitto di durata inferiore a 30 giorni più di due immobili nel corso del periodo d’imposta. Alla locazione del terzo immobile scatta l’obbligo di apertura della partita IVA.

Trattamento integrativo speciale settore turistico (Legge di Bilancio, art. 1, comma 18-21)

È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.

Rimodulazione percentuali di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Legge di Bilancio, art. 1, comma 22)

Nella tabella seguente si riepilogano le norme attualmente in vigore:

 

Bonus

Abitazione principale

Altri immobili

Ristrutturazioni

(art. 16-bis del DPR n. 917/1986)

50% (per 2026 e 36% per il 2027), tetto a 96.000 euro

36% (per 2026 e 30% per il 2027), tetto a 96.000

Ecobonus e Sismabonus

(art. 14 e 16, D.L. n. 63/2013)

 

50% (per 2026 e al 36% per il 2027), tetto a 96.000 euro

36% (per 2026 e 30% per il 2027), tetto a 48.000

Bonus barriere architettoniche (legge 234/2021)

Questa tipologia di lavori, dal 2026, rientra nel bonus “Ristrutturazioni” con applicazione delle relative regole.

Bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013)

Invariata la normativa.

 

Imposta sostitutiva redditi prodotti all’estero di persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (Legge di Bilancio, art. 1, commi 25-26)

I soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026 possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva ai redditi prodotti all’estero (calcolata in via forfetaria, indipendentemente dall’importo dei redditi percepiti), purché gli interessati non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione è pari a 300.000 euro, a cui si aggiungono 50.000 euro per ciascun familiare (di cui all’art. 433 del codice civile) che soddisfa i requisiti per l’applicazione della norma agevolativa in commento.

Modifica ai requisiti d’accesso al regime forfettario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 27)

Per l’anno 2026, viene confermata a 35.000,00 euro la soglia di redditi da lavoro dipendente o assimilati che rappresenta causa di esclusione dall’accesso al regime forfettario (L. 190/2014) o di fuoriuscita dallo stesso per chi già ne fruisce.

Cripto-attività (Legge di Bilancio, art. 1, comma 28)

La Legge di Bilancio per il 2025 aveva già previsto l’innalzamento della tassazione dei proventi da cripto-attività al 33% (in luogo del 26%) e senza soglie di esenzione (la franchigia di 2.000 euro è stata rimossa già con decorrenza dal 2025). Con la Legge di Bilancio 2026 si prevede che alcune cripto-attività beneficino della tassazione del 26%: trattasi di operazioni di detenzione, cessione e impiego di token denominati in euro, ovvero il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati dell’Unione Europea.

 

Incremento della misura percentuale dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cd. “Tobin Tax” (Legge di Bilancio, art. 1, comma 29)

Dal 1° gennaio 2026 aumenta allo 0,4% (dallo 0,2%) l’imposta dovuta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L’imposta è calcolata sul valore della transazione ed è dovuta dall’acquirente. È soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L’aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Modifiche alla possibilità di rateizzare le plusvalenze conseguenti alla cessione di cespiti (Legge di Bilancio, art. 1, commi 42-43)

Con una modifica all’art. 86 del Testo Unico, si è sensibilmente ridotta la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze realizzate dai soggetti I.Re.S.. La rateizzazione (in un massimo di 5 quote annuali), dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2026 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sarà possibile solo per plusvalenze:

  • derivanti dalla cessione di azienda o rami di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Al solo fine del calcolo con il metodo storico degli acconti d’imposta dovuti per il 2026, si dovrà considerare la norma come già operante nel 2025.

Affrancamento saldi di rivalutazione e riserve in sospensione d’imposta (Legge di Bilancio, art. 1, comma 44)

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Modifiche alla tassazione di dividendi e plusvalenze sulla cessione di partecipazioni (Legge di Bilancio, art. 1, commi 51-55)

Dividendi

Con decorrenza dalle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono posti requisiti particolari per poter mantenere il precedente regime di parziale esclusione da tassazione:

  • per i percettori di dividendi che siano costituiti sotto forma di società di persone (s.n.c. o s.a.s.) la tassazione rimane dovuta sul 58,14% (per redditi prodotti a partire dall’1.1.2017; per redditi prodotti in periodi precedenti vigono percentuali differenti) del dividendo percepito se derivante da una partecipazione diretta al capitale sociale pari almeno al 5% o se il valore fiscale della partecipazione è almeno pari a 500.000 euro (art. 59, T.u.i.r.);
  • per i percettori società di capitali, la tassazione rimane sul 5% del dividendo solo se proveniente da partecipazione diretta al capitale sociale pari almeno al 5% o se il valore fiscale della partecipazione è almeno pari a 500.000 euro (art. 89, T.u.i.r.).

Nulla cambia per i soci persone fisiche per cui la tassazione a titolo d’imposta rimane al 26% (art. 27, c. 1, d.P.R. n. 600/1973).

I nuovi criteri (partecipazione diretta almeno pari al 5% o valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro) valgono anche per l’applicabilità della ritenuta ridotta all’1,20% sui dividendi da corrispondere a percettori esteri (art. 27, c. 3-ter, d.P.R. n. 600/1973).

 

Regime di participation exemption

Con riferimento a partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026, affinché le società di capitali possano continuare a beneficiare dell’esclusione da tassazione del 95% delle plusvalenze da cessione (art. 87, T.u.i.r.), oltre ai noti requisiti (ininterrotto possesso, classificazione tra le immobilizzazioni, residenza non “black list”, commercialità), dovrà essere rispettato un ulteriore requisito tra:

  • partecipazione diretta almeno pari al 5% del capitale sociale;
  • valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.

Anche per le partecipazioni detenute da società di persone (escluse le imprese minori), la tassazione sul solo 58,14% della plusvalenza permane rispettando, oltre ai requisiti di cui all’art. 87, almeno uno dei suddetti requisiti (art. 58, T.u.i.r.).

Valutazione dei titoli detenuti nell’attivo circolante (Legge di Bilancio, art. 1, commi 65-66)

Per le imprese che non adottano i principi IAS nella redazione del bilancio è prevista la possibilità di valutare al costo anziché al valore di presumibile realizzo i titoli non destinati a rimanere durevolmente in patrimonio (ad eccezione del caso di perdite durevoli). Chi si dovesse avvalere di tale facoltà dovrà destinare a riserva indisponibile un importo pari alla differenza di valore tra la valutazione a mercato e quella a costo, al netto del relativo onere fiscale.

Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio, art. 1, comma 82)

La quinta edizione della Rottamazione dei debiti riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

L’adesione permette di chiudere la posizione pendente con il solo versamento delle quote capitali con stralcio delle quote dovute per interessi, sanzioni ed aggi.

Con riferimento alle violazioni del codice della strada, la nuova edizione della Rottamazione permette l’abbattimento di soli interessi (comunque denominati) ed aggi.

È già possibile chiedere il prospetto di riepilogo dei carichi definibili e dei conseguenti importi dovuti sul sito dell’Agente della riscossione nell’area riservata del contribuente.

Limiti alle compensazioni orizzontali (Legge di Bilancio, art. 1, comma 116)

Si abbassa da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia oltre la quale è inibita la compensazione orizzontale (quindi mediante modello F24) di crediti di natura erariale (sono pertanto esclusi da tale restrizione i crediti previdenziali e assicurativi) in presenza di imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo o di atti emessi dall’Agenzia delle entrate e affidati all’Agente della riscossione, i cui termini di pagamento siano scaduti in assenza di provvedimenti di sospensione.

Contributo di 2 euro sull’importazione di pacchi di modico valore (Legge di Bilancio, art. 1, commi 126-127)

È istituito un contributo forfettario di Euro 2,00 dovuto sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e di valore non superiore ad Euro 150,00. Il contributo è riscosso degli Uffici Doganali all’atto dell’importazione definitiva della merce.

Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 137)

È stabilita la non applicazione dell’aliquota d’imposta dell’addizionale del 10% dovuta sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (ad esempio, bonus e stock option) nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore (articolo 33 del Dl n. 78/2010), a condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.

Valorizzazione delle permute ai fini IVA (Legge di Bilancio, art. 1, comma 138)

Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (permute), prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia ora costituito dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione e non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Imposta sostitutiva per rivalutazione quote e diritti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 144)

La misura dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di titoli, quote o diritti (ai fini della determinazione delle relative plusvalenze e/o minusvalenze in caso di realizzo) viene innalzata dal 18% al 21%.  Rimane al 18% l’aliquota per la rivalutazione di aree edificabili e terreni a destinazione agricola.

Esenzione assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, art. 1, commi 153-155)

Viene introdotto un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:

  • l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per
  • la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Provvedimento non ancora operativo, si è in attesa di decreto interministeriale e circolari INPS.

Lavoro occasionale in agricoltura LOagri (Legge di Bilancio, art. 1, comma 156)

La Legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina la disciplina speciale del lavoro occasionale in agricoltura, c.d. “LOAgri”. Le imprese operanti nel settore agricolo possono utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore - prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale. Nello specifico, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionali a tempo determinato possono:

  • essere rese da pensionati, disoccupati, percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, studenti fino a 25 anni iscritti a un corso di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, che (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti alla prestazione;
  • avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. Il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni, scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Assegno di Inclusione (ADI) (Legge di Bilancio, art. 1, commi 158-161)

Viene semplificata la procedura di rinnovo dell’Assegno di Inclusione, eliminando la sospensione obbligatoria di un mese tra un periodo e l’altro e subordinando il rinnovo alla presentazione di una nuova domanda per l’erogazione del beneficio. Viene, altresì, specificato che l’importo della prima mensilità di rinnovo è pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico.

 

APE sociale (Legge di Bilancio, art. 1, commi 162-163)

La Legge di Bilancio 2026 prevede:

  • l’estensione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale a favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti;
  • l’applicazione delle norme che semplificano la procedura di accesso alla misura anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni specificate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa;
  • un incremento dell’autorizzazione di spesa;
  • il divieto di cumulo con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo si tratti di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro l’anno lordi.

Misure in materia di ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio, art. 1, commi 164-174)

  • Proroga CIGS ed esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa.
  • Per il 2026 sono stanziate ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, ai fini della prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.
  • Proroga CIGS per cessazione attività.
  • Viene prorogato per l’anno 2026, per le imprese che cessano l’attività produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018, per un periodo massimo di 12 mesi.  Per l’anno 2026, stanziati fondi per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle suddette imprese qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
  • Proroga delle convezioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili.
  • Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center.
  • CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale: si riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2026, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (Legge di Bilancio, art. 1, comma 175)

Vengono incrementati i fondi per l’incentivo destinato alle imprese costituite attraverso processi di aggregazione societaria (fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami di esse) da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori. Tali imprese devono stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (o con le loro RSU/RSA) contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico e sgravabili, con esclusione dei premi e contributi INAIL:

  • per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo mensile di 291,66 euro (3.500/12), per ciascun lavoratore assunto;
  • per ulteriori 12 mesi e per un importo massimo mensile di 166,66 euro (2.000/12), per ciascun lavoratore assunto.

Erogazione anticipata della NASPI (Legge di Bilancio, art. 1, comma 176)

La liquidazione anticipata della NASpI, che può essere richiesta dal lavoratore come incentivo all’autoimprenditorialità, dal 2026 si dispone che l’erogazione del trattamento non avvenga più in un’unica soluzione, ma in due rate:

  • la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica di anticipazione. L’erogazione della seconda rata è subordinata al fatto che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio (Legge di Bilancio, art. 1, commi 185-193)

La Legge di Bilancio 2026 prevede misure importanti in vista dell’accesso al pensionamento, stabilendo un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Il prossimo incremento è fissato al 2027 e sarà pari ad un mese, mentre dal 1° gennaio 2028 troverà piena applicazione e si estenderà a 3 mesi. Tale incremento non si applicherà a coloro che svolgono attività gravose o usuranti e lavoratori precoci.

Incentivo per il posticipo del pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, comma 194)

L’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella a carico del datore di lavoro. L’accesso al beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a condizione che:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Legge di Bilancio 2026 estende l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

L’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nel 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica.

Requisiti di accesso al pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, commi 198-199)

La Legge di Bilancio 2026 prevede misure importanti in vista dell’accesso al pensionamento, stabilendo un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Il prossimo incremento è fissato al 2027 e sarà pari ad un mese, mentre dal 1° gennaio 2028 troverà piena applicazione e si estenderà a 3 mesi. Tale incremento non si applicherà a coloro che svolgono attività gravose o usuranti e lavoratori precoci.

Aumento limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare (Legge di Bilancio, art. 1, comma 201)

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste,

  • è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare (no TFR, ma contributi aggiuntivi rispetto al TFR e premi di risultato convertiti in versamenti a fondo previdenziale);
  • con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.

Novità in materia di trasferimento da un fondo previdenziale ad un altro (Legge di Bilancio, art. 1, comma 202)

Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare è possibile chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. La legge di Bilancio prevede dal 1° luglio 2026 la portabilità dell’eventuale contributo datoriale del vecchio fondo sul nuovo fondo prescelto indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (chiuso ovvero aperto). A riguardo si è in attesa di chiarimenti.

Ampliamento della platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FONDO TESORERIA INPS (Legge di Bilancio, art.1, comma 203)  

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto determinate soglie dimensionali nell’anno di inizio dell’attività oppure in un qualsiasi anno successivo a quello di inizio dell’attività di impresa. La soglia occupazionale va calcolata come media annuale dell’anno solare precedente l’anno del periodo di retribuzione considerato.

Nel dettaglio vi è l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende che:

  • dal 2026 al 2027 hanno un numero medio di dipendenti dell’anno precedente di almeno 60 lavoratori;
  • dal 2028 al 2031 hanno una media di dipendenti dell’anno precedente di almeno 50 lavoratori;
  • dal 2032 hanno una media di dipendenti dell’anno precedente di almeno 40 lavoratori.

Modifiche disciplina conferimento del TFR a previdenza complementare e meccanismo silenzio-assenso (Legge di Bilancio, art. 1, commi 204-205) 

La scelta della destinazione del TFR deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi).

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (Legge di Bilancio, art. 1, commi 206-207)

Viene riconosciuto dall’INPS, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata):

  • due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio, con contratto a tempo determinato, indeterminato o autonome;
  • con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo con contratto a tempo determinato o autonome (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato già soggette all’esonero contributivo Legge di Bilancio 2024),

di una somma di 60 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, saranno corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese di dicembre 2026 e tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

Modifiche del calcolo ISEE su casa di abitazione e scala di equivalenza (Legge di Bilancio, art. 1, comma 208)

Si eleva da 52.500 euro a 91.500 euro (nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane) del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo e nell’ulteriore incremento, del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Inoltre, vengono ridefinite le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare.

Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici con almeno 3 figli (Legge di Bilancio, art.1, commi 210-213)

Viene introdotto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne

  • madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:

  • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

L’applicazione della norma è sospesa in attesa della circolare esplicativa dell’INPS.

Incentivi per la trasformazione dei contratti intrattenuti con lavoratori con almeno 3 figli (Legge di Bilancio, art. 1, commi 214-218)

Dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Ai datori di lavoro privati (esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:

  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

L’applicazione della norma è sospesa in attesa della circolare esplicativa dell’INPS.

Estensione del congedo parentale per lavoratori dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 219)

Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti, in particolare per figli di età fino a 14 anni e in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.

Congedi per malattia di figli minorenni (Legge di Bilancio, art. 1, comma 220)

Ciascun genitore lavoratore dipendente, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni. Resta invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi. Tali congedi non sono retribuiti.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità (Legge di Bilancio, art. 1, comma 221)

Nel caso di contratto a termine stipulato per sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso potrà prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, commi 649-651)

Viene estesa, fino all'anno 2028, la possibilità, per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dipendenti pubblici e permessi L. 104/1992 (Legge di Bilancio, art. 1, commi 723-724)

Le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all’INPS di verificare la permanenza dei requisiti sanitari sulla base dei quali sono riconosciuti i permessi di cui alla Legge n. 104.

Rifinanziamento agevolazione “Transizione 4.0” (Legge di Bilancio, art. 1, comma 770)

Con il comma in esame si prevede il rifinanziamento dell’agevolazione “Transizione 4.0”. Nessun rifinanziamento è stato previsto invece per l’agevolazione “Transizione 5.0”. Solo a fine febbraio, termine ultimo per le comunicazioni di chiusura degli investimenti 2025, si saprà se eventuali “esuberi” di “Transizione 5.0” andranno ad accodarsi a chi ha presentato domanda per “Transizione 4.0” fruendo dei nuovi fondi ma con una contrazione dell’agevolazione prevista.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 840)

Viene modifica la disciplina relativa ai requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare,
<>◆◆unicamente per gli attori cinematografici o di audiovisivi, varia il numero minimo di giornate di contribuzione richieste per ottenere l’indennità, introducendo un trattamento derogatorio più favorevole: il requisito si intende soddisfatto anche se sono state maturate un minimo di 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. 

Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate (Legge di Bilancio, art. 1, commi 944-945)

Con riferimento ai compensi erogati dall’anno 2026, è esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’Irpef delle relative addizionali regionali e comunali del 5%, già previsto dalla legge di bilancio 2025 per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

legge di bilancio, 2026